ACQUISTI INFORMATICI - solo tramite CONSIP e coordinamento AGID
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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione
degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita',
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti
per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni
pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate
ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali
previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento
derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del
decreto-legge n. 66 del 2014.
513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che e'
approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria
di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di
connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere
per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando
altresi' i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare
rilevanza strategica.
514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto
aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e
servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita', in
coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid,
Con-sip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle
informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di
beni e servizi in materia informatica, propongono alle
amministrazioni e alle societa' di cui al comma 512 iniziative e
misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento
della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono
l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base
nazionale, regionale o comune a piu' amministrazioni.
515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di
risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio
2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la
gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio
2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettivita' e della
spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori
documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonche' tramite
la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio
gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonche', per
le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti,
la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, la societa' di cui all'articolo 10, comma 12,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonche'
l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di
investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del
processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi
derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle
medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia
di innovazione tecnologica.
516. Le amministrazioni e le societa' di cui al comma 512 possono
procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalita' di cui ai
commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il
servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello
specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di
necessita' ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la
continuita' della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti
effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorita'
nazionale anti-corruzione e all'Agid.
517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a
516 rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno
erariale.
518. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' abrogato.
519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 512 al
presente comma, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a
realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo
le modalita' stabilite nel proprio ordinamento.
520. Per le finalita' di cui al comma 512, al fine di consentire
l'interoperabilita' dei sistemi informativi degli enti del Servizio
sanitario nazionale e garantire omogeneita' dei processi di
approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere
dell'Agid e della Consip SpA, sono definiti criteri uniformi per gli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita' da parte
degli enti del Servizio sanitario nazionale.
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