L’istituto del silenzio-assenso sui pareri dell’Avvocatura dello Stato
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[b]PARERE 28/10/2015-481307, AL 35684/15, AVV. MARIA LETIZIA GUIDA[/b]
Codesta Amministrazione chiede se l’art. 17 bis della legge n. 241/1990
(introdotto dall’art. 3 della L. 28 agosto 2015, n. 124) sia applicabile anche
all’attività consultiva di questa Avvocatura.
Si osserva al riguardo che, secondo il chiaro tenore letterale della novella
legislativa e secondo le prime interpretazioni dottrinali, l’istituto del silenzioassenso
disciplinato dal predetto art. 17 bis, riguarda esclusivamente gli atti
di assenso, concerto o nulla osta comunque denominati, e perciò atti di natura
sostanzialmente provvedimentale da parte di Amministrazioni o gestori di servizi
pubblici chiamati a partecipare alla formazione della volontà dell’Amministrazione
procedente.
La norma non riguarda, invece, la richiesta e l’adozione di pareri da parte
degli organi consultivi dello Stato, ai quali si applica la specifica disciplina
per gli stessi prevista.
Sulla predetta questione di massima è stato sentito il Comitato Consultivo,
che nella riunione del 26 ottobre 2015 si è espresso in conformità.
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