Mi chiedo quale sia l'esatto iter da seguire per la notifica delle ordinaze ingiunzione.
In particolare dove noticarle in caso di società di persone.
Nella fattispecie nel verbale di contestazione è stato individuato il socio accomandante della società , l'ordinanza la notifico presso la residenza anagrafica del socio accomandante o presso la sede legale della società o ad entrambi indicando la società quale obbligato in solido ( visto che l'accomandante vi rispone solo limitatamente)????
Ad ogni modo è giusto affermare che nel caso di società di persone l'ordinanza va notificata presso la residenza anagrafica del legale rappresentante e nel caso di società di capitali presso la sede legale della società, o le ordinanze vanno notificate tutte presso la sede legale delle società, indipendentemente se si tratta di società di persone o di capitali???
Mi chiedo quale sia l'esatto iter da seguire per la notifica delle ordinaze ingiunzione.
In particolare dove noticarle in caso di società di persone.
Nella fattispecie nel verbale di contestazione è stato individuato il socio accomandante della società , l'ordinanza la notifico presso la residenza anagrafica del socio accomandante o presso la sede legale della società o ad entrambi indicando la società quale obbligato in solido ( visto che l'accomandante vi rispone solo limitatamente)????
Ad ogni modo è giusto affermare che nel caso di società di persone l'ordinanza va notificata presso la residenza anagrafica del legale rappresentante e nel caso di società di capitali presso la sede legale della società, o le ordinanze vanno notificate tutte presso la sede legale delle società, indipendentemente se si tratta di società di persone o di capitali???
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CHIARIAMO:
L'accomandante NON RISPONDE mai delle sanzioni nè attive nè omissive in quanto socio senza potere di rappresentanza.
Quando si notifica una ordinanza occorre distinguere:
1) obbligato principale: è sempre una persona FISICA e come tale la notifica si fa all'indirizzo PEC o CEC-PAC se noto o, più frequentemente alla residenza anagrafica. Solo se risultano impossibili tali mezzi si può optare per la notifica in altro luogo (es. sede legale)
2) obbligato in solido: in questo caso la responsabilità può estendersi alla società. Ma ne risponde sempre il LEGALE RAPPRESENTANTE della società e anche in questo caso si fanno le ricerche di cui al punto 1)
MAI SI NOTIFICA all'accomandante!