ASSUNZIONI e BENEFITS a dipendenti ... sgravi fiscali nella L. Stabilità 2016
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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
178. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori
di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, e'
riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di
esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni
di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a
lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a
tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta
con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al
presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, sia gia' stato usufruito in relazione a
precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al
presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero
di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza
di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori
di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque gia' in
essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di
lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di
cui al comma 178 si applicano:
a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1
milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di
impiegati e dirigenti;
b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8
milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio
2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre
2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano
risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai
lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli
elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore
a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.
180. L'esonero contributivo di cui al comma 179 e' riconosciuto
dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di
presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle
risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con
riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende
in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione
anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale
provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in
appalto e che assume, ancorche' in attuazione di un obbligo
preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante
fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva
il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei
limiti della durata e della misura che residua computando, a tal
fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono
soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10
per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro
lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza ed innovazione, misurabili e
verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al
comma 188, nonche' le somme erogate sotto forma di partecipazione
agli utili dell'impresa.
183. Ai fini della determinazione dei premi di produttivita', e'
computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita'.
184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del
comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono,
nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro
dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata
dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualita' in cui gli stessi
siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o
in parte, delle somme di cui al comma 182.
185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette.
186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano
applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di
reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno
precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a
euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta
sostitutiva non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione
unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per
iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel
medesimo anno.
187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono
essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di
produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed innovazione di
cui al comma 182 nonche' le modalita' attuative delle previsioni
contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le
modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al
comma 189. Il decreto prevede altresi' le modalita' del monitoraggio
dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.
189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino ad un importo
non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le
modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188.
190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal
datore di lavoro volontariamente o in conformita' a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma 1
dell'articolo 100»;
2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti
per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12,
dei servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per
borse di studio a favore dei medesimi familiari»;
3) dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente:
«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la
fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non
autosufficienti indicati nell'articolo 12»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di
beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo'
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o
elettronico, riportanti un valore nominale».
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