Buongiorno,
leggiamo sempre con interesse il vostro forum.
Vorremmo un chiarimento sulla disciplina del preposto/delegato alla somministrazione.
Nello specifico non si riesce a capire perché alcune regioni obblighino ad indicare un preposto alla somministrazione ed altre no e se tale obbligo riguardi solo gli esercizi aperti al pubblico o anche le mense, circoli privati.
Tra l’altro, alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs 06/08/2012 n. 147 art 8 (corredate dell’interpretazione ad opera della circolare n. 3656/C del MISE Prot. 0189658 del 12/9/2012), ci risulta che non è richiesto il possesso dei requisiti professionali per la ristorazione collettiva (“se la somministrazione è esercitata nei confronti di una cerchia determinata di persone”).
Un altro dubbio riguarda il fatto di poter indicare che i requisiti professionali sono posseduti dal legale rappresentante nel caso in cui questo sia fisicamente distante dalla esercizio dell’attività.
Potreste farci un po’ di chiarezza sulla questione?
Grazie, cordiali saluti
In sintesi posso dirti che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i requisiti professionali abilitanti per l’esercizio di una professione sono quelli della normativa statale (esigenza di uniformità nazionale per l’accesso ad una professionale). Per questo, relativamente alla somministrazione e/o commercio alimenti, si applicano, in tutte le regioni quelli di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010.
Tale articolo dispone testualmente che sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali (...) devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale
Quindi, la ratio della norma vuole che i requisiti possano essere posseduti anche da una solo persona. Questa persona può essere il titolare dell’attività ma anche qualsiasi altra persona specificatamente preposta. Il preposto può essere chiunque, anche una persona che non fa parte dell’azienda ma che ha firmato la SCIA di avvio attività nell’apposita parte dedicata. Il preposto può non essere rappresentante e non deve essere presente costantemente nell’unità locale. Prassi e giurisprudenza dicono che il preposto deve assicurare una presenza adeguata (Tizio potrebbe fare il preposto anche per due o più unità locali appartenenti ad imprese diverse). Puoi notare le differenze fra preposto e il responsabile tecnico delle imprese artigianali (estetista / acconciatore) che invece è legato in modo stretto ad una sola unità locale, non può assentarsi e deve avere un preciso status in relazione all’azienda.
Ripeto che il preposto deve comunque assicurare una supervisione / vigilanza effettiva.
Benché la norma sia di difficile interpretazione (si arriva alla ratio solo vedendo le modifiche nel tempo della norma – non viene disposto esplicitamente) le relazioni parlamentari confermano che l’elisione della “cerchia” significa quello che afferma il MiSE nella circolare che citi. In sintesi, non mi porrei il problema: i requisiti sono solo quelli dell’art. 71 citato e quelli non occorrono per il commercio all’ingrosso e per le attività rivolte ad un insieme di persone definibile (circoli, mense, ecc.)