Data: 2016-01-07 07:20:00

ASSUNZIONI e BENEFITS a dipendenti ... sgravi fiscali nella L. Stabilità 2016

ASSUNZIONI e BENEFITS a dipendenti ... sgravi fiscali nella L. Stabilità 2016

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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

178. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai  datori
di lavoro  privati,  con  esclusione  del  settore  agricolo,  e  con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di  apprendistato  e  dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal  1°  gennaio  2016  con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre  2016,  e'
riconosciuto, per un periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  ferma
restando l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,
l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi  contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di  un  importo  di
esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle  nuove  assunzioni
di cui  al  primo  periodo,  con  esclusione  di  quelle  relative  a
lavoratori che nei sei mesi precedenti  siano  risultati  occupati  a
tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e  non  spetta
con riferimento a lavoratori per i  quali  il  beneficio  di  cui  al
presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, sia gia' stato  usufruito  in  relazione  a
precedente assunzione a tempo  indeterminato.  L'esonero  di  cui  al
presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni  delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero
di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro  in  presenza
di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i  datori
di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per
interposta persona, allo stesso  soggetto,  hanno  comunque  gia'  in
essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede,  con
le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, al  monitoraggio  del  numero  di  rapporti  di
lavoro attivati ai sensi  del  presente  comma  e  delle  conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze.
  179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di
cui al comma 178 si applicano:
    a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,1
milioni di euro per l'anno 2019 per i  lavoratori  con  qualifica  di
impiegati e dirigenti;
    b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,8
milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  con  riferimento  alle  nuove
assunzioni  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  con
esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1°  gennaio
2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il  31  dicembre
2016,  con  esclusione  dei  lavoratori  che  nell'anno  2015  siano
risultati  occupati  a  tempo  indeterminato  e  relativamente  ai
lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti  negli
elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non  inferiore
a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.
  180. L'esonero contributivo di cui al  comma  179  e'  riconosciuto
dall'ente  previdenziale  in  base  all'ordine  cronologico  di
presentazione delle  domande  e,  nel  caso  di  insufficienza  delle
risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con
riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende
in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione
anche attraverso  il  proprio  sito  internet.  L'ente  previdenziale
provvede  al  monitoraggio  delle  minori  entrate  valutate  con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in
appalto  e  che  assume,  ancorche'  in  attuazione  di  un  obbligo
preesistente, stabilito da norme  di  legge  o  della  contrattazione
collettiva, un lavoratore per il quale il datore di  lavoro  cessante
fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva
il diritto alla  fruizione  dell'esonero  contributivo  medesimo  nei
limiti della durata e della misura  che  residua  computando,  a  tal
fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
  182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono
soggetti a una imposta sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al  10
per cento, entro il limite  di  importo  complessivo  di  2.000  euro
lordi,  i  premi  di  risultato  di  ammontare  variabile  la  cui
corresponsione  sia  legata  ad  incrementi  di  produttivita',
redditivita',  qualita',  efficienza  ed  innovazione,  misurabili  e
verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui  al
comma 188, nonche' le somme erogate  sotto  forma  di  partecipazione
agli utili dell'impresa.
  183. Ai fini della determinazione dei premi  di  produttivita',  e'
computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita'.
  184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del
comma 3 dell'articolo 51 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono,
nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di  lavoro
dipendente, ne' sono soggetti  all'imposta  sostitutiva  disciplinata
dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualita'  in  cui  gli  stessi
siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto  o
in parte, delle somme di cui al comma 182.
  185.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni  e  il
contenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette.
  186. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  182  a  185  trovano
applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari  di
reddito di lavoro dipendente  di  importo  non  superiore,  nell'anno
precedente quello di percezione delle somme di cui al  comma  182,  a
euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare  l'imposta
sostitutiva non e' lo stesso  che  ha  rilasciato  la  certificazione
unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta  per
iscritto l'importo del reddito di lavoro  dipendente  conseguito  nel
medesimo anno.
  187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi
da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182  e  184  devono
essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali  o  territoriali
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabiliti i criteri di misurazione  degli  incrementi  di
produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed  innovazione  di
cui al comma 182 nonche'  le  modalita'  attuative  delle  previsioni
contenute nei commi da  182  a  191,  compresi  gli  strumenti  e  le
modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui  al
comma 189. Il decreto prevede altresi' le modalita' del  monitoraggio
dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.
  189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino ad un  importo
non  superiore  a  2.500  euro  per  le  aziende  che  coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,  con  le
modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188.
  190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2:
      1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
  «f) l'utilizzazione delle opere  e  dei  servizi  riconosciuti  dal
datore di lavoro volontariamente o in conformita' a  disposizioni  di
contratto o di accordo  o  di  regolamento  aziendale,  offerti  alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo  12  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 100»;
      2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
  «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore  di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a  categorie  di  dipendenti
per la fruizione, da parte dei familiari indicati  nell'articolo  12,
dei servizi di educazione e  istruzione  anche  in  eta'  prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi  connessi,  nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e  invernali  e  per
borse di studio a favore dei medesimi familiari»;
      3) dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente:
  «f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei  dipendenti  o  a  categorie  di  dipendenti  per  la
fruizione dei servizi  di  assistenza  ai  familiari  anziani  o  non
autosufficienti indicati nell'articolo 12»;
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione  di
beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo'
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo  o
elettronico, riportanti un valore nominale».

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