Data: 2012-01-03 18:04:45

LEGGE COMUNITARIA 2010 - LEGGE 15 dicembre 2011 , n. 217

LEGGE COMUNITARIA 2010 - LEGGE 15 dicembre 2011 , n. 217 

LEGGE 15 dicembre 2011 , n. 217
Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  Legge
comunitaria 2010. (12G0001)

riferimento id:3126

Data: 2012-01-03 18:09:23

Art. 11 - concessioni demaniali marittime

  Art. 11

Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  400,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.  494.  Procedura  di
  infrazione  n.  2008/4908.  Delega  al  Governo  in  materia  di
  concessioni demaniali marittime

  1. Al fine di chiudere la  procedura  di  infrazione  n.  2008/4908
avviata ai sensi dell'articolo 258  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere all'esigenza degli
operatori del mercato di usufruire di  un  quadro  normativo  stabile
che, conformemente ai principi comunitari,  consenta  lo  sviluppo  e
l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:
    a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre  1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato;
    b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
    c) all'articolo 03, comma  4-bis,  del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494, le parole:  «Ferme  restando  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  «Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si
applicano alle concessioni rilasciate  nell'ambito  delle  rispettive
circoscrizioni territoriali dalle  autorita'  portuali  di  cui  alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84».
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  quindici  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la  coesione
territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture  e  dei
trasporti, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico,
per la semplificazione normativa, per le politiche europee e  per  il
turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e
successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la
revisione e il riordino della legislazione relativa alle  concessioni
demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni,
entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse  in  modo  da
assicurare  un  uso  rispondente  all'interesse  pubblico  nonche'
proporzionato all'entita' degli investimenti;
    b) prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto  dei
principi di concorrenza, di liberta'  di  stabilimento,  di  garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle  attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
    c) individuare modalita' per la riscossione e per la suddivisione
dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
    d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e  gratuito  di
accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di  balneazione,
disciplinare le ipotesi di  costituzione  del  titolo  di  uso  o  di
utilizzo delle aree del demanio marittimo;
    e) individuare i casi in cui le  concessioni  nuove,  decadute  o
revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione  delle
aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
    f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei
casi  di  revoca  della  concessione  demaniale,  nei  casi  previsti
dall'articolo 42 del codice della navigazione;
    g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione  di  decadenza
delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso  in
caso di vendita o di affitto delle aziende.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' siano
espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia.  Decorso  tale
termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
  4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al  comma  2  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  5. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui  al  comma  2,  il  Governo,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3  e  4,  puo'  emanare  disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  6. Si  intendono  quali  imprese  turistico-balneari  le  attivita'
classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e),  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che  si  svolgono  su  beni  del
demanio marittimo, ovvero  le  attivita'  di  stabilimento  balneare,
anche quando le strutture sono ubicate su beni  diversi  dal  demanio
marittimo.  Al  fine  di  promuovere  il  rilancio  delle  attivita'
turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono  essere
poste limitazioni  di  orario  o  di  attivita',  diverse  da  quelle
applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le
attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le  attivita'
ludico-ricreative,  l'esercizio  di  bar  e  ristoranti  e  gli
intrattenimenti musicali  e  danzanti,  nel  rispetto  delle  vigenti
norme,  prescrizioni  e  autorizzazioni  in  materia  edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e  di  inquinamento  acustico.  Fermo
restando quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita'  di  intrattenimento
musicale e di  svago  danzante  ivi  previste  non  sono  soggette  a
limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di  espletamento
e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo
svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi  di  intrattenimento
musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita' previsti per
le attivita'  a  carattere  temporaneo  stabiliti  dalle  regioni  in
attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

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