LEGGE COMUNITARIA 2010 - LEGGE 15 dicembre 2011 , n. 217
LEGGE 15 dicembre 2011 , n. 217
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2010. (12G0001)
Art. 11
Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di
infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di
concessioni demaniali marittime
1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908
avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, nonche' al fine di rispondere all'esigenza degli
operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile
che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e
l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:
a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato;
b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
c) all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 01, comma 2,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive
circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84».
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il
turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la
revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni
demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni,
entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da
assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonche'
proporzionato all'entita' degli investimenti;
b) prevedere criteri e modalita' di affidamento nel rispetto dei
principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia
dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita'
imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
c) individuare modalita' per la riscossione e per la suddivisione
dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di
accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione,
disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di
utilizzo delle aree del demanio marittimo;
e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o
revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle
aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei
casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti
dall'articolo 42 del codice della navigazione;
g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza
delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso in
caso di vendita o di affitto delle aziende.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' siano
espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale
termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, puo' emanare disposizioni
correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attivita'
classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del
demanio marittimo, ovvero le attivita' di stabilimento balneare,
anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio
marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attivita'
turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere
poste limitazioni di orario o di attivita', diverse da quelle
applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le
attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attivita'
ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli
intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita' di intrattenimento
musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a
limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di espletamento
e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo
svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento
musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita' previsti per
le attivita' a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in
attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.