Buongiorno,
la Legge 214 ha convertito in Legge il D.L. 201/2011 lasciando pressochè invariato l'art. 31 che liberalizza gli orari degli esercizi commericiali e di somministrazione. Ma è ' necessaria l'ordinanza sindacale di recepimento visto che la liberalizzazione è comunque stabilita da un articolo di Legge e il Comune non aveva ancora adottato nessuna ordinanzna per il 2012?
Grazie e bu9on pomeriggio
Come dice Simone Chiarelli va fatta l'ordinanza comunale per la liberalizzazione degli orari entro il 31 marzo 2012.
riferimento id:3123Vorrei capire i motivi per i quali è necessaria l'ordinanza visto che si tratta di una norma legislativa ( quindi direttamente applicabile) che non lasica nulla di discrezionale: le ordinanze che ho visto pubblicate non fanno che riportare i riferimenti legislativi e l'articolo di Legge.
Grazie
la norma è direttamente applicabile per le regioni e gli enti locali i quali devono però adeguare i propri ordinamenti entro 90 giorni dal 27/12, disapplicando le disposizioni vigenti. nelle diverse regioni si è aperta una discussione in merito per cui aspetterei la scadenza prima di adottare una ordinanza anche in previsione di eventuali, direi probabili, indirizzi regionali dell'ultima ora. tali indirizzi dovrebbero contenere disposizioni per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'inquinamento acustico.
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Vorrei capire i motivi per i quali è necessaria l'ordinanza visto che si tratta di una norma legislativa ( quindi direttamente applicabile) che non lasica nulla di discrezionale: le ordinanze che ho visto pubblicate non fanno che riportare i riferimenti legislativi e l'articolo di Legge.
Grazie
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CONFERMO: la norma non è direttamente applicabile semplicemente per il fatto che prevede 90 giorni per l'adeguamento OBBLIGATORIO in capo ai Comuni (ed eventualmente alle Regioni)
Anche la scadenza dei 90 giorni NON determina applicabilità diretta della norma.
Traslacio le ragioni che trovano fondamento nella competenza esclusiva comunale in merito alla regolamentazione degli orari per cui non è possibile un intervento diretto statale nella materia o meglio, il legislatore nazionale, non ha ritenuto di attuarlo.