Data: 2016-01-11 09:43:11

BILANCI EELL 2015 e contabilità armonizzata - linee guida della Corte dei Conti

BILANCI EELL 2015 e contabilità armonizzata - linee guida della Corte dei Conti

[img width=300 height=198]http://www.comune.serradeconti.an.it/Siti/SerraDeConti/Immagini/bilancio_consuntivo-2.jpg[/img]

CORTE DEI CONTI
DELIBERA 30 novembre 2015
[color=red][b]Linee di indirizzo su aspetti significativi  dei  bilanci  preventivi
2015  nel  contesto  della  contabilita'  armonizzata.  (Delibera  n.
32/SEZAUT/2015/INPR). (15A09579)
[/b][/color](GU n.5 del 8-1-2016)



                        LA CORTE DEI CONTI

  Nell'Adunanza del 30 novembre 2015;
  Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
  Vista la  legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.  1,  che  ha
introdotto  il  principio  del  pareggio  di  bilancio  nella  Carta
costituzionale;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio,  ai  sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione;
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  (TUEL)  e
successive modificazioni;
  Visti gli articoli da 147 a 147-quinquies, 148 e 148-bis del  TUEL,
come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
dicembre 2012, n. 213;
  Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31  dicembre
la data di approvazione del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio
successivo.
  Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (finanziaria 2006);
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009,  n.
42 e s.m.i.;
  Vista la legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015);
  Visto  il  Regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni  di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite  in
data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  24  dicembre  2014,
con il quale e' stato differito al 31 marzo 2015 il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo  2015,  con
il quale e' stato differito  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2015;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 13 maggio  2015  con
il quale il termine per la deliberazione del bilancio  di  previsione
da parte degli enti locali e' stato ulteriormente  differito  dal  1°
maggio al 30 luglio 2015 e al 30 settembre 2015 per le  province,  le
citta' metropolitane e gli enti locali della Regione siciliana;
  Viste le proprie deliberazioni n. 23/2013/INPR e  n.  18/2014/INPR,
con le quali  si  e'  ritenuto  di  non  procedere  all'adozione  dei
questionari annessi alle Linee guida enti locali  per  i  bilanci  di
previsione relativi agli esercizi 2013 e 2014 e  con  le  quali  sono
state fornite agli organi di  revisione  economico-finanziaria  degli
enti locali indicazioni per una gestione  dell'esercizio  provvisorio
improntata al principio della prudenza, invitando gli  stessi  organi
di revisione ad  effettuare,  in  particolare,  verifiche  su  alcuni
aspetti della suddetta gestione provvisoria;
  Viste le proprie deliberazioni n. 4/2015/INPR  e  n.  13/2015/INPR,
con le quali sono state rispettivamente dettate "Linee  di  indirizzo
per il passaggio alla nuova contabilita' delle Regioni e  degli  Enti
locali" ed approvate le "Linee guida ed i relativi questionari per la
predisposizione della relazione sul rendiconto 2014";
  Vista la propria deliberazione n. 31/2015/INPR, con cui sono  state
integrate le Linee guida enti locali ai sensi dell'art. 1, commi  166
e ss. della legge n. 266/2005, in  ordine  all'utilizzo  della  cassa
vincolata per temporanee esigenze correnti, ai  sensi  dell'art.  195
del TUEL;
  Vista l'esigenza di  acquisire  ulteriori  indicazioni  per  quanto
riguarda  la  fase  di  avvio  della  contabilita'  armonizzata,  con
particolare riferimento alla  redazione  dei  bilanci  di  previsione
2015, in collegamento anche con le risultanze dei rendiconti 2014;
  Vista la nota n. 6249  del  24  novembre  2015,  con  la  quale  il
Presidente della Corte  dei  conti  ha  convocato  la  Sezione  delle
autonomie per l'adunanza del giorno 30 novembre 2015;
  Uditi i  relatori,  Presidente  di  Sezione  Mario  Falcucci  ed  i
Consiglieri Rinieri Ferone e Paola Cosa;

                              Premesso

  L'esercizio  2015,  prossimo  alla  conclusione,  costituisce  anno
cruciale per la tenuta dei conti della finanza  locale,  interessata,
da un lato, dall'introduzione  di  ulteriori  misure  restrittive  e,
dall'altro, dall'avvio del processo di armonizzazione contabile.
  Inoltre, il d.l. n. 78/2015, convertito dalla  legge  n.  125/2015,
intervenuto a meta' esercizio, ha innovato in  maniera  significativa
la disciplina del patto di stabilita' interno 2015 ed  ha  introdotto
misure di "alleggerimento" delle gestioni prevedendo, tra quelle piu'
significative,  l'impiego,  senza  vincoli  di  destinazione,  delle
economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui e la copertura  del
fondo  crediti  di  dubbia    esigibilita'    mediante    utilizzo
dell'accantonamento  per  la  restituzione  delle  anticipazioni  di
liquidita'  ottenute  a  valere  sulle  risorse  stanziate  con  il
decreto-legge n. 35/2013 e norme successive.
  Occorre richiamare anche le speciali  disposizioni  concernenti  il
bilancio 2015 delle Province e Citta' metropolitane  che  richiedono,
per le medesime,  l'approvazione  del  solo  bilancio  autorizzatorio
annuale 2015  (rimanendo  triennale  il  solo  bilancio  conoscitivo,
redatto secondo gli schemi di cui al d.lgs. n. 118/2011 e  s.m.i.)  e
consentono,  ai  fini  dell'equilibrio  della  gestione    2015,
l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo "destinato".
  In considerazione del fatto che, anche nel 2015, si  e'  verificato
il fenomeno di un protratto  periodo  di  esercizio  provvisorio  (30
luglio per i Comuni e 30 settembre per Province, Citta' metropolitane
ed enti locali della Regione siciliana), si evidenzia  la  necessita'
di  recuperare  elementi  conoscitivi  fondamentali,  utili  al
monitoraggio dei  conti  del  2015,  ai  fini  della  verifica  della
sussistenza delle condizioni di strutturale tenuta dei conti e  della
salvaguardia degli equilibri finanziari di competenza e di cassa.
  In tale prospettiva si pone l'emanazione  di  specifici  indirizzi;
incentrati sulla disciplina del fondo  pluriennale  vincolato,  sulla
quantificazione del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',  sulla
gestione di cassa e, in generale, sull'effettivo  mantenimento  degli
equilibri di bilancio, anche in vista dell'introduzione del  pareggio
di bilancio. Al conseguimento di tale  obiettivo  si  lega  in  buona
misura il recupero  della  credibilita'  ed  affidabilita'  dei  dati
esposti  nei  documenti  contabili  degli    enti    locali    e,
conseguentemente, dei conti dello specifico sotto-settore  del  conto
consolidato della pubblica amministrazione.

                            Considerato

  Anche per l'esercizio 2015, come si e' anticipato, il  termine  per
l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali  e'  stato
differito, con tre  consecutivi  decreti  ministeriali,  sino  al  30
luglio 2015; termine ulteriormente prorogato, al 30  settembre  2015,
per le Province, le citta' metropolitane  e  gli  enti  locali  della
Regione siciliana.
  La generale condizione di precarieta' degli assetti regolativi  del
sistema di finanziamento degli enti locali  -  anche  a  causa  delle
molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale  immobiliare,
succedutesi negli ultimi tempi - si e' venuta accentuando. A cio'  si
aggiunga che il differimento del termine di approvazione dei  bilanci
indebolisce  il  ruolo  degli  strumenti  di  programmazione,  che
dovrebbero essere adottati in tempi congrui per orientare la gestione
dell'esercizio. In tal modo, perde di efficacia l'essenziale  valenza
del vincolo autorizzatorio, connesso con l'approvazione del  bilancio
di previsione da parte del Consiglio.  La  gestione  finanziaria  e',
infatti, condizionata dal rispetto di tale vincolo, che  definisce  i
limiti per la realizzazione dei programmi dell'ente ed  e'  strumento
fondamentale  di  garanzia  per  il  mantenimento  degli  equilibri
finanziari del bilancio e della gestione. La mancanza di un  bilancio
ritualmente  deliberato  non  consente  la  concreta  e  sostanziale
definizione  di  tale  vincolo  autorizzatorio  riguardo  ai  singoli
stanziamenti e comporta inevitabili ricadute negative sul processo di
programmazione e controllo, nonche' sui sistemi di controllo  interno
e di valutazione della performance.
  In  presenza  del  gia'  approvato  slittamento  dei  termini  per
l'adozione del Documento unico di programmazione  (D.U.P.)  2016-2018
(al 31 dicembre 2015), della nota di aggiornamento al D.U.P.  (al  28
febbraio 2016) e del bilancio di previsione 2016-2018  (al  31  marzo
2016), non puo' che ribadirsi  l'esigenza  che  siano  effettivamente
rispettati i tempi previsti per  l'approvazione  degli  strumenti  di
programmazione compreso il bilancio di previsione, essenziali per  il
corretto svolgersi delle fasi del ciclo di bilancio,  anche  ai  fini
della sana gestione delle risorse.
  L'osservanza del termine di approvazione del bilancio di previsione
assume,  peraltro,  maggiore  cogenza  in  vista,  soprattutto,
dell'obbligo del  pareggio  di  bilancio,  previsto  dalla  legge  n.
243/2012 (legge rinforzata).
  Con la deliberazione n. 4/2015/INPR, richiamata nel  preambolo,  la
Sezione delle  autonomie  ha  dettato  "Linee  di  indirizzo  per  il
passaggio alla nuova contabilita' di  Regioni  ed  enti  locali".  Il
"focus" e' stato posto sul "riaccertamento straordinario dei residui"
che costituisce il punto di snodo essenziale per l'avvio del processo
di armonizzazione contabile.
  Lo  slittamento  di  tale  adempimento  a  giugno  2015,  rispetto
all'originaria previsione (che ne  stabiliva  la  contestualita'  con
l'approvazione  del  rendiconto),  l'allungamento  del  periodo  di
esercizio  provvisorio,  le  protratte  incertezze  sulla  corretta
quantificazione delle previsioni di entrata, le problematiche  legate
alla costruzione del bilancio secondo i  nuovi  parametri  normativi,
inducono la Sezione ad emanare una pronuncia sui profili salienti del
bilancio armonizzato per individuare i  criteri  di  valutazione  del
livello di adeguatezza alle predette novita' normative. La  pronuncia
e' corredata di questionari semplificati, allo scopo di acquisire gli
elementi informativi essenziali  per  il  monitoraggio  della  tenuta
effettiva dei conti, anche alla luce del percorso verso  il  pareggio
di bilancio. Per le province, in ragione del loro  particolare  stato
di precarieta'  finanziaria,  vengono  individuati  appositi  quesiti
volti a verificare la sussistenza degli  equilibri  nelle  previsioni
2015.
  Le analisi sono finalizzate alla verifica  della  congruita'  della
formazione  del  fondo  pluriennale  vincolato;  della  corretta
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita'; della esatta
imputazione a  bilancio  delle  anticipazioni  di  liquidita'  per  i
pagamenti dei debiti arretrati ex d.l. n. 35/2013, nonche',  piu'  in
generale, di una coerente programmazione e gestione di cassa.

                              Delibera

di adottare le unite linee di indirizzo su aspetti significativi  dei
bilanci preventivi 2015,  anche  in  relazione  alle  risultanze  dei
rendiconti 2014, nel contesto della contabilita' armonizzata (decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal  decreto
legislativo 10 agosto 2014, n.  126).  Tali  indirizzi  costituiscono
parte integrante della presente deliberazione, ex art. 1, commi 166 e
seguenti, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266  e  sono  volti  a
verificare  la  corretta  determinazione  e  la  salvaguardia  degli
equilibri finanziari di competenza e di cassa.
  Di procedere all'adozione di questionari semplificati sul  bilancio
di previsione  2015,  strettamente  connessi  ai  temi  trattati  nel
documento allegato.
  Gli organi di revisione  economico-finanziaria  degli  enti  locali
sono chiamati ad effettuare verifiche sugli evidenziati aspetti  e  a
compilare i relativi questionari.
  Le suddette indicazioni sono rivolte anche agli organi di revisione
operanti presso gli enti locali delle Regioni a  statuto  speciale  e
Province autonome, nei limiti di  compatibilita'  con  gli  specifici
ordinamenti.

                              Dispone

che copia  della  presente  deliberazione  venga  trasmessa,  per  le
pertinenti  valutazioni,  al  Ministro  dell'interno  e  al  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Cosi' deliberato in Roma, nell'adunanza del 30 novembre 2015.

                                    Il Presidente/Relatore: Falcucci
I Relatori: Ferone - Cosa
    Depositata in segreteria il 16 dicembre 2015
Il dirigente: Prozzo
                                                            Allegato

Linee di indirizzo su aspetti significativi  dei  bilanci  preventivi
                                2015
            nel contesto della contabilita' armonizzata

1) Il fondo pluriennale vincolato nella nuova visione degli equilibri
  finanziari.

    Come e' noto, per gli enti non  sperimentatori,  il  bilancio  di
previsione 2015 - 2017  e'  interessato  direttamente  dai  risultati
dell'operazione  di  riaccertamento  straordinario  dei  residui
realizzata in base all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
operazione  finalizzata  ad  adeguare  i  residui  attivi  e  passivi
risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della  competenza
finanziaria potenziata. Conseguentemente,  e'  stato  determinato  il
fondo pluriennale vincolato da  iscrivere  in  entrata  del  bilancio
dell'esercizio 2015 - distintamente  per  la  parte  corrente  e  per
quella in conto capitale - per un  importo  pari  alla  differenza  -
positiva - tra i residui passivi ed i residui  attivi  reimputati  ai
pertinenti  esercizi  secondo  la  logica  della  esigibilita'.
Contestualmente  e'  stato  rideterminato    il    risultato    di
amministrazione al 1° gennaio 2015. Il bilancio di previsione annuale
2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, entrambi  autorizzatori  (ad
eccezione,  per  la  durata,  delle  Province  e  delle  Citta'
metropolitane) e il bilancio  di  previsione  finanziario  2015-2017,
predisposto con  funzione  conoscitiva,  sono  stati  adeguati  negli
stanziamenti, per consentire la reimputazione dei residui  cancellati
e l'aggiornamento degli  importi  riguardanti  il  fondo  pluriennale
vincolato.
    La  copertura  finanziaria  delle  spese  reimpegnate,  cui  non
corrispondono  entrate  riaccertate  nel  medesimo  esercizio,  e'
costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo
tecnico. Sul valore  e  sul  significato  del  fondo  pluriennale  la
Sezione si e' gia' soffermata con la propria deliberazione n.  4/2015
alla quale si rinvia. In questa sede occorre  richiamare  i  principi
fondamentali che sorreggono la formazione del fondo in  un'ottica  di
salvaguardia degli equilibri generali di competenza e  di  cassa  sia
del bilancio sia della gestione.
    Il  fondo  pluriennale  vincolato,  a  regime,  assume  le
caratteristiche di strumento  di  programmazione  e  controllo  delle
modalita' di impiego delle  risorse,  con  riguardo,  soprattutto,  a
quelle vincolate, gia' accertate  ed  eventualmente  riscosse.  Esso,
consente, altresi', il monitoraggio dei  "tempi"  di  utilizzo  delle
medesime risorse.
    Delle risorse, gia' acquisite  dall'ente,  si  da'  evidenza  nel
fondo pluriennale qualora si tratti di risorse  gia'  "impegnate"  ai
sensi  del  principio  generale  ed  applicato  della  contabilita'
finanziaria di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Nel  caso,  invece,
in cui le fonti di finanziamento si riferiscano a spese per le  quali
non sia stata perfezionata la relativa obbligazione  giuridica,  esse
affluiscono  al  risultato  di  amministrazione  (quota  vincolata  o
destinata in prevalenza), per la relativa riprogrammazione.
    La diversa rappresentazione contabile impone,  pertanto,  per  le
risorse iscritte  al  Fondo  pluriennale  un'analitica  dimostrazione
documentale dell'esistenza dell'obbligazione giuridica  perfezionata.
Particolare attenzione deve essere posta alla copertura  delle  spese
di investimento per lavori pubblici, alle prenotazioni di  impegno  -
disciplinate dal comma 3 dell'art. 183 del TUEL -  per  procedure  in
via  di  espletamento,  nonche'  alla  corretta  applicazione  dello
specifico  punto  5.4  del  principio  applicato  della  contabilita'
finanziaria. Cio' per dimostrare l'effettivo  e  concreto  avviamento
del procedimento di impiego delle risorse per  la  realizzazione  del
lavoro pubblico, non risultando sufficiente, ai fini della formazione
del fondo pluriennale vincolato, la sola spesa di progettazione.
    Ai fini di una verifica della  congruita'  della  formazione  del
fondo pluriennale, iscritto in  entrata  e  in  uscita  del  bilancio
2015-2017, rappresentano elementi fondamentali, tra gli altri:
      l'esistenza  dell'accertamento  di  entrata    che    rileva
l'obbligazione  giuridica  perfezionata,  scaduta  ed  esigibile;
obbligazione  che  costituisce  fonte  di  copertura  della  spesa  a
carattere  pluriennale  e  adempimento  ricognitivo  che  segna  la
"separazione" tra il momento dell'accertamento dell'entrata e  quello
dell'imputazione della spesa;
      l'esistenza dell'impegno in uscita che legittima la  formazione
del fondo pluriennale vincolato;
      la sussistenza della prenotazione di impegno per  gara  bandita
nel caso di lavori pubblici;  prenotazione  che  dovra'  tradursi  in
obbligazione  giuridica  perfezionata  nel  corso  dell'esercizio
successivo a quello dell'avvio del processo di gara;
      la sussistenza del cronoprogramma della spesa che  indichi  gli
esercizi  in  cui  l'obbligazione  giuridica  perfezionata  andra'  a
scadere e diverra' esigibile. Diversamente la reimputazione  al  solo
esercizio 2015 dei residui  passivi  coperti  dal  fondo  pluriennale
vincolato, o fattispecie  analoghe  riferite  ad  un  arco  temporale
fittizio, evidenziano una carenza di programmazione e una conseguente
grave irregolarita'  contabile  nell'applicazione  del  principio  di
competenza  finanziaria  potenziata,  in  quanto  l'esigibilita'  del
residuo passivo non e' stata determinata correttamente.
    E'  di    tutta    evidenza    l'importanza    della    corretta
contabilizzazione  del  fondo  pluriennale  vincolato  ai  fini  del
mantenimento degli equilibri generali di competenza  del  bilancio  e
della gestione. A questo  riguardo  il  fondo  stesso  dovra'  essere
determinato  tenendo  conto  delle  fonti  di  finanziamento  che  lo
determinano (entrate vincolate per legge, entrate da debito,  entrate
da trasferimenti, altre entrate previste dal principio contabile) per
distinguere, ad esempio, quale sia la parte del fondo che  deriva  da
"indebitamento".  Cio'  anche  nell'ottica  dell'applicazione  del
principio del pareggio di bilancio di  cui  alla  legge  n.  243/2012
recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio  di
bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione"  che
gia' a partire dall'esercizio 2016 portera' ad un  ampliamento  degli
spazi  di  spesa,  soprattutto  quella  per  investimenti,  non  piu'
perimetrata  dagli  obiettivi  di  risparmio  imposti  dal  patto  di
stabilita' interno; evenienza, questa, che rende  vieppiu'  rilevante
la corretta formazione del fondo pluriennale di spesa  2015,  secondo
quanto fin qui illustrato.
    Nel contempo  sara'  necessario  verificare  se  le  entrate  che
alimentano la formazione del fondo pluriennale siano state, oltreche'
accertate, anche  riscosse  totalmente  o  parzialmente.  Condizione,
quest'ultima, propedeutica al mantenimento dell'equilibrio  di  cassa
complessivo dell'ente, all'utilizzo della cassa libera o vincolata  e
alla realizzazione di una vera programmazione della cassa  in  vista,
anche,  del  bilancio  autorizzatorio  2016-2018,  che    vedra'
l'introduzione delle previsioni di cassa a livello del primo anno del
bilancio triennale.
    Risulta  evidente  come  l'informatizzazione  dei  processi  di
formazione e gestione  del  fondo  pluriennale  assuma  un'importanza
strategica al riguardo; la  mancanza  di  una  effettiva  e  costante
integrazione della gestione del  fondo  nel  sistema  complessivo  di
contabilita' dell'ente  non  consente  di  garantire  la  regolarita'
contabile e  amministrativa  nella  gestione  del  fondo  pluriennale
vincolato e la conseguente garanzia in termini di sana gestione e  di
equilibri di finanza pubblica, sia di competenza, sia di cassa.
    Con  riguardo  al  cosiddetto  "disavanzo  tecnico"  si  segnala
l'esigenza  di  un'adeguata  contabilizzazione  che,  nel  rigoroso
rispetto delle regole contabili, consenta di gestire correttamente la
fase di recupero di tale disavanzo rispetto ad altre  fattispecie  di
disavanzo  che  possono  essere  emerse  dopo  l'operazione  di
riaccertamento straordinario dei residui.
    Tale corretta contabilizzazione deve scaturire  dall'applicazione
dei commi 13 - 16 dell'art. 3, del d.lgs. n. 118/2011 e  s.m.i.,  che
disciplina le modalita' di ripiano dell'eventuale  disavanzo  tecnico
che si determina qualora i residui passivi reimputati ad un esercizio
siano di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato
stanziato in entrata e dei  residui  attivi  reimputati  al  medesimo
esercizio. Gli esercizi, per i quali si e' determinata tale forma  di
disavanzo, possono essere approvati in disavanzo di  competenza,  per
un importo non superiore al disavanzo  tecnico.  Cio'  ne  impone  la
corretta determinazione e l'adeguato ripiano per non incorrere in una
rappresentazione non veritiera degli equilibri del bilancio  e  della
gestione.
2) Il fondo crediti di dubbia  esigibilita':  la  salvaguardia  degli
  equilibri finanziari della gestione e la governabilita' dei conti.

    Nella deliberazione n. 4/2015/INPR la  Sezione  ha  espressamente
affermato che al termine del riaccertamento straordinario dei residui
non  sono  conservati  quelli  cui  non  corrispondono  obbligazioni
giuridicamente perfezionate ed esigibili.  I  residui  attivi  devono
rappresentare veri crediti dell'ente, anche se di dubbia e  difficile
esazione  in  termini  di  cassa,  e  i  residui  passivi  devono
rappresentare veri debiti dell'ente:  crediti  e  debiti  scaduti  ed
esigibili.
    Il corretto riaccertamento, ai sensi della lettera  b)  dell'art.
3, comma 7 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e'  fondamentale  per  il
controllo ed il  mantenimento  dell'equilibrio  della  "gestione  dei
residui" per gli effetti che si determinano sia sulla competenza  che
sulla cassa.
    D'altra parte, l'analisi accurata e analitica  del  risultato  di
amministrazione rideterminato al 1° gennaio  2015  -  a  seguito  del
riaccertamento  straordinario  -  e'  presupposto  per  un'adeguata
valutazione degli equilibri presenti e futuri della gestione.
    Uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del
risultato di amministrazione al  1°  gennaio  2015  e'  quello  della
corretta determinazione del "fondo crediti di  dubbia  esigibilita'",
che deve intendersi come  un  fondo  rischi  finalizzato  a  tutelare
l'ente impedendo l'utilizzo  di  entrate  di  dubbia  esigibilita'  a
finanziamento di spese esigibili.
    L'adeguata  quantificazione  del  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita'  -  in  conformita'  al  principio  applicato  della
contabilita' finanziaria  (punto  3.3,  es.  n.  5)  -  determina  la
veridicita' del risultato di amministrazione al  1°  gennaio  2015  e
preserva l'ente da disavanzi occulti e  da  potenziali  squilibri  di
competenza  e  di  cassa,  allorche'  sia  utilizzato  l'avanzo  di
amministrazione libero, in realta' non disponibile.
    Si rammenta quanto affermato in proposito dalla deliberazione  n.
4/2015:
    «La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione e
la conseguente  "svalutazione"  deve  pertanto  avere  effetti  sulla
programmazione degli impieghi delle medesime,  in  termini  di  spesa
pubblica, al fine  di  tutelare  l'ente  dal  rischio  di  utilizzare
entrate non effettive, finanziando obbligazioni  passive  scadute  ed
esigibili  con  entrate  non  disponibili  e  quindi  finanziando  il
bilancio e la gestione in "sostanziale situazione di  disavanzo"  (in
tal senso, Corte cost., sentenze n. 250 del 2013 e n. 213  del  2008,
in ordine alla "necessaria" "contestualita' [...] dei presupposti che
giustificano le previsioni di spesa con  quelli  posti  a  fondamento
delle previsioni di entrata necessarie per la  copertura  finanziaria
delle prime").
    Cio' comporta il superamento della gestione di mera  cassa  delle
entrate  di  bilancio,  contraria  ai  principi  di  veridicita'  e
attendibilita' e  avente  impatti  negativi  e  non  perequati  delle
politiche  di  entrata  dell'ente  nei  confronti  dei  cittadini
contribuenti e utenti dei servizi pubblici.
    Momento di particolare delicatezza e importanza e'  quello  della
determinazione  dei  crediti  di  dubbia  e  difficile  esazione.
L'operazione richiede, da un lato, una puntuale svalutazione di  tali
crediti  e,  dall'altro,  deve  essere  finalizzata  ad  impedire
atteggiamenti dell'ente volti a eliminare dal rendiconto obbligazioni
giuridiche perfezionate e scadute, ancorche' di  difficile  esazione.
Cio' avrebbe riflessi sulla responsabilita' connessa alla cura  delle
entrate  pubbliche  e  comporterebbe  alterazioni  dei  risultati  di
amministrazione  che,  qualora  dovessero  provocare  situazioni  di
disavanzo potrebbero,  impropriamente,  beneficiare  del  trattamento
agevolato previsto dal legislatore per i maggiori disavanzi derivanti
dal riaccertamento straordinario dei residui e dalla costituzione  di
un adeguato Fondo crediti di dubbia esigibilita'»:
    Sul punto, occorre inoltre richiamare il principio  contabile  in
base al quale, fino a quando il fondo crediti di dubbia  esigibilita'
non  risulti  adeguato,  non  e'  possibile  utilizzare  l'avanzo  di
amministrazione.
    La dichiarazione di adeguatezza del fondo assume,  pertanto,  una
specifica rilevanza giuridica e sostanziale e deve essere  attribuita
alla competenza dei singoli responsabili della gestione delle entrate
di  dubbia  e  difficile  esazione,  alla  correlata  competenza  di
coordinamento e vigilanza del responsabile del servizio  economico  -
finanziario dell'ente  e  alla  necessaria  verifica  dell'organo  di
revisione.
    L'emergere  di  un  disavanzo  di  amministrazione,  a  seguito
dell'accantonamento - al 1° gennaio 2015 - al fondo crediti di dubbia
esigibilita' e' sintomo dell'impiego di risorse  di  cui  l'ente  non
aveva disponibilita'. Ne consegue  la  necessita'  di  ripianare  una
situazione di disavanzo  accertata  oltre  che,  in  prospettiva,  di
adottare appropriati interventi sul piano strutturale delle fonti  di
finanziamento. Cio' deve condurre ad una  attenta  valutazione  degli
equilibri tendenziali di competenza e di cassa del  bilancio  2015  e
degli anni successivi, sia agli effetti del ripiano del disavanzo  di
amministrazione accertato, sia agli  effetti  degli  equilibri  della
gestione di competenza.
    Anche in presenza  di  un  avanzo  di  amministrazione  libero  e
disponibile al 1° gennaio 2015 deve essere verificata con  attenzione
l'idoneita' dell'accantonamento effettuato al fondo crediti di dubbia
esigibilita'  per  garantire  il  corretto  impiego  dell'avanzo
disponibile  agli  effetti  della  salvaguardia  degli  equilibri
finanziari di competenza e di cassa.
    Il principio contabile applicato consente  un  accantonamento  al
fondo, in sede di bilancio di previsione, con andamento graduale  nel
tempo,  per  il  periodo  2015-2018,  per  realizzare  l'integrale
formazione del fondo nell'anno 2019. In corrispondenza, si  introduce
la gradualita' dell'accantonamento nel risultato di  amministrazione,
modificando l'originaria previsione dell'integrale copertura in  sede
di rendiconto, a fronte  della  previsione  "agevolata"  in  sede  di
bilancio di previsione.
    Il principio afferma quindi che "l'adozione di tale  facolta'  e'
effettuata tenendo conto  della  situazione  finanziaria  complessiva
dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".
    E' proprio in tale ottica che occorre esaminare gli effetti sugli
equilibri  di  bilancio  di  competenza  e  soprattutto  di  cassa
dell'operazione di stanziamento nel bilancio di previsione  2015  del
fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  e  della  conseguente
determinazione "idonea" a rendiconto.
    Nell'ambito del controllo, occorre, tra l'altro, verificare:
      l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilita' iscritto
nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
      l'andamento dei residui attivi dell'ente  -  quali  crediti  da
riscuotere - e della relativa capacita' di riscossione nel tempo;
      l'idoneita' del fondo stanziato nel  bilancio  negli  anni  dal
2015 al 2018 in relazione all'andamento della riscossione.
    Cio' rende tale istituto fondamentale per il  mantenimento  della
sana  gestione  dell'ente  e  richiede,  come  gia'  detto,  la
responsabilizzazione di tutti i dirigenti e responsabili dei servizi.
    La deliberazione n.  4/2015/INPR,  piu'  volte  citata,  richiama
anche il rischio di una proliferazione dei disavanzi, e la diluizione
nel tempo del ripiano  dei  medesimi:  «L'impropria  cancellazione  -
oltre che dei residui attivi non esigibili - di entrate di  dubbia  e
difficile esazione,  potrebbe  condurre  ad  una  proliferazione  dei
disavanzi, con un allargamento dell'area interessata dalle operazioni
di  ripiano  pluriennale,  che  il  legislatore  prevede,  con  una
gradualita' di copertura, in un periodo massimo di dieci anni (esteso
dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge  di  stabilita'  2015  -
fino a trenta anni).  Cio'  impone  di  contemperare  il  peso  della
manovra  con  l'eccessiva  diluizione  nel  tempo  della  relativa
copertura: nell'ambito di un cosi' esteso arco  temporale  potrebbero
aprirsi, infatti,  spazi  per  l'effettuazione  di  ulteriori  spese,
mettendo a rischio in tal modo lo stesso recupero  di  governabilita'
dei conti, in termini sia di competenza, sia di cassa».
    Il concetto di governabilita'  dei  conti  deve  trovare  la  sua
completa  applicazione  dall'esercizio  2015  utilizzando  tutti  gli
strumenti che la riforma della contabilita' degli  enti  territoriali
ha introdotto.
    L'applicazione rigorosa  e  coerente  del  principio  generale  e
applicato  della  contabilita'  finanziaria  cosiddetta  "potenziata"
consente di costruire equilibri finanziari di competenza e  di  cassa
trasparenti  e  veritieri,  a  condizione  che  tutti  gli  istituti
introdotti dal nuovo  principio  contabile  trovino  applicazione  da
parte di tutti i responsabili dell'ente.
    Nelle  precedenti  deliberazioni,  n.  23/2013/INPR  e    n.
18/2014/INPR, anche con riferimento all'art. 147, comma 2, lettera c)
del TUEL, come novellato dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, si e' gia'
operato un approfondimento dell'argomento. In questo contesto appare,
comunque, utile, richiamare la relativa prescrizione:  «garantire  il
costante controllo  degli  equilibri  finanziari  della  gestione  di
competenza, della gestione dei residui e  della  gestione  di  cassa,
anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
determinati dal patto di stabilita' interno, mediante l'attivita'  di
coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile  del  servizio
finanziario,  nonche'  l'attivita'  di  controllo  da  parte  dei
responsabili dei servizi».
    La previsione delle entrate e delle spese del bilancio  2015-2017
e le operazioni di gestione - relative all'esercizio finanziario 2015
- devono conformarsi, rigorosamente, sia al principio generale  della
contabilita' finanziaria (n. 16), sia a quello  applicato  introdotto
dal d.lgs. n. 118/2012 (allegato 4.2).
    Le  previsioni  del  bilancio  devono  essere  state  predisposte
tenendo conto che «Tutte le obbligazioni giuridicamente  perfezionate
attive e passive, che danno luogo  a  entrate  e  spese  per  l'ente,
devono  essere  registrate  nelle  scritture  contabili  quando
l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione all'esercizio in  cui
l'obbligazione  viene  a  scadenza»  (principio  generale  della
contabilita' finanziaria).
    In termini di salvaguardia degli equilibri, l'art. 193 del  TUEL,
adeguato al nuovo principio contabile, prevede  la  periodicita'  del
controllo stabilita  dal  regolamento  di  contabilita'  dell'ente  e
comunque almeno una  volta  entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno.
Dovranno essere state previste le misure necessarie a ripristinare il
pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere
un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio  della
gestione di competenza, di cassa, ovvero della gestione dei  residui;
i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori  bilancio
di cui all'art. 194; le iniziative necessarie ad  adeguare  il  fondo
crediti  di  dubbia  esigibilita'  accantonato  nel  risultato  di
amministrazione in caso di gravi squilibri  riguardanti  la  gestione
dei residui.
    Nell'ambito dei controlli periodici previsti dal  regolamento  di
contabilita'  dell'Ente,  ai  sensi  dell'art.  193  del  TUEL,  sono
previste misure necessarie a:
      ripristinare  il  pareggio  qualora  i  dati  della  gestione
finanziaria  facciano  prevedere  un  disavanzo,  di  gestione  o  di
amministrazione, per squilibrio  della  gestione  di  competenza,  di
cassa ovvero della gestione dei residui;
      adeguare il fondo crediti di  dubbia  esigibilita'  accantonato
nel  risultato  di  amministrazione  in  caso  di  gravi  squilibri
riguardanti la gestione dei residui.
    Il procedimento del  controllo  degli  equilibri  finanziari  del
bilancio deve essere, poi, inserito  organicamente  nel  ciclo  degli
strumenti di programmazione dell'ente  locale,  in  applicazione  del
principio contabile della programmazione (punto 4.2 del principio) ad
iniziare dalla presentazione al  Consiglio  del  Documento  unico  di
programmazione (DUP).
3) Criticita' del quadro normativo agli  effetti  della  salvaguardia
  degli equilibri finanziari di bilancio.

    L'art. 2, comma 6, del d.l. n. 78/2015, ha disposto che gli  Enti
destinatari delle anticipazioni di liquidita'  per  i  pagamenti  dei
debiti liquidi ed esigibili ex art. 1, d.l.  n.  35/2013,  utilizzino
«la quota accantonata nel  risultato  di  amministrazione  a  seguito
dell'acquisizione delle erogazioni, ai  fini  dell'accantonamento  al
fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  nel    risultato    di
amministrazione».
    Come fatto presente  nella  recente  audizione  della  Corte  dei
conti,  presso  la  Commissione  parlamentare  per  l'attuazione  del
federalismo fiscale (1) , da un lato la norma presuppone  l'esistenza
di un accantonamento per sterilizzare gli effetti  sul  risultato  di
amministrazione  delle  anticipazioni  di  liquidita';  dall'altro,
ammette che il Fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  (FCDE)  possa
essere alimentato con la stessa quota di avanzo vincolato riferita al
debito residuo ex d.l. n. 35/2013.
    Poiche' la norma potrebbe ingenerare meccanismi tali da  produrre
quote di  avanzo  libero  non  effettivamente  disponibili  o  minori
disavanzi,  si  manifesta  l'esigenza  di  valutare  la  situazione
complessiva dell'ente agli  effetti  del  reale  conseguimento  degli
equilibri di bilancio  in  vista  dell'eventuale  applicazione  della
norma.
    Deve prevalere  la  conservazione  degli  equilibri  conseguibili
nell'esercizio di riferimento e di  quelli  tendenziali  relativi  ai
futuri esercizi per stabilire la  sostenibilita'  degli  effetti  che
derivano dall'applicazione della norma.
    La sfera applicativa delle anticipazioni di liquidita'  e'  stata
ulteriormente ampliata dall'art. 8, comma 6, del d.l. n. 78/2015, che
vi ha incluso i debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o
richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2014, nonche'
i  debiti  fuori  bilancio  che  presentavano  i  requisiti  per  il
riconoscimento,  alla  predetta  data,  «anche  se  riconosciuti  in
bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti  nel  piano
di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  approvato  con  delibera
della sezione regionale di controllo della Corte dei conti».
    Assume, quindi, particolare rilievo  l'argomento  della  corretta
contabilizzazione delle  anticipazioni  di  liquidita'  agli  effetti
della determinazione degli equilibri finanziari e  dei  risultati  di
gestione e di amministrazione degli enti beneficiari.
    La Corte dei conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG,  ha
ritenuto che le anticipazioni di liquidita' concesse ai  sensi  degli
art. 2 e 3, d.l.  n.  35/2013  «hanno  sostanzialmente,  e  non  solo
formalmente, la natura di anticipazione;  diversamente,  risulterebbe
violato l'art. 119, comma 6, Cost., secondo cui le Regioni e gli enti
locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare  spese
di investimento».
    La finalita' di tali anticipazioni e' quella di  fronteggiare  il
pagamento dei debiti pregressi, anche  di  parte  corrente,  per  cui
risulta  fondamentale  l'obbligo  di  sterilizzare  l'anticipazione,
affinche' la stessa  non  si  trasformi  da  fondo  di  liquidita'  -
destinato a garantire una certa elasticita' di  cassa  -  in  anomalo
mezzo di copertura di nuove  spese  (Corte  costituzionale  sent.  n.
181/2015).
    Altro aspetto di  rilievo  per  gli  equilibri  finanziari  delle
gestioni degli enti locali e' quello delle procedure  di  risanamento
attuative di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.
243-bis del TUEL.
    Con la deliberazione n. 4/2015/INPR la Sezione delle autonomie ha
evidenziato gli effetti dell'armonizzazione contabile, che  risultano
rilevanti per un eventuale  aggiornamento  del  piano  e  che,  nella
sostanza, comportano l'adozione, da  parte  degli  enti  interessati,
delle opportune decisioni programmatiche e gestionali per  assicurare
il risanamento della situazione economico-finanziaria.  Tali  effetti
sono riconducibili all'eventuale ripiano del  maggiore  disavanzo  di
amministrazione  derivante  dal  riaccertamento  straordinario  dei
residui e  dal  primo  accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita'.
    Nello stesso ambito bisogna anche tenere conto delle disposizioni
in materia di rinegoziazione  dei  mutui  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti (art. 1, commi 430 e 537 della legge  di  stabilita'  2015);
tale operazione, con riferimento agli enti  che  stanno  attuando  un
piano  di  riequilibrio  finanziario,  non  appare  riconducibile
all'ambito del blocco dell'indebitamento previsto dalla  lettera  d),
comma 9 dell'art. 243-bis.
    In  ogni  caso  la  situazione  complessiva  delle  criticita'
gestionali e degli strumenti introdotti dalla legge, in  ordine  alle
situazioni di risanamento, evidenzia il problema dell'adeguamento dei
piani di riequilibrio gia' approvati e in corso di gestione ai  nuovi
principi contabili di cui al  d.lgs.  n.  118/2011  ai  fini  di  una
corretta rappresentazione del processo di riequilibrio.
    Nell'ottica  delle  criticita',  che  possono  incidere  sugli
equilibri presenti e futuri di  finanza  locale,  occorre  richiamare
quanto gia' detto sul  ripiano,  fino  a  trent'anni,  dell'eventuale
maggiore disavanzo di amministrazione (art. 3,  comma  7,  d.lgs.  n.
118/2011 e s.m.i.) derivante  dal  riaccertamento  straordinario  dei
residui e  dal  primo  accantonamento  al  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita'.
    La valutazione riguarda, per  ciascun  ente,  l'effetto  che  una
diluizione, cosi' ampia della copertura del disavanzo accertato, puo'
determinare in  termini  di  equilibri  finanziari  di  competenza  e
soprattutto di cassa. La sostenibilita' di tale rinvio  di  copertura
deve essere valutata con attenzione, unitamente alle altre operazioni
di  rinvio  consentite  dalla  normativa  (fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita',  pagamento  debiti,  restituzione  anticipazione  di
liquidita' ricevuta, rinegoziazione del debito).
    Appare necessario fare riferimento, altresi', alla gia' ricordata
rinegoziazione di passivita'  esistenti  gia'  rinegoziate  (art.  1,
comma 537, legge di stabilita' 2015) che  consente,  sostanzialmente,
di allungare oltre i trent'anni il debito contratto  e  di  superare,
quindi,  il  termine  fissato  (al  massimo  trent'anni)  per  la
rinegoziazione dei mutui dall'art. 62, comma 2, del d.l. n. 112/2008.
Tale  allungamento  mal  si  concilia  con  il  principio  enunciato
dall'art. 10, comma 2, della legge 24  dicembre  2012,  n.  243,  che
prevede la massima durata dell'ammortamento  del  debito  coincidente
con la vita utile del bene oggetto della spesa di investimento.
    Agli effetti  dell'equilibrio  finanziario  l'economia  di  spesa
risultante ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l.  n.  78/2015,  per  il
2015, puo' essere utilizzata senza vincoli  di  destinazione,  quindi
anche per spesa corrente.
    In  ultimo,  appare  utile  citare  la  criticita'  derivante
dall'applicazione dell'art. 1-ter del d.l.  n.  78/2015,  recante  la
predisposizione del bilancio annuale  2015  delle  Province  e  delle
Citta' metropolitane. La possibilita',  introdotta  dalla  norma,  di
predisporre il bilancio autorizzatorio, per la sola annualita'  2015,
con la contestuale facolta' di utilizzo  dell'avanzo  destinato,  per
garantire l'equilibrio della situazione corrente del  bilancio  2015,
evidenzia, da un lato,  l'eccezionale  situazione  delle  Province  e
delle Citta' metropolitane agli effetti  della  sostenibilita'  della
manovra di finanza pubblica disposta dalla legge di  stabilita'  2015
(art. 1, comma 418) e, dall'altro, il rischio "reale" di  non  essere
in grado di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica  di
cui al patto di stabilita' interno, ne' gli equilibri futuri per  gli
anni 2016 e 2017.
4) Criticita' nella programmazione e gestione di cassa.

    Uno dei perni della programmazione e  della  gestione  secondo  i
principi  contabili  di  cui  al  d.lgs.  118/2011  e  s.m.i.  e'  la
movimentazione e la rilevazione dei risultati di cassa.
    In piu' occasioni la Sezione ha censurato  la  scarsa  attenzione
riservata dagli enti territoriali alla componente della  cassa  nella
gestione finanziaria complessiva.
    Indicativi di tale fenomeno sono:
      la non corretta programmazione dei flussi di cassa in entrata e
in uscita, ai fini  del  mantenimento  degli  equilibri  generali  di
cassa, dipendente anche da una  mancanza  di  adeguatezza  del  fondo
svalutazione crediti, ora fondo crediti di dubbia esigibilita';
      l'insufficienza dei controlli a salvaguardia degli equilibri di
bilancio. Infatti, si finalizza  il  controllo  prevalentemente  alla
componente della competenza annuale,  analizzando  l'andamento  degli
accertamenti  e  degli  impegni  e  si  trascura  il  controllo
dell'andamento dei residui attivi e passivi e della cassa;
      la carenza della valutazione della compatibilita' in termini di
cassa al  momento  dell'assunzione  degli  impegni  di  spesa  ed  il
conseguente ritardo dei pagamenti, che  il  legislatore  assume  come
indicatore strategico nella valutazione dei  comportamenti  dell'ente
(art. 56, comma 6, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. per le Regioni e  art.
183, comma 8, TUEL per gli enti locali):  fenomeno,  questo,  che  si
pone in contrasto con la direttiva n.2011/7/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla  lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
      le difficolta' incontrate nella determinazione e gestione della
componente vincolata e  libera  della  cassa  ai  fini  di  una  sana
gestione e del mantenimento  degli  equilibri  complessivi  di  cassa
anche in riferimento all'applicazione degli articoli 195  e  222  del
TUEL.
    La deliberazione della Sezione delle autonomie n. 4/2015/INPR  ha
affrontato e sviluppato l'argomento evidenziando come  l'introduzione
del bilancio di cassa unitamente ad  una  corretta  applicazione  del
principio di competenza "potenziata" debbano condurre ad una completa
rivisitazione delle modalita' di programmazione e gestione dei flussi
di cassa negli enti territoriali.
    E' noto come una gestione di cassa non  adeguata  sia  una  delle
cause principali dei  disequilibri  strutturali  che  conducono  alla
necessita' di operazioni straordinarie di gestione come le  procedure
pluriennali di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL e, nei casi piu'
gravi, alla dichiarazione di dissesto.
    I nuovi principi contabili e l'introduzione del bilancio di cassa
autorizzatorio per il primo anno del periodo triennale o quinquennale
della previsione, rappresentano quindi gli strumenti fondamentali per
riacquisire da parte dell'ente la governabilita' dei flussi di  cassa
e la vigilanza attiva sulla salvaguardia dei relativi equilibri.
    In questa  ottica  si  confermano  tutti  gli  orientamenti  gia'
espressi in sede di deliberazioni n. 23/2013/INPR, n. 18/2014/INPR  e
n. 4/2015/INPR alle quali si fa rinvio.

[b]              Parte di provvedimento in formato grafico (vedi allegato)[/b]


(1) Audizione 22  ottobre  2015 -  Corte  dei  conti,  Sezione  delle
    autonomie, sul tema della "utilizzazione delle  anticipazioni  di
    liquidita' nei bilanci degli enti territoriali.

riferimento id:31267
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it