LUDOPATIA e norme sui giochi nella L. di Stabilità 2016 in vigore dal 1/1
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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
918. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
fissata in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare delle somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. A decorrere dalla stessa
data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e' fissata in
misura non inferiore al 70 per cento.
919. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.
920. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' abrogato.
921. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle
risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei
concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze,
operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun
operatore della filiera in misura proporzionale alla sua
partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei
relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata
nell'anno 2015.
922. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e' precluso il rilascio di
nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi
in esercizio.
923. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di
violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio e' punito con la
sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica
al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente
periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresi',
nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque
tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a
consentire la connessione telematica al web. Il titolare della
piattaforma dei giochi promozionali e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono
irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area
monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede
all'estero e' competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.
924. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), e dal
relativo decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si
applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali e' stata
accertata la coincidenza con attivita' di gioco riservate allo Stato
o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre
violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente
vigente in materia».
925. Le norme di cui al comma 924 si applicano anche in riferimento
alle sanzioni gia' irrogate, ma non definitive alla data di entrata
in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora
suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate
d'ufficio da parte dell'autorita' competente.
926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio
2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma,
nonche' a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre
2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia,
per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza
essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il
giocatore e' l'offerente e che il contratto di gioco e' pertanto
perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la
legislazione nazionale, e' consentito regolarizzare la propria
posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio
2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;
b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»;
c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º gennaio 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».
927. Qualora uno o piu' soggetti residenti, operanti nell'ambito di
un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri non
residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o
intermediazione con i soggetti terzi, le attivita' tipiche del
gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad
esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento
dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del servizio
strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature
telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorche' i flussi
finanziari, relativi alle suddette attivita' ed intercorsi tra i
gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi,
500.000 euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti
presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli
altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo
11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, da effettuare secondo i criteri stabiliti
dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e il
soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la
presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi
dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
928. Le attivita' svolte dai gestori possono essere desunte dai
dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal Corpo della
guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio di
cui al comma 927.
929. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di cui
al comma 927, da concludere entro novanta giorni, sia accertata in
Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle
entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta
e le sanzioni dovute.
930. A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate dei
contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile
organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e
2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, ai fini della disciplina in materia di
antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo
d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle
transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del
prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di
effettuazione del pagamento.
931. Il contribuente puo' comunque presentare, entro sessanta
giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza
di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir
meno dei presupposti di cui ai commi da 918 a 930 del presente
articolo.
932. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per
garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attivita' di
raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non
sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei
principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da
indire dal 1º maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e
non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle
predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la
raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su
eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica,
presso punti di vendita aventi come attivita' prevalente la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero
massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un
massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale
attivita' principale la somministrazione di alimenti e bevande;
b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di
vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita
avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici;
c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta
entro la data di sottoscrizione della concessione;
d) possibilita' di partecipazione per i soggetti che gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa,
sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.
933. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al
comma 932 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 935,
in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguono le loro
attivita' di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle
convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi dei
predetti commi, a condizione che presentino domanda di
partecipazione.
934. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 636:
1) all'alinea, le parole: «anni 2013 e 2014» e «2014» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2016»
e «2016 a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il
predetto gioco» e le parole: «alla riattribuzione delle medesime
concessioni» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 350.000»;
3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle
seguenti: «nove anni, non rinnovabile»;
4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 5.000» e «euro
2.500» e dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte le
seguenti: «, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto
integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per
tutto il periodo della proroga»;
5) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai
sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della
concessione»;
6) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) possibilita' di partecipazione per i soggetti che gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa,
sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato»;
b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese
di maggio 2014,» sono soppresse.
935. In considerazione dell'approssimarsi della scadenza di un
gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di
cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7
luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuita' delle entrate
erariali, nonche' la tutela dei giocatori e della fede pubblica
attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed
un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le
concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a
distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per
la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non
discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei
suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti
dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata
legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una
tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000.
936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si
raccoglie gioco pubblico, nonche' i criteri per la loro distribuzione
e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori
livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico
e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di
accesso dei minori di eta'. Le intese raggiunte in sede di Conferenza
unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
937. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 4 a
5, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il
divieto di pubblicita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13
dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo
dell'attivita' di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori,
ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a
salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni
economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la
propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi
con vincite in denaro e' effettuata tenendo conto dei principi
previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14
luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione.
938. In ogni caso, e' vietata la pubblicita':
a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
c) che ometta di rendere esplicite le modalita' e le condizioni
per la fruizione di incentivi o bonus;
d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per
risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una
fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto
che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
e) che induca a ritenere che l'esperienza, la competenza o
l'abilita' del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza
della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai
minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano
evidentemente tali, intenti al gioco;
g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone,
direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare
un diretto interesse su di loro;
h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere
la propria autostima, considerazione sociale e successo
interpersonale;
i) che rappresenti l'astensione dal gioco come un valore
negativo;
l) che induca a confondere la facilita' del gioco con la
facilita' della vincita;
m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilita' di
vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di
ottenere dal gioco;
n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo
immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.
939. E' altresi' vietata la pubblicita' di giochi con vincita in
denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel
rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore
22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma
i media specializzati individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, nonche' le lotterie nazionali a estrazione
differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102. Sono altresi' escluse le forme di comunicazione
indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura,
della ricerca, dello sport, nonche' nei settori della sanita' e
dell'assistenza.
940. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e 939 e delle
prescrizioni del decreto di cui al comma 937 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 6,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono
irrogate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo
i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto
che commissiona la pubblicita', al soggetto che la effettua, nonche'
al proprietario del mezzo con il quale essa e' diffusa.
941. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso
l'utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e
sensibilizzazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni
ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo,
al fine di aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza
correlati, nonche' sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo
informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del
terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco
d'azzardo.
942. Al fine di semplificare il processo di certificazione dei
sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei relativi giochi, anche per
incrementare il corrispondente gettito erariale, all'articolo 12,
comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le
parole: «nonche' le modalita' di verifica della loro conformita'»
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni
per l'effettuazione delle verifiche di conformita' dei sistemi di
gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la
verifica di parte dei sistemi e giochi gia' sottoposti a verifica di
conformita' in attuazione delle convenzioni stesse. La presente
disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni
attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per
l'effettuazione dei controlli».
943. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo
110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere rilasciati dopo il
31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31
dicembre 2019. A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere
rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco
pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale,
in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015,
riferibili a ciascun concessionario. Le modalita' di tale riduzione,
anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il
costo dei nuovi nulla osta e le modalita', anche rateali, del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.
944. A decorrere dal 1º gennaio 2016 per i giochi di abilita' a
distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita nella misura del
20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
risultano restituite al giocatore.
945. A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa,
escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra
le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per
cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se
la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si
applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504
del 1998; a decorrere dal 1º gennaio 2017 l'imposta unica e'
stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al
regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
946. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo
patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della
sanita', presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per
il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo e' ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la
dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
947. Ai fini del completamento del processo di riordino delle
funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge
7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo
139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016,
fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta
data gia' prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle
province, alle citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma
associata. Per l'esercizio delle predette funzioni e' attribuito un
contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al
periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche
frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di
riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo
esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.
948. Il numero 26) della lettera b) del comma 78 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' abrogato.
http://buff.ly/1JwM5WL
In tema di giochi mancano gli ulteriori commi fino al 948.
Staremo comunque a vedere se il c.936 sia l'ennesimo buco nell'acqua dopo il DL Balduzzi del 2012...
In tema di giochi mancano gli ulteriori commi fino al 948.
[color=red]AGGIUNTI! Grazie[/color]
Staremo comunque a vedere se il c.936 sia l'ennesimo buco nell'acqua dopo il DL Balduzzi del 2012...
[color=red]Pensare ad avere accordo e decreto entro aprile sarà difficile ... ma non essendo un termine perentorio .....[/color]
Sintesi su alcuni aspetti.
Intanto una curiosità: con il comma 920 viene abrogato il comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 e con il comma 921 viene data l’interpretazione autentica per la stessa disposizione. Evidentemente l’interpretazione autentica (retroattivamente) serve per declinare le azioni già in atto ai sensi di quella disposizione.
Dal comma 922 sembra di capire che il numero dei comma 6 è, per il momento, fisso. Nessun nuovo nulla osta se non in sostituzione di un altro riferito ad un apparecchio già in esercizio. Con il comma 943 si dettano le disposizioni generali per la successiva evoluzione normativa dei “comma 6”: a partire dal 1 gennaio 2017 potranno essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (la sostituzione sarà graduale)
Con comma 923 vengono introdotte (fin da subito avevamo sottolineato la mancanza) le sanzioni per la non osservanza de divieto introdotto dal Decreto Balduzzi circa la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità:
Titolare dell’esercizio ed eventuale proprietario dell’apparecchiature sono sanzionati con 20.000 €. Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli, territorialmente competente.
Vedremo come si evolverà la prassi applicativa di questa sanzione dato che potrebbe riguardare gli stessi CED/CDT ma anche un Bar che mette a disposizione del cliente un terminale preimpostato per l’accesso al gioco a distanza (vedremo anche quali saranno i confini fra questa sanzione e quella penale per l’esercizio abusivo di scommesse). Resta inteso, a parere di chi scrive, che un normale accesso Internet in un pubblico esercizio non potrà configurare la sanzione quando l’avventore, navigando in rete, si colleghi ad un sito web per le scommesse accedendo con le proprie credenziali.
Con il comma 924 vengono specificate le sanzioni per i concorsi ed operazioni a premio. Si veda il DPR n. 430/2001 e altre norma attuative.
Il comma 925, in pratica, riapre i termini per il c.d. condono per i CED/CTD e con i comma 926 e seguenti si dettano i criteri affinché l’Agenzia delle Entrate possa desumere la “stabile organizzazione” in Italia delle attività svolte dai soggetti esteri e quindi intraprendere le conseguenti azioni fiscali del caso.
Con i comma 932 e seguenti vengono previste nuove gare per il rilascio di concessioni per l’esercizio delle attività di scommessa in rete fisica e per il gioco a distanza.
Il comma 936 è importante perché dà il via (sperando che sia la volta buona) al riordino dei criteri insediativi dei punti di gioco a livello statale. Attualmente il proliferare delle leggi regionali in materia ha determinato una disparità normativa poco opportuna. I presupposti normativi che sottendono la necessità di una disciplina statale dovrebbero portare ad un arretramento delle varie discipline regionali. Vedremo come verrà districata la delicata questione.
Il comma 937 demanda ad altra norma applicativa l’attuazione della raccomandazione UE 478/2014 riguardante i principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line.
Con i comma 938 e seguenti si dettano altre specificazioni, in aggiunta a quella di cui al Decreto Balduzzi, circa le modalità e i divieti per la pubblicità sui giochi con vincite in denaro (generale divietò di pubblicità su radio e TV dalle ore 07:00 alle ore 22:00). Le violazioni vengono agganciate alle sanzioni già previste in materia dal Decreto Balduzzi. Inoltre, vengono previste campagne di sensibilizzazione e prevenzione sulla ludopatia nelle scuole di ogni ordine e grado.
Con il comma 946 lo Stato istituisce un fondo, in favore delle Regioni, per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (già in altre occasioni avevamo sottolineato come lo Stato guadagnasse con i giochi e come le Regioni e gli enti locali, invece, ne subissero gli oneri).
porLe un quesito in materia di TULPS
Premesso che la nuova disciplina del contingentamento deli gli apparecchi di cui all'art.110 co 6 (SLOT-VLT) è il decreto Direttoriale del 2011 e che invece gli apparecchi ex art. 110 co7 e AM restano disciplinati dai D.D. del 2003 e del 2007, temo che la previsione del d.d. 2007 art. 2 co 3 seconda parte "Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita." non possa ritenersi vigente anche alla luce di quanto dichiarato nel Vademecum ANCI allegato che, nel richiamare le disposizioni dei decreti 2003 e 2007 che conservano vigenza, precisa che :
"Art. 3, comma 3, del decreto del 27 ottobre 2003 che impone per i bar, i ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi (Corner), i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili <<(…) l’offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l’installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all’articolo 110, commi 6 (…)>>, pertanto in tali punti di vendita è necessaria l’installazione di almeno un apparecchio senza vincita in denaro, rilevando in tale categoria sia i “comma 7” sia quelli elettromeccanici e meccanici (AM).;"
" Per le sale da gioco autorizzate ex art. 86 resta in vigore l’art.2, comma 3, del Decreto Direttoriale del 18/01/2007; tale disposizione va letta espungendo dal testo le parole “6 o”, ovvero, << è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110 co. 7, del Tulps ogni 5 metri quadrati dell’area di vendita …>>, con la conseguenza che mentre in precedenza era possibile installare ogni 5 mq in alternativa tra loro, un apparecchio del comma 6 A o un apparecchio del comma 7, adesso sarà possibile installare ogni 5 mq cumulativamente sia un apparecchio del comma 6 sia un apparecchio del comma 7."
Lei cosa ne pensa? la proporzione del "doppio"è una condizione che dobbiamo ritenere vigente nella gestione delle SCIA giochi leciti?