Data: 2016-01-09 07:39:59

Cessazione CAV

Entro quanto tempo deve essere comunicata al Comune la cessazione di un CAV, dall'effettiva chiusura di esso? Leggendo la normativa di settore non riesco a capire quando!?!

riferimento id:31235

Data: 2016-01-09 15:51:27

Re:Cessazione CAV

La legge non prevede l'obbligo della comunicazione della cessazione né, quindi, termini o sanzioni.
Guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13473.msg25114#msg25114

Posso aggiungere (per le amministrazioni più severe) che il regolamento (18R/01), dà per scontato che tale comunicazione vada effettuata (art. 42-bis):
[i]Eventuali variazioni degli elementi della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.[/i]
[...]
[i]Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette alla provincia copia della denuncia di inizio attività, le eventuali variazioni degli elementi della denuncia
e la comunicazione di cessazione dell’attività.[/i]

Detto questo potrei citare poi la sanzione di cui all'art. 68, comma 4 della legge:
[i]E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente
capo o della corrispondente parte del regolamento di cui all'articolo 158 non altrimenti sanzionati.[/i]

In sintesi, la regione ha scritto male la normativa. Non prevedendo un termine non vedo come poter sanzionare. Io non mi accanirei contro chi non comunica la cessazione.
In aiuto di questa tesi potrei portarti anche la rediviva legge 135/2001 che all'art. 11, comma 2 dispone:
[i]2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. [/i]

L'art. 99 TULPS è quello che dispone l'obbligo di comunicazione per chiusure attività maggiori di 30 giorni (posto che le strutture extra-alberghiere siano dei pubblici esercizi riconducibili all'art 86 TULPS)

riferimento id:31235

Data: 2016-01-10 11:20:57

Re:Cessazione CAV

Concordo con quanto detto da Mario. Tale onere doveva essere previsto nella LR ed indicare anche un termine preciso entro cui adempiere.
Mi limito solo a far rilevare che l'esenzione ex art. 11 prevista per le strutture ricettive dalla L.135/2001 non sarebbe ormai più operante atteso che tale legge è stata abrogata dal Dlgs 79/2011 e l'art.11 in questone non è stato intaccato dalla nota sentenza della Corte Costituzionale. Quindi l'art.99 tulps ormai si applica a tutti gli 86 (ed 88), anche alle strutture ricettive.

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