Data: 2016-01-09 10:07:58

attività estetica: soggetto in possesso requisito professionale

Mi è pervenuta comunicazione di variazione del soggetto in possesso del requisito professionale (resp. tecnico) di una srl che esercita attività estetica. Il soggetto ha conseguito un attestato di qualifica professionale ed un attestato di specializzazione professionale in altra regione (Puglia). Dall'attestato non si vedono le ore formative effettuate: come faccio a verificare che questa persona possiede il requisito? L'art. 84bis della L.R. 28/2004 prevede che "le qualifiche rilasciate da altre regioni sono riconosciute dalla regione Toscana previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti formativi...". L'interessato mi deve produrre la documentazione relativa a questo avvenuto riconoscimento ? Oppure devo fare io la verifica presso la Regione ?

Inoltre mi sono accorta che nel modello di variazione del soggetto in possesso del requisito prof. è dichiarato che il soggetto X si sostituisce al precedente soggetto Z. Però al Comune risulta che il soggetto responsabile fino ad oggi non era Z, ma un altro. Quindi, la società ha omesso di dare comunicazione della variazione precedente. Come mi devo comportare ? E' prevista una sanzione?         

Grazie, un saluto             

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Data: 2016-01-09 15:15:02

Re:attività estetica: soggetto in possesso requisito professionale

La normativa regionale sull'attività estetica (differentemente da quella sugli acconciatori) non dispone l'obbligo di comunicazione verso il SUAP in merito alla variazione del responsabile tecnico o dei dipendenti con i requisiti. L'obbligo è limitato alla designazione di un responsabile tecnico, il quale deve garantire la presenza durante lo svolgimento del lavoro.
Gli obblighi comunicativi sono verso la CCIAA dato che, ai sensi della legge 1/90, [i]il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA)[/i].

Naturalmente, in sede di controllo dovrà essere verificata una nomina/designazione alla quale deve corrispondere una posizione al REA (vedi relativa sanzione ex art. 12, c.3 della LR 28/04). Per questo è consigliabile far comunicare i nominativi di tutti i resposnabili tecnici designati (possono essere più di uno) che via via si succedono nel tempo, così da evitare possibili osservazioni sulla mancanza di designazione.
Detto questo, non procederei a nessuna sanzione.

Riguardo alla verifica posso dirti che il soggetto (dato che ha fatto la comunicazione) deve fornire gli elementi utili al controllo della dichiarazione sostitutiva. Se non li hai puoi chiederli dopo di che procederai alla verifica presso la scuola e presso la Regione.

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