Data: 2016-01-11 13:41:30

CHIUSURA 5 gg per occupazione abusiva suolo pubblico - OK ordinanza

CHIUSURA 5 gg per occupazione abusiva suolo pubblico - OK ordinanza

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[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, sez. II TER – sentenza 7 gennaio 2016 n. 147[/b][/color]

N. 00147/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 13095 del 2015, proposto da:

Società Prosciutteria Coronari Snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Laudani, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Laudani in Roma, Piazza di San Salvatore in Lauro 10;

contro

Roma Capitale, in persona del rappresentante legale p.t, rappresentata e difesa per legge dall’avv. Alessandro Rizzo, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

per l’annullamento

[b]della D.D. prot. ca/168939/15 del 28.10.2015, notificata il 6.11.2015, avente ad oggetto: chiusura ex ordinanza sindacale n. 258/12 e ss.mm.ii. della attività di laboratorio/esercizio di vicinato e ordine di immediato ripristino dello stato dei luoghi per il locale sito in via di Panico 63 angolo piazza dei Coronari 128;[/b]

– dell’ordinanza sindacale n. 258 del 27.11.2012;

– del rapporto amministrativo e dei VAV del 7.6.2015, 18.6.2015 e 19.6.2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Roma Capitale, Municipio Roma I, con determinazione dirigenziale del 28 ottobre 2015, ha disposto nei confronti della Prosciutteria Coronari s.r.l.:

1) la rimozione dell’occupazione abusiva del suolo pubblico, accertata dal Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale con verbali del 7.6.2015, 18.6.2015 e 19.6.2015, antistante l’esercizio sito in via di Panico n. 63 angolo Piazza Coronari n. 128 per l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell’interessato;

2) la chiusura dell’esercizio per un periodo pari a cinque giorni e, comunque, fino al completo ripristino dello stato dei luoghi.

La Società interessata ha proposto il presente ricorso, articolando i seguenti motivi d’impugnativa:

1) Violazione l. n. 94 del 2009. Illegittimità propria dell’ordinanza del Sindaco di Roma n. 258/2012 e illegittimità derivata della determinazione dirigenziale del Comune di Roma prot. ca/168939/15 del 28.10.2015; Eccesso di potere, illogicità, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa.

L’amministrazione comunale, anziché sindacare l’entità della violazione caso per caso, avrebbe deciso di applicare tout court le sanzioni in assenza di istruttoria ed in un’ottica esclusivamente sanzionatoria. La sanzione irrogata sarebbe illogica e sproporzionata.

2) Violazione l. n. 94 del 2009. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, in relazione agli artt. 23, 42 e 97 Cost. eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione; illegittimità propria dell’ordinanza del Sindaco di Roma n. 258/2012 e illegittimità derivata della determinazione dirigenziale del Comune di Roma prot. ca/168939/15 del 28.10.2015.

La Corte costituzionale con sentenza n. 115 del 2011 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000, nella parte in cui comprende la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”, mentre invece l’ordinanza sindacale n. 258/2012 ha predisposto un regime sanzionatorio dell’occupazione di suolo pubblico in assenza di motivate ragioni di contingibilità e urgenza;

3) Violazione dell’art. 20 CdS. Illegittimità propria dell’ordinanza del Sindaco di Roma n. 258/2012 e illegittimità derivata della determinazione dirigenziale del Comune di Romaprot. ca/168939/15 del 28.10.2015.

L’area in questione non rientrerebbe tra quelle per cui la legge imporrebbe un divieto assoluto di o.s.p.

4) Violazione del principio della congrua motivazione tra interesse pubblico e privato.

La tutela delle aree di valore storico-artistico e della viabilità non sarebbe stata lesa da un numero esiguo di tavolini disposti a ridosso delle pareti dell’edificio e la chiusura dell’attività commerciale per cinque giorni arrecherebbe notevole nocumento alla posizione lavorativa-retributiva dei dipendenti del locale.

Roma Capitale ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso, che può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010, è infondato e va di conseguenza respinto.

La ricorrente ha contestato, sotto più profili, la legittimità dell’ordinanza sindacale n. 258 del 27 novembre 2012, atto presupposto alla determinazione dirigenziale impugnata.

Le censure non possono essere condivise.

Il provvedimento è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 e dell’ordinanza sindacale n. 258 del 2012, in quanto il I Gruppo Trevi di Polizia Locale Roma Capitale ha comunicato di avere accertato, con verbali elevati ai sensi dell’art. 20 del codice della strada, in data 7/6/2015, 18/6/2015 e 19/6/2015, che la ricorrente “occupava il suolo pubblico con tavoli e sedie rispettivamente per mq 7,50; 9,60 e 14,70 senza essere in possesso della relativa concessione”.

Il Sindaco di Roma Capitale, con la detta ordinanza n. 258 del 2012, ha disposto che i Dirigenti dei competenti Uffici dell’Amministrazione Capitolina, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata, per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio capitolino, delimitato dal perimetro del sito Unesco, applichino le disposizioni previste dall’art. 20 del codice della strada e dall’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009.

L’art. 20 del d.lgs. n. 285 del 1992, nuovo codice della strada, prevede, al quarto comma, che chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 674 e, al quinto comma, che tale violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

L’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 dispone che, fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’art. 633 c.p.p. e dall’art. 20 d.lgs. n. 285 del 1992, il sindaco, per le strade urbane, può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

La stessa norma di legge, pertanto, fa riferimento alla fattispecie dell’indebita occupazione di suolo pubblico a fine di commercio, sicché occorre in primo luogo rilevare che l’ordinanza sindacale n. 258 del 2012 non può ritenersi adottata al di fuori delle finalità perseguite dalla norma primaria.

Peraltro, la motivazione dell’ordinanza sindacale indica con chiarezza che la tutela del patrimonio pubblico cittadino si pone come “un elemento caratterizzante di quel grado di vivibilità cittadina che favorisce l’incremento della coesione sociale”, per cui gli interessi pubblici tutelati attengono anche alla esigenza di garantire la qualità della convivenza sociale in un ambito territoriale di straordinaria rilevanza storico-culturale.

[b]Il potere attribuito al Sindaco per le strade urbane ai sensi dell’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 è indubbiamente un potere discrezionale e tale potere è stato esercitato dall’Autorità con l’ordinanza n. 258 del 2012 attraverso le indicazioni impartite ai Dirigenti dei competenti Uffici dell’Amministrazione capitolina.[/b]

Il potere attribuito dal Sindaco ai Dirigenti competenti, invece, è vincolato dalle determinazioni stabilite dal Sindaco in via generale con l’ordinanza n. 258 del 2012, sicché il soggetto che adotta il provvedimento non compie alcuna ulteriore attività discrezionale (cfr. sul punto TAR Lazio, Roma, II ter, 13 agosto 2013, n. 7931).

La consumazione del potere discrezionale attribuito al Sindaco dall’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 è resa evidente, nonostante la formulazione non particolarmente perspicua del dispositivo dell’ordinanza sindacale, dal rinvio operato alla detta norma di legge, oltre che all’art. 20 del codice della strada, e, soprattutto, dalla specificazione che il provvedimento di chiusura del pubblico esercizio deve essere esecutivo dal settimo giorno successivo a quello della notifica.

Ciò induce a ritenere che il Sindaco abbia valutato opportuno e congruo per tali violazioni l’adozione di un provvedimento di chiusura, altrimenti risulterebbe scarsamente comprensibile il riferimento alla decorrenza del provvedimento di chiusura dell’esercizio, peraltro quantificato nella minima misura possibile, atteso che l’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 indica come limite minimo un periodo non inferiore a cinque giorni, il che esclude che possa essere ravvisata alcuna sproporzione rispetto alla condotta sanzionata.

[color=red][b]D’altra parte, che l’Autorità competente abbia voluto prevedere per le occupazioni di suolo pubblico totalmente abusive la più incisiva sanzione della chiusura temporanea, sia pure nella misura minima, emerge in modo chiaro dalla motivazione dell’ordinanza in cui è tra l’altro indicato come “il crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico, da parte di titolari di esercizi commerciali, ampiamente registrato dagli organi di comunicazione ed oggetto di persistenti segnalazioni da parte della comunità cittadina, testimonia la necessità di dar corso ad una nuova valutazione generale dell’equilibrio tra l’interesse pubblico di massima fruizione del territorio, da un lato, e l’interesse pubblico di tutela del patrimonio, dall’altro” nonché dal successivo snodo della stessa in cui è indicato che “la sanzione della chiusura del pubblico esercizio si rivela quale misura accessoria alla violazione dell’art. 20 del Codice della Strada che già prevedeva l’obbligo della rimozione delle opere e, quindi, rientrante nell’ordinaria attività di vigilanza e controllo da parte della Polizia Municipale e dei competenti Uffici; … il Sindaco intende avvalersi del potere previsto dall’art. 3, comma 16 della legge 94/2009, per sanzionare le occupazioni totalmente abusive di suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti nelle strade urbane del territorio capitolino delimitato dal perimetro del sito Unesco”.[/b][/color]

In conclusione, il potere discrezionale attribuito al Sindaco dall’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 è stato interamente consumato con l’adozione dell’ordinanza sindacale n. 258 del 2012, mentre i Dirigenti dei competenti Uffici adottano gli atti applicativi della stessa aventi carattere vincolato.

[b]Ne consegue che il potere discrezionale attribuito al Sindaco dalla norma è stato in concreto esercitato con una ragionevole valutazione “a monte” di carattere generale, sicché alcuna violazione della detta norma di legge può rinvenirsi nell’esercizio del potere sindacale e nell’attribuzione ai Dirigenti della competenza all’adozione degli atti applicativi, interamente vincolati.[/b]

Né, può assumere rilievo che nell’area in questione sia astrattamente assentibile una concessione per occupazione di suolo pubblico in quanto la circostanza dirimente ai fini della qualificazione come abusiva dell’occupazione è l’assenza di un titolo abilitativo al momento dell’accertamento compiuto dalla Polizia Locale.

Il Collegio evidenzia ancora che l’ordinanza sindacale n. 258 del 2012 costituisce, come detto, applicazione delle norme di cui all’art. 3, comma 16, l. n. 94 del 2009 che hanno attribuito al Sindaco uno specifico potere sanzionatorio in via ordinaria ed a prescindere da situazioni contingibili ed urgenti.

Né tale attribuzione può ritenersi violativa di norme costituzionali in quanto non è enucleabile dal sistema un principio di carattere assoluto che escluda l’attribuzione di un potere ai Sindaci a prescindere dalle ipotesi di contingibilità ed urgenza.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente ed a favore dell’amministrazione comunale resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente la pagamento, favore di Roma Capitale, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 07/01/2016.

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Data: 2016-10-27 07:06:51

Re:CHIUSURA 5 gg per occupazione abusiva suolo pubblico - OK ordinanza

SUOLO PUBBLICO ABUSIVO - se rimosso non c'è sanzione accessoria

T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 23 settembre 2016 n. 4391

Ciò comporta che, qualora non vi sia alcuna esigenza di reintegrare lo stato dei luoghi precedente, viene a mancare il parametro stesso di riferimento cui è connesso l’ordine di chiusura.
In altri termini, se lo stato dei luoghi è già ripristinato, un ordine di ripristino è palesemente privo di oggetto e della sua ragion d’essere e quindi l’atto risulta nullo per difetto di un elemento essenziale, ex art. 21-sepries della legge n. 241 del 1990 (cfr. TAR Campania, sez. VII, 25/5/2015, n. 2882), per cui rimane corrispondentemente preclusa la possibilità di ordinare la chiusura per un ripristino che è stato già attuato fin dall’epoca dell’accertamento dell’abusiva occupazione.

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