NEGOZIAZIONE ASSISTITA - sgravi fiscali con il DM 23/12/2015
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[color=red][b]MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 dicembre 2015
Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei
procedimenti di negoziazione assistita. (16A00033)
(GU n.5 del 8-1-2016)[/b][/color]
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,
recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale
civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione
giudiziaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 132, che prevede incentivi fiscali nella forma di "credito
d'imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita, nonche' di
conclusione dell'arbitrato con lodo, ai sensi del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10
novembre 2014, n. 162;
Visto il comma 2 del citato art. 21-bis, a norma del quale, con
decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' e la
documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di
imposta, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle
imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la
compensazione dei crediti d'imposta;
Decreta:
Art. 1
Definizioni e oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e la documentazione
da esibire a corredo della richiesta di credito di imposta da parte
del richiedente, nonche' i controlli sull'autenticita' della stessa.
2. Ai fini del presente decreto, per "richiedente" si intende la
parte che ha corrisposto, nell'anno 2015, il compenso all'avvocato
che lo ha assistito nel corso di uno o piu' procedimenti di
negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel
procedimento di cui al capo I, del decreto- legge 12 settembre 2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162, sempre che si sia concluso con lodo.
Art. 2
Richiesta di attribuzione del credito di imposta
1. La richiesta di attribuzione del credito di imposta deve essere
proposta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno
10 gennaio 2016 in un'area dedicata, denominata "Incentivi fiscali
alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n.
132 del 2014" del sito internet del Ministero della giustizia
("www.giustizia.it").
2. Alla richiesta deve essere allegata:
a) copia dell'accordo di negoziazione assistita e prova della
trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati a
norma dell'articolo 11 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento di
cui al capo I del predetto decreto-legge, nonche' copia per immagine
dell'originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale
di trasmissione del fascicolo adottato a norma dell'articolo 1, comma
2, del medesimo decreto-legge;
b) copia della fattura, inerente la prestazione di cui sopra,
rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;
c) copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di altro
documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso
nell'anno 2015.
d) copia del documento di identita' del richiedente;
3. In caso di definizione con successo di piu' negoziazioni
assistite, ovvero di piu' arbitrati conclusi con lodo, per i quali e'
stato corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, e'
necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero
di procedure.
Art. 3
Modalita' di trasmissione della richiesta
1. La richiesta del credito di imposta e' trasmessa esclusivamente
avvalendosi delle funzionalita' del sito internet di cui all'articolo
2, comma 1. La trasmissione deve essere effettuata non prima dell'11
gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro l'11 febbraio 2016.
Art. 4
Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto
1. Il credito di imposta, riconosciuto in caso di successo della
negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, e'
commisurato, secondo criteri di proporzionalita', al compenso
corrisposto all'avvocato o all'arbitro fino alla concorrenza di 250
euro ed e' determinato, secondo i medesimi criteri, in misura
corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2016.
2. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni
esercitate ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, le risorse
stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778
"Agenzia delle entrate - fondi di bilancio", aperta presso la Banca
d'Italia.
Art. 5
Modalita' di comunicazione dell'esito della richiesta
1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di
giustizia, entro il 30 aprile 2016, comunica al richiedente l'importo
del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a
ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132. La comunicazione ha luogo con le modalita'
pubblicate nell'area dedicata di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 6
Procedure di utilizzo del credito di imposta
1. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi per l'anno 2015 ed e' utilizzabile in compensazione, ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, a decorrere dalla data di ricevimento della
comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante, effettuata dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 5, comma 1, del presente
decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In
alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o
di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in
diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei
redditi.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione
tramite modello F24 non deve eccedere l'importo comunicato dal
Ministero della giustizia, pena lo scarto dell'operazione di
versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente,
preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari di cui al
comma 1, il Ministero della giustizia trasmette all'Agenzia delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei
soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di
essi, nonche' le eventuali variazioni e revoche.
3. Il credito l'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne'
del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 7
Controlli e cause di revoca del credito di imposta
1. Ai fini di cui all'articolo 6, nonche' allo scopo di agevolare
la raccolta dei dati per le finalita' di cui all'articolo 11 del
decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 162 del 2014, i Consigli degli Ordini forensi trasmettono al
Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli
accordi di negoziazione loro comunicati a norma del predetto articolo
11, comma 1, classificandoli con le modalita' indicate con
provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e
del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Nel
medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalita' per la
trasmissione dei dati di cui al presente articolo.
2. Il credito di imposta e' revocato nel caso venga accertata
l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al
presente decreto, ovvero nel caso la documentazione presentata, di
cui all'articolo 2, contenga elementi non veritieri o sia incompleta
rispetto a quella richiesta. Sono fatte salve le eventuali
conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni
caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai
sensi dell'articolo 8.
Art. 8
Procedure di recupero del credito di imposta illegittimamente fruito
1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero della
giustizia, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del
credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto
delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilita'
delle spese sulla base delle quali e' stato determinato il beneficio,
il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate
trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo 2017,
con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti
che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni
dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno 2016, con i relativi
importi.
3. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero
della giustizia l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale,
del credito d'imposta di cui all'art. 1, accertata nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 23 dicembre 2015
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 3204