Buongiorno,chiedo un Vs. parere sugli apparecchi da gioco ex art 110 c. 6..
La società X dovrà presentare SCIA di avvio attività di somministrazione nei locali dove ha da poco cessato un'attività di somministrazione la società Y che aveva già attivi apparecchi da gioco ex art 110 c. 6. La nuova società X, che non è subentrata a Y, mi chiede se è possibile mantenere, tramite il vecchio contratto stipulato con il concessionario gli apparecchi da gioco che non sono stati scollegati dalla rete telematica. In caso negativo infatti la nuova società X non potrebbe istallare i giochi a causa della fascia di rispetto dei 500 mt dai luoghi sensibili quindi dovrebbe considerare l'ipotesi di stipulare un atto di subingresso per poter mantenere gli apparecchi da gioco nel pubblico esercizio....
Grazie per la collaborazione cordiali saluti.
Laura
Anche ammesso che la soc. X sia contrattualmente "subentrata" alla Y nel contratto con il gestore degli apparecchi o con il concessionario di rete, se la Y ha già cessato la propria attività, non posso essere tenute attive le slot nelle more che la X presenti la scia.
La X potrà eventualmente "riattivare" le slot solo dopo aver presentato la propria scia che gli varrà anche come autorizzazione ex art. 86 c.1 tulps. Dovrà anche iscriversi al RIES tenuto dall'ADM. A voler essere pignoli, tra le due gestioni (Y e X), le slot andrebbero persino rimosse dal gestore o dal concessionario visto che il locale non può essere usato come magazzino.
Ovviamente fermo restando il rispetto della LR in tema di distanze.
quindi ai sensi della vigente normativa anche in caso di subingresso nell'attività di somministrazione secondo voi non è possibile mantenere i giochi? io avevo letto nelle faq della regione "no slot" che in caso di subingresso in caso di messa in funzione degli apparecchi prima dal 28/01/2014, l'attività di gioco poteva continuare se NON veniva stipulato un nuovo contratto perché non si configurava una NUOVA installazione...
Se c'è continuità tra le attività svolte dalle due ditte (e l'atto notarile contempla anche l'attività legata al gioco), e quindi nel contratto con il concessionario, allora possono rimanere installate.
Art. 5 comma 1 ter l.r. 8/2013
Sono equiparati alla nuova installazione:
a) il [u]rinnovo del contratto[/u] stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi;
b) la [u]stipulazione di un nuovo contratto[/u], anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.
1 quater. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l’utilizzo degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi
per vetustà o guasto.»;
Perfetto un'ultima precisazione... Nel caso non sia stipulato un atto notarile tra le due società quindi X attivi una nuova SCIA di somministrazione è possibile mantenere l'apparecchio da gioco installato nel bar in forza del vecchio contratto stipulato tra il concessionario e il precedente gestore? Grazie cordiali saluti
riferimento id:31205Il nuovo gestore deve poter dimostrare la continuità nel contratto.
I casi ostativi sono quelli dell'art. 5 della l.r. 8/2013.