RENDICONTO ENTI LOCALI - sistema SMART - Tassonomie XBRL
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[color=red][b]CORTE DEI CONTI
DECRETO 21 dicembre 2015
Tassonomie XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabili
di rendiconto ai fini della trasmissione nel sistema SMART.
(16A00014)
(GU n.5 del 8-1-2016)[/b][/color]
IL PRESIDENTE
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, recante
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996,
n. 194, recante «Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui
all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto l'art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (di seguito TUEL), come modificato dall'art. 28, comma 6,
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prescrive agli enti locali di
trasmettere telematicamente alla Sezione enti locali (ora Sezione
delle autonomie) della Corte dei conti il rendiconto completo di
allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di
stabilita' interno, nonche' i certificati del conto preventivo e
consuntivo;
Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante
«Determinazione dei tempi, delle modalita' e del protocollo di
comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli
enti locali, ai sensi dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n.
289»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione», e in particolare la delega di cui all'art. 2, comma 2,
lettera h) che affida al Governo il compito di armonizzare i bilanci
degli enti territoriali;
Vista la legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», che ha per obiettivo, tra l'altro,
l'armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche
italiane;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri del 20 maggio 2015, di aggiornamento degli
allegati al decreto legislativo n. 118/2011, ai sensi degli articoli
3, 4 e 11 del medesimo decreto legislativo;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ed in particolare l'art. 7,
comma 7, che, tra l'altro, attribuisce alla Corte dei conti, ai fini
del coordinamento della finanza pubblica, la verifica del rispetto
degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilita' interno
ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante
«Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle
zone terremotate nel maggio 2012», convertito con modifiche dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, che rafforza le funzioni della Corte
dei conti in materia di controllo sulla gestione finanziaria delle
regioni e degli enti locali;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
che prevede che con decreto del Presidente della Corte dei conti sono
stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di
controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti
in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
Considerato che, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto
legislativo n. 82/2005, sopra richiamato, e' necessario che siano
adottate soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilita' e
la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati
in piu' formati di cui almeno uno di tipo aperto, come definito dal
comma 3 del medesimo articolo;
Considerato che, a seguito degli approfondimenti svolti in sede
tecnica, il linguaggio prescelto per la rappresentazione delle
predette informazioni contabili e' l'eXtensible Business Reporting
Language - XBRL, che ha le caratteristiche di «formato aperto» ai
sensi della normativa sopra citata e che e' stato individuato anche
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre
2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico
elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e
consolidati e di altri atti al registro delle imprese» ai sensi
dell'art. 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio n. 223 del
2006, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248;
Considerato che dal 2004, ai sensi del richiamato art. 227 del
TUEL, la Corte dei conti acquisisce i rendiconti annuali di comuni,
province, comunita' montane attraverso il SIRTEL, in base agli schemi
contabili definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
194/1996, predisposti da ciascun ente locale, secondo un formato
elettronico elaborabile (XML, eXtended Markup Language) e
successivamente trasmessi telematicamente alla Corte dei conti;
Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto
legislativo n. 118/2011, gli enti territoriali in sperimentazione nel
2014 adottano, dall'esercizio finanziario 2015, i nuovi schemi di
bilancio, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano nel 2015,
con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto
vigenti nel 2014; mentre, ai sensi del comma 12 del richiamato art.
11, i restanti enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto
vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali
affiancano i nuovi, cui e' attribuita funzione conoscitiva;
Considerato che e' necessario adeguare il sistema SIRTEL alla nuova
disciplina contabile armonizzata degli enti territoriali e che, a
tale fine, sono stati avviati i necessari interventi di sviluppo che
porteranno alla realizzazione del nuovo sistema informativo SMART
(Sistema di monitoraggio armonizzazione territoriale) che utilizzera'
XBRL come linguaggio di rappresentazione delle informazioni contabili
degli enti territoriali;
Considerato, inoltre, che i dati contabili delle regioni e delle
province autonome sono attualmente acquisiti attraverso il sistema
informativo della contabilita' territoriale Con.Te. e che
l'armonizzazione consente l'acquisizione delle informazioni contabili
di tutti gli enti territoriali attraverso una rappresentazione
unitaria;
Tenuto conto che la Corte di conti, per la rilevanza
dell'iniziativa, che si inserisce nell'ambito del complesso processo
di armonizzazione contabile degli enti territoriali, ha inteso
promuoverne la condivisione con le Istituzioni preposte al
monitoraggio della finanza territoriale e con le organizzazioni
associative rappresentative di comuni, province, regioni e province
autonome, nella prospettiva della razionalizzazione delle fonti
informative e della semplificazione degli oneri informativi a carico
degli enti predetti;
Dato atto che per i fini sopra detti il Presidente della Corte dei
conti ha proposto la costituzione di un tavolo tecnico con la
partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Conferenza dei presidenti
delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI, e che tutti i predetti Ministeri
ed organismi hanno aderito all'iniziativa con propri rappresentanti;
Dato atto che a seguito del confronto e degli approfondimenti
svolti nell'attivita' del predetto tavolo tecnico i rappresentanti di
tutte le componenti hanno condiviso i risultati cosi' riepilogati:
a) la struttura delle informazioni contabili degli schemi di
bilancio di cui all'allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011,
compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da a) a
k);
b) la struttura delle informazioni contabili secondo la transazione
elementare (articoli da 4 a 7 e allegato 7, decreto legislativo n.
118/2011);
c) il linguaggio per la rappresentazione delle informazioni
contabili, individuato nello standard XBRL;
d) il protocollo http (hyper text transfer protocol) per la
trasmissione delle informazioni contabili;
e) l'utilizzo in prima applicazione del codice fiscale per
l'identificazione dell'ente territoriale, pur rilevandosi
l'esistenza, allo stato attuale, di possibili omocodie, non aventi
impatto, peraltro, sul perimetro degli enti tenuti alla trasmissione
delle informazioni contabili;
Considerato che per l'adozione del linguaggio XBRL occorre rendere
tempestivamente disponibili agli enti interessati le tassonomie per
la rappresentazione delle informazioni contabili necessarie alla
prima fase di sviluppo del sistema SMART;
Vista la nota n. 4223 del 21 dicembre 2015 con la quale il
magistrato referente per i sistemi informativi automatizzati della
Corte dei conti ha trasmesso su supporto informatico le tassonomie
XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabili di
rendiconto ai fini della trasmissione nel sistema SMART;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. In conformita' all'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attivita' di
controllo e giurisdizionali della Corte dei conti, il presente
decreto stabilisce le tassonomie XBRL per la rappresentazione delle
informazioni contabili di rendiconto ai fini della trasmissione nel
sistema SMART (Sistema di monitoraggio armonizzazione territoriale).
2. Le tassonomie definite con il presente decreto si riferiscono
agli schemi di rendiconto previsti dall'allegato 10 del decreto
legislativo n. 118/2011, compresi gli allegati previsti dall'art. 11,
comma 4, lettere da a) a k) (Schemi di bilancio-SDB), nonche' ai dati
contabili analitici (DCA) basati sulla transazione elementare
(articoli da 4 a 7 e allegato 7 decreto legislativo n. 118/2011).
3. Le tassonomie, di cui ai commi precedenti, sono pubblicate sul
sito Internet della Corte dei conti all'indirizzo
www.corteconti.it/servizi_/smart.
Art. 2
Trasmissione dei dati di rendiconto
1. Le modalita' operative per la trasmissione dei dati di
rendiconto da parte degli enti territoriali e la data di apertura del
sistema SMART saranno indicate sul sito Internet della Corte.
2. La trasmissione al sistema SMART dei dati di rendiconto
effettuata utilizzando le tassonomie previste costituisce per l'ente
territoriale adempimento all'obbligo normativo di cui all'art. 227,
comma 6, TUEL, a meno che il sistema non restituisca errori che non
ne consentano l'acquisizione.
Art. 3
Decorrenza
1. Gli enti territoriali adottano le tassonomie definite dal
presente decreto per la trasmissione dei dati di rendiconto riferiti
all'esercizio contabile 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2015
Il Presidente: Squitieri
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2015
Direzione generale programmazione e bilancio servizio controllo
regolarita' amministrativa e contabile, registro n. 1060
*************************
[color=red][size=18pt][b]SMART : Sistema Monitoraggio Armonizzazione Territoriale[/b][/size][/color]
http://www.corteconti.it/servizi_/smart/