Ciao Simone,
secondo te centra qualcosa la Circolare N. 2 del 02/12/2011 emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ad Oggetto:" Professione di trasportatore su strada di persone. Accesso alla professione. Regolamento (CE) 1071/2009. Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011" con la Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" ?
Grazie e saluti.
Ciao Simone,
secondo te centra qualcosa la Circolare N. 2 del 02/12/2011 emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ad Oggetto:" Professione di trasportatore su strada di persone. Accesso alla professione. Regolamento (CE) 1071/2009. Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011" con la Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" ?
Grazie e saluti.
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CIAO,
SI' IL DECRETO RIGUARDA ANCHE IL SETTORE DELL'NCC ANCHE DI AUTOBUS, RICHIAMATO ESPRESSAMENTE IN DUE PUNTI DELLA CIRCOLARE.
CERCA NEL TESTO LA PAROLA "NOLEGGIO"
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità
Circ. 2 dicembre 2011
Prot. n. 2/2011
Oggetto: Professione di trasportatore su strada di persone. Accesso alla professione. Reg. (CE) n. 1071/2009. Decr. 25 novembre 2011, (prot. n. RD/291) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2011).
A. Introduzione
Dal 4 dicembre 2011 sarà applicato il Reg. (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la Direttiva 96/26/CE del Consiglio.
Lo scrivente Dipartimento, con proprio Decr. 25 novembre 2011, (prot. n. RD/291) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2011), ha dettato disposizioni tecniche di prima applicazione del citato Reg. (CE) n. 1071/2009.
Al fine di rendere possibile l'applicazione della nuova normativa comunitaria, e considerata la data di applicazione, si ritiene necessario fornire alcune prime istruzioni pur nelle more dell'adozione di tutti i provvedimenti e le norme attuativi occorrenti.
Ciò, tenuto conto che in base al citato Decr. 25 novembre 2011, (prot. n. RD/291) sono previste alcune attività in capo agli Uffici di motorizzazione (UMC), in particolare ai sensi dell'art. 9, comma 8, Decr. 25 novembre 2011, (prot. n. RD/291).
Peraltro, si fa presente che per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, a tali attività di esecuzione del Reg. (CE) n. 1071/2009 provvedono gli organi da queste individuati con proprie disposizioni, salvo che per la Regione Friuli Venezia Giulia ove esse saranno svolte dall'Ufficio periferico di Codroipo (UD) - via Beano, facente parte dello scrivente Dipartimento.
Il Reg. (CE) n. 1071/2009 reca disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada, ed è riferito al trasporto sia di persone che di merci. La principale innovazione rispetto all'assetto previgente consiste nella previsione - sempre che sussistano determinati requisiti - dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore cui è subordinato l'esercizio della professione stessa). Corollario di questa innovazione è, tra gli altri, l'obbligo per gli Stati membri di istituire un Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese autorizzate, che entro il 31 dicembre 2012 dovrà essere interconnesso e accessibile per tutti gli altri Stati membri dell'Unione Europea (art. 16, § 5).
In merito a tale attività sono previste specifiche competenze degli UMC, che riguardano:
1) per il trasporto di persone: autorizzazione all'esercizio della professione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (stabilimento in Italia, onorabilità, idoneità finanziaria, idoneità professionale);
2) per il trasporto di merci: autorizzazione all'esercizio della professione, previo accertamento del requisito di stabilimento in Italia e dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298 (poiché gli ulteriori requisiti sono accertati dal predetto Albo nazionale nel momento dell'iscrizione ad esso dell'impresa). Per il settore merci si provvede mediante separate istruzioni;
3) vigilanza sulla permanenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), con controlli almeno quinquennali e con adozione - al verificarsi dei casi previsti dalla norma - dei provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione;
4) in sede di prima applicazione: verifica della sussistenza dei requisiti per le imprese che già esercitano la professione di trasportatore di persone su strada al 3 dicembre 2011 e che dal 4 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 12, comma 3, Decr. 25 novembre 2011, (prot. n. RD/291), sono iscritte automaticamente nel Registro elettronico nazionale (REN). Tali imprese proseguono nell'esercizio della professione in modo condizionato, fino, cioè, alla verifica della sussistenza dei nuovi requisiti previsti dalla normativa.
Più in particolare, in attuazione dell'articolo 10 del Reg. (CE) n. 1071/2009, l'art. 9, comma 2, del Decr. 25 novembre 2011, (prot. n. RD/291) attribuisce la potestà di autorizzare all'esercizio della professione di trasportatore su strada alla competenza dell'UMC che opera nella Provincia in cui ha la sede di stabilimento l'impresa da autorizzare.
Al fine di consentire una migliore organizzazione dell'attività amministrativa degli UMC si è ritenuto opportuno, in fase di prima applicazione del Reg. (CE) n. 1071/2009 si forniscono istruzioni in ordine ai sopraindicati punti 1) e 4) (per il solo trasporto di persone) distinguendo tra due tipologie di procedimenti:
a) uno per le imprese che già esercitano la professione di trasportatore su strada da prima del 4 dicembre 2011 ed
b) uno per le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada a partire dal 4 dicembre 2011.
B. Trasporto su strada di persone
B.1 Trasporto su strada di persone - Imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada di persone dal 4 dicembre 2011.
B.1.1. Domanda di Autorizzazione all'Esercizio della Professione (AEP)
L'impresa che intende esercitare la professione di trasportatore su strada chiede la relativa autorizzazione con istanza - in bollo -, da presentarsi sul modello in allegato 1. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, da autenticare secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000.
Alla domanda sono acclusi:
1. la dichiarazione relativa al requisito di stabilimento (modello allegato 1.a).
Il requisito dello stabilimento costituisce un'innovazione prevista dal Reg. (CE) n. 1071/2009. L'articolo 5 subordina tale requisito alla disponibilità, oltre che di una sede legale o amministrativa e di una sede operativa per l'espletamento delle attività concernenti i veicoli, anche di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione. Si evidenzia al riguardo che l'immatricolazione è possibile una volta rilasciato un titolo legale per l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone (autorizzazione e contratti di servizio per i servizi di linea e/o autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente). Infatti, l'immatricolazione di autobus ad uso di terzi non è consentita se non in forza di un titolo legale all'uopo previsto, e poiché quest'ultimo presuppone a sua volta l'AEP, il requisito dello stabilimento non potrà che perfezionarsi a seguito dell'immatricolazione. Pertanto a seguito di questo accertamento documentale l'AEP che viene rilasciata ha efficacia condizionata all'immatricolazione di almeno un veicolo, a seguito del rilascio de! titolo legale per l'accesso al mercato. Le modalità di dimostrazione del requisito di stabilimento saranno dettagliate, come previsto dall’art. 5, Decr. 25 novembre 2011, (prot. n. RD/291), con decreto (ad oggi in via di definizione) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;
2. la dichiarazione relativa al requisito dell'onorabilità (modello allegato 1.b), del legale rappresentante e, se del caso, di ogni soggetto - tenuto al possesso dell'onorabilità ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decr. 25 novembre 2011 - titolare delle cariche sociali di seguito indicate:
- amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il caso di società di persone, per ogni altro tipo di ente;
- socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare.
Si segnala che nella domanda (cfr. allegato 1) deve essere riportato l'elenco dei predetti soggetti, oltre al rappresentante legale dell'impresa, che sono tenuti a sottoscrivere la predetta dichiarazione, affinché l'UMC possa controllare che sia stata allegata alla domanda la dichiarazione di ciascuno di questi soggetti. Si precisa, inoltre, che anche il gestore dei trasporti (ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 1071/2009) deve possedere il requisito dell'onorabilità, ma per esso il requisito è attestato in altra dichiarazione (v. punto successivo);
3. la dichiarazione relativa all'idoneità professionale, all'onorabilità e agli altri requisiti e dati previsti dalla normativa ed in particolare dall'art. 4 del Decr. 25 novembre 2011 (legame con l'impresa) del gestore dei trasporti (modello allegato 1.c). Si segnala il rilievo dei dati da dichiarare in essa, relativi all'attestato di idoneità professionale posseduto dal gestore dei trasporti (Ente attestante, data di rilascio ed eventuale n. di riferimento, ambito territoriale nazionale od internazionale) poiché tali riferimenti sono essenziali per il popolamento del REN ai fini delle interconnessioni con gli altri Stati membri dell'Unione Europea previste tramite il Registro Elettronico Unico (ERRU).
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1071/2009 l'impresa può designare quale gestore dei trasporti - purché in possesso del requisito di onorabilità e titolare dell'idoneità professionale -, uno dei seguenti soggetti:
- amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
- socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
In alternativa al gestore avente tali legami con l'impresa, le imprese di trasporto su strada possono essere autorizzate all'esercizio della professione se designano come gestore dei trasporti una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di onorabilità ed idoneità professionale, legata con apposito contratto scritto ai sensi delle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del Reg. (CE) n. 1071/2009. Tale contratto deve attribuire ai gestore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specìfica natura delle funzioni, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse;
4. per la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria deve essere allegata:
- un'attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti, oppure
- un'attestazione, quale una garanzia bancaria o un'assicurazione, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari - comprese le compagnie di assicurazione -, debitamente autorizzati e iscritti ai previsti albi. In tal caso l'attestazione ha forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per gli importi previsti per il soddisfacimento del requisito di idoneità finanziaria sotto indicati.
Si precisa che il requisito dell'idoneità finanziaria (cfr. art. 7 del Reg. (CE) n. 1071/2009) sussiste se l'impresa:
- è in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale (cfr. quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, richiamata nell'art. 7), previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto;
- dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9000 € quando solo un veicolo è utilizzato e di 5000 € per ogni veicolo supplementare utilizzato.
L'idoneità finanziaria va dunque valutata in funzione del numero di autobus che l'impresa dichiara di voler acquisire, riportati nel modello di domanda (mod. allegato 1). A tale stadio, infatti, l'impresa non ha ancora mezzi immatricolati e dunque l'idoneità finanziaria va verificata in relazione ai mezzi che prevede di utilizzare. Sarà poi in sede di controllo sul mantenimento dei requisiti che sarà verificata la effettiva corrispondenza tra il numeri di mezzi immatricolati e le risorse disponibili come attestate ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (CE) n. 1071/2009.
Si evidenzia che, come previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 4, commi 3 e 5, Decr. 25 novembre 2011, in caso di modifica o perdita dei requisiti all'UMC devono arrivare entro 30 giorni a cura dell'impresa comunicazioni in merito, le quali devono essere valutate e, se del caso, a seguito di esse l'UMC deve procedere ad aggiornare i dati dell'impresa presenti nel registro elettronico nazionale (REN). Nei caso di variazioni o perdita della capacità finanziaria tali obblighi di comunicazione sono a cura, oltre che dell'impresa, anche del soggetto che ha rilasciato la relativa attestazione; il termine previsto in tal caso è, invece, di quindici giorni.
Una fattispecie particolare è costituita, nel periodo immediatamente successivo al 4 dicembre 2011, da imprese di trasporto su strada di persone che non sono presenti nella banca dati del CED al 3 dicembre 2011, ma che entro tale data hanno fatto domanda di titolo legale per l'accesso al mercato del trasporto di persone presso i rispettivi Enti competenti (ad es. domanda di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente presentata prima del 4 dicembre 2011 ad una Regione). Si tratta di un caso che, in sostanza, è iniziato sotto il regime ante Reg. (CE) n. 1071/2009 e si conclude invece in vigenza di tali ultime disposizioni. In tal caso al momento dell'immatricolazione del primo autobus le imprese devono compilare apposita dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (modello allegato 2). Tale dichiarazione sarà in bollo se contestualmente, con la stessa, l'impresa richiede anche il rilascio de! certificato. In tale dichiarazione l'impresa di trasporto su strada di persone indica, tra l'altro, la data in cui ha presentato la domanda per ottenere il titolo legale di accesso al mercato all'Ente competente ed i riferimenti del medesimo titolo legale ottenuto, e ad essa allega:
- la dimostrazione del requisito di stabilimento secondo il modello dall'Allegato 1.a. Si precisa che, in tal caso, è facoltà dell'impresa presentare tale dichiarazione in momento successivo (entro il 3 giugno 2011);
- la dichiarazione del gestore dei trasporti (modello allegato 1.c) nella quale sono indicati anche gli estremi dell'attestato di idoneità professionale del medesimo gestore dei trasporti e, qualora rilasciato prima del 4 dicembre 2011, il relativo ambito territoriale di validità (nazionale od internazionale).
Solo a seguito della presentazione della sopra descritta documentazione tale impresa, ai sensi dell'art. 9, comma 6, Decr. 25 novembre 2011, viene iscritta dall'UMC competente nel REN e quindi autorizzata all'esercizio della professione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009.
In tutti i casi ricadenti nella presente fattispecie, qualora l'UMC che deve procedere alla prima immatricolazione sia diverso da quello competente per l'iscrizione dell'impresa al REN, il primo (UMC che immatricola) trasmette al secondo la predetta dichiarazione di cui all'allegato n. 2 e la relativa documentazione prodotta dall'impresa.
B.1.2. Istruttoria del procedimento di autorizzazione all'esercizio alla professione
L'UMC, mediante verifica della validità, completezza e congruenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni o degli altri documenti presentati, accerta in particolare che:
1. l'impresa abbia sede legale od amministrativa in Italia ed abbia in disponibilità in Italia una sede operativa, impegnandosi a conformarsi successivamente - ove non sarà già conforme- a quanto sarà disposto nell'emanando decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, previsto all'art. 5 del Decr. 25 novembre 2011;
2. il rappresentante legale e, ove sia necessario, Se altre persone previste nel paragrafo B.1.1., n. 2 della presente circolare, siano in possesso del requisito dell'onorabilità, verificando che abbiano presentato la relativa dichiarazione (v. allegato 1.b);
3. il gestore dei trasporti sia in possesso (v. allegato 1.c) del requisito di onorabilità e di idoneità professionale, indicando, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, del Decr. 25 novembre 2011, il legame che ha con l'impresa stessa e gli estremi e l'ambito di applicazione dell'attestato di idoneità professionale;
4. la documentazione prodotta, ai fini della dimostrazione dell'idoneità finanziaria, sia conforme - per forma, tipo e soggetti sottoscrittori- a quanto previsto dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 1071/2009, come sopra specificato (§ B.1.1., punto 4);
5. le risorse finanziarie complessivamente indicate nell'attestazione o nelle attestazioni siano adeguate secondo quanto previsto all'art. 7, par. 2, Reg. (CE) n. 1071/2009, e cioè pari a £ 9000 per un unico autobus immatricolato a nome dell'impresa in uso di terzi e euro 5000 per ogni ulteriore autobus supplementare utilizzato.
B.1.3 Fase decisoria del procedimento di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada
L'UMC competente, ai sensi dell'art. 11, par. 1, Reg. (CE) n. 1071/2009 e dell'art. 9, comma 2, Decr. 25 novembre 2011, conclude tale procedimento istruttorio entro 90 giorni con l'adozione della decisione conclusiva del procedimento. È fatto salvo quanto previsto all'art. 10-bis, della L. n. 241/1990, che così recita: "1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agii istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale, (omissis)".
L'UMC competente, terminata l'istruttoria, procede:
1. in caso di decisione di accoglimento dell'istanza, e quindi di decisione di autorizzare l'impresa all'esercizio alla professione di trasportatore su strada, ad inserire - per gli effetti di cui all'art. 9, comma 6, del Decr. 25 novembre 2011 - i dati nell'apposito sistema informativo, in merito al quale saranno fornite specifiche istruzioni. Mediante tale inserimento l'UMC procede all'iscrizione dell'impresa nella sezione "imprese e gestori" del Registro Elettronico Nazionale (REN), che consiste nell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, la cui efficacia è condizionata all'immatricolazione di almeno un veicolo. In prima attuazione, nella domanda sarà stata indicata la modalità con cui l'impresa richiede l'invio del certificato (certificato il cui modello è contenuto nell'allegato 3), che attesta il numero e la data di iscrizione al REN.
Una volta iscritta al REN e quindi autorizzata all'esercizio della professione, l'impresa di trasporto su strada di persone potrà ottenere il titolo legale per l'accesso al mercato presso gli Enti competenti. A questo punto essa potrà procedere all'immatricolazione dei veicoli ai sensi degli articoli 93 o 94 del Codice della strada. L'immatricolazione comporta il venir meno della condizione sospensiva dell'efficacia dell'AEP che perciò diviene pienamente efficace a tutti gli effetti;
2. in caso di decisione di rigetto dell'istanza l'UMC competente emana un provvedimento negativo motivato, avverso il quale l'impresa istante può ricorrere innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente. Si richiama, in questo caso, il disposto dell'articolo 10-bis della L. n. 241/1990, riportato ad inizio paragrafo.
B.2 Trasporto su strada di persone - imprese che esercitano la professione da prima del 4 dicembre 2011
Le imprese di trasporto su strada di persone i cui dati, al 3 dicembre c.a., sono contenuti nel Centro Elaborazione Dati (CED) dello scrivente Dipartimento, come previsto anche dall'art. 12, comma 3, del Decr. 25 novembre 2011, sono automaticamente iscritte nel Registro Elettronico Nazionale (REN), la cui istituzione è prevista dal Reg. (CE) n. 1071/2009 (art. 16). Per il trasporto dì persone si tratta, evidentemente, dei dati relativi alle imprese a nome delle quali sono immatricolati in uso di terzi uno o più autobus. L'iscrizione ipso iure al REN corrisponde ad un'AEP condizionata. Si tratta infatti di un'autorizzazione la cui efficacia è sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che in base all'art. 13 del Reg. (CE) n. 1071/2009 le imprese dovranno-entro sei mesi dal 4 dicembre e cioè entro il 3 giugno 2012-dimostrare la effettiva sussistenza del requisito di stabilimento (requisito che in precedenza non era richiesto), mediante una dichiarazione all'UMC competente contenuta nel modello in allegato 4 debitamente redatta dal legale rappresentante e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. A tale dichiarazione sono allegate le dichiarazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine:
- al requisito di stabilimento, le cui modalità di dimostrazione sono stabilite dal decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità previsto dall'art. 5, del Decr. 25 novembre 2011 dai rappresentante legale dell'impresa (modello allegato 1.a);
- al requisito di idoneità professionale (con indicazione di Ente attestante, data di rilascio ed eventuale n. di riferimento, ambito territoriale nazionale od internazionale del relativo attestato rilasciato entro il 4 dicembre 2011) posseduto dal gestore dei trasporti, nonché il suo legame con l'impresa, a firma del medesimo gestore dei trasporti (modello allegato 1.c). Tali riferimenti sono essenziali per il popolamento del REN e soprattutto del Registro Elettronico Unico che consentirà l'interconnessione prevista al più tardi dal 1° gennaio 2013 tra i diversi Registri dei Paesi membri dell'Unione Europea.
Si precisa, per quanto riguarda la dichiarazione da parte dell'impresa, che essa non è soggetta ad imposta di bollo, a meno che l'impresa non richieda contestualmente il rilascio del certificato.
Si richiamano infine, anche in questo caso, gli obblighi di comunicazione (da parte dell'impresa e dei soggetti attestanti) in caso di modifica o perdita dei requisiti, specificati nel § B.1.1.
L'UMC competente effettuati i corrispondenti accertamenti come sopra brevemente descritti, provvede, ai sensi dell'art. 9, comma 6, Decr. 25 novembre 2011, alla conferma dell'iscrizione al REN e conseguentemente la relativa AEP non è più condizionata, bensì diviene definitiva. Se invece, decorsi i sei mesi dal 4 dicembre 2011, l'impresa non ha provveduto alla comunicazione ovvero i documenti siano incompleti o non validi, l'UMC provvedere alla cancellazione dell'impresa dal REN, dandone comunicazione motivata all'impresa stessa.
Si precisa infine che le imprese che al 3 dicembre 2011, che per effetto della previgente normativa (art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 395/2000) erano esonerate dalla dimostrazione dei requisiti, in quanto esercenti l'attività di trasporto di persone al 31 dicembre 1977, devono, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 5 del Decr. 25 novembre 2011, dimostrare entro il 3 giugno 2012 tutti i requisiti previsti dal Reg. (CE) n. 1071/2009, come è sopra stabilito per le imprese che a tutto il 3 dicembre 2011 non hanno esercitato la professione di trasportatore su strada (cfr. § B.1 della presente circolare), producendo tutta la documentazione allegata alla domanda prevista nel paragrafo B.1.1.
Il Capo dipartimento
Dott. Ing. Amedeo Fumero
Allegati: (omessi)
Allegato 1 - Domanda imprese che non hanno esercitato la professione a tutto il 3 dicembre 2011
Allegato 1.a - Dichiarazione del rappresentante legale requisito di stabilimento
Allegato 1.b - Dichiarazione requisito di onorabilità
Allegato 1.c - Dichiarazione del gestore dei trasporti
Allegato 2 - Dichiarazione del legale rappresentante per le imprese non iscritte al REN ma che hanno già presentato domanda per l'accesso al mercato prima del 4 dicembre 2011
Allegato 3 - Certificato di iscrizione al REN
Allegato 4 - Comunicazione del legale rappresentante per le imprese che esercitano già la professione al 3 dicembre 2011
E quindi per il rilascio di una licenza di noleggio con conducente con autobus quale normativa dobbiamo rispettare? (sempre la legge 218/2003?).- Il mio comune non ha mai approvato un regolamento specifico per noleggio c.c. di autobus.
E' sempre sufficiente la SCIA per avviare l'attività di noleggio visto che la mia Regione non ha mai legiferato in merito?
Insomma, cosa introduce di nuovo la normativa richiamata?
Un nuovo grazie.
E quindi per il rilascio di una licenza di noleggio con conducente con autobus quale normativa dobbiamo rispettare? (sempre la legge 218/2003?).-
[color=red]NON è licenza ma SCIA[/color]
Il mio comune non ha mai approvato un regolamento specifico per noleggio c.c. di autobus.
[color=red]Non serve nè puoi regolamentare la materia che è liberalizzata in base proprio alla legge 218[/color]
E' sempre sufficiente la SCIA per avviare l'attività di noleggio visto che la mia Regione non ha mai legiferato in merito?
[color=red]CERTO[/color]
Insomma, cosa introduce di nuovo la normativa richiamata?
[color=red]Nuove norme sui requisiti soggettivi dell'autotrasportatore[/color]
Un nuovo grazie.
Salve, vorrei capire le modalità di presentazione della capacità finanziaria pari a € 9.000,00 per il primo mezzo.
Voerri presentare una fideiussinone, ma all'ufficio della Motorizzazione Civile non mi sanno dire chi sono benenficiari di tale polizza.
Vorrei sapere se inoltre basterebbe presentare delle fatture di acquisto di automezzi regolaramente saldate per € 9.000,00 Visto che per l'autotrasporto merci c/terzi come capacità finanziaria l'albo ha voluto delle fattture di leasing a di acquisto mezzi per € 50.000,00.
In attesa di Vs. risposte si porgono disitni saluti.
Saluti Michele Perrone.
Salve, vorrei capire le modalità di presentazione della capacità finanziaria pari a € 9.000,00 per il primo mezzo.
Voerri presentare una fideiussinone, ma all'ufficio della Motorizzazione Civile non mi sanno dire chi sono benenficiari di tale polizza.
Vorrei sapere se inoltre basterebbe presentare delle fatture di acquisto di automezzi regolaramente saldate per € 9.000,00 Visto che per l'autotrasporto merci c/terzi come capacità finanziaria l'albo ha voluto delle fattture di leasing a di acquisto mezzi per € 50.000,00.
In attesa di Vs. risposte si porgono disitni saluti.
Saluti Michele Perrone.
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Le imprese che intendono esercitare l'attività di noleggio di autobus con conducente al fine di ottenere l'autorizzazione provinciale devono dimostrare essere in possesso del requisito di idoneità finanziaria previsto dall'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dall'art. 7 del DD Ministero dei Trasporti n. 291/2011.
Le imprese sono tenute a dimostrare la sussistenza del requisito:
al momento della presentazione della domanda di autorizzazione
ogni anno dal rilascio della precedente attestazione
Il requisito:
deve permanere per tutto il periodo di possesso dell'autorizzazione
deve sussistere al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, (ad eccezione dei trasferimenti di residenza) di autobus per ogni veicolo supplementare tenuto conto dei veicoli di cui l'impresa già dispone
consiste nella disponibilità di capitale e di riserve in misura non inferiore a:
9.000,00 euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di noleggio autobus con conducente
5.000,00 euro, per ogni autoveicolo supplementare
può essere dimostrato mediante una delle seguenti modalità:
[color=red] un'attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto registro dei revisori contabili tenuto presso il Consiglio dottori commercialisti[/color]
[color=blue] un'attestazione rilasciata da una banca, compagnia di assicurazione o intermediari finanziari. L'attestazione deve avere la forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa[/color]
La FIDEJUSSIONE va intestata alla Provincia.
Ecco in allegato un esempio (Dal sito della Provincia di Modena)
La ringrazio per la tempestiva risposta, quindi per richiedere l'iscrizione al Ren, per i requisiti di autotrasportatore di viaggiatori su strada , presso ufficio della motorizzazione civile devo presentarare una fideiussione di € 9.000,00 con beneficiario la provincia Di Lecce???..
In attesa si porgono distinti saluti.
La ringrazio per la tempestiva risposta, quindi per richiedere l'iscrizione al Ren, per i requisiti di autotrasportatore di viaggiatori su strada , presso ufficio della motorizzazione civile devo presentarare una fideiussione di € 9.000,00 con beneficiario la provincia Di Lecce???..
In attesa si porgono distinti saluti.
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Dalla normativa sembra di sì.
Contatta prima la Provincia di Lecce per una conferma: http://www.provincia.le.it/web/10716/327