Data: 2016-01-07 06:54:18

NOTAIO non paga i tributi .... interviene il FONDO (Legge stabilità 2016)

NOTAIO non paga i tributi .... interviene il FONDO (Legge stabilità 2016)

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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

139. Al fine di garantire  la  stabilita'  del  gettito  tributario
derivante dagli atti registrati dai notai,  alla  legge  16  febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. In caso di mancato  versamento  da  parte  del  notaio  dei
tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o  autenticati,
se il danno non e' coperto da polizza  assicurativa,  l'agente  della
riscossione puo' richiederne  il  pagamento  direttamente  al  Fondo.
L'erogazione e' subordinata:
    a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del  notaio  ed
alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
    b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di  cui  al  primo
periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso
dall'autorita' giudiziaria o  dall'Amministrazione  finanziaria,  nei
confronti del notaio.
  3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3-bis, e' legalmente surrogato  nei  confronti  del  notaio  in
tutte le ragioni, azioni e  privilegi  spettanti  all'Amministrazione
finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma
pagata,  richiedere  all'autorita'  giudiziaria  l'ingiunzione  di
pagamento.  L'ingiunzione  e'  provvisoriamente  esecutiva  a  norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e'  ammissibile
l'opposizione fondata sul motivo che  le  imposte  pagate  non  erano
dovute  o  erano  dovute  in  misura  minore.  Il  Fondo  puo'  agire
esecutivamente  sull'indennita'  dovuta  dalla  Cassa  nazionale  del
notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al  quarto
comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e,  a  tutela
del  proprio  credito,  puo'  notificare  alla  Cassa  un  atto  di
opposizione al pagamento  diretto  al  notaio  dell'indennita'  nello
stesso limite.
  3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del  notariato,  sono
disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle  somme  da
parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la  successiva
surroga ad essa del Fondo medesimo.
  3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che
il  notaio  non  ha  commesso  il  fatto  ovvero  che  il  fatto  non
costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio  le
somme pagate al Fondo o, se il  Fondo  ha  recuperato  le  somme  dal
notaio, al notaio medesimo»;
    b) al comma  4  dell'articolo  22  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al  comma  3-bis,  nel
quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo  ed
e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;
    c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «nonche' richiedere, anche  periodicamente,
informazioni e  l'esibizione  di  documenti,  estratti  repertoriali,
atti, registri e libri anche di natura fiscale»;
    d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis e' inserito il seguente:
  «2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette  al  Consiglio  nazionale
del notariato, esclusivamente  con  modalita'  telematiche  entro  il
secondo mese successivo a quello di scadenza, le  informazioni  sugli
omessi e ritardati  versamenti  richiesti  ai  notai  con  avviso  di
liquidazione»;
    e) all'articolo 19:
      1) al comma 1, le parole:  «con  oneri  a  carico  del  proprio
bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione
obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da  versare  al
Consiglio nazionale del notariato.  Il  contributo  e'  riscosso  dal
Consiglio  nazionale  del  notariato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 21 della legge 27 giugno  1991,  n.  220,  entro  il  28
febbraio di ciascun anno»;
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. La misura  dei  contributi  e'  determinata  dal  Consiglio
nazionale del notariato entro il  31  ottobre  di  ciascun  anno  per
l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri  da
esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti  ad  annotamento
nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla  legge
e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;
    f) al comma 1 dell'articolo 142-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «Il  notaio  e'  punito  in  ogni  caso  con  la
destituzione quando commette  un  reato  omettendo  o  ritardando  il
versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui  rogati  o
autenticati»;
    g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma  1
dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno e' sostituita  alla
destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non
e' recidivo nella stessa infrazione».
  140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2016.
  141. All'articolo 14, comma 4, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
violazione che comporta obbligo di denuncia  ai  sensi  dell'articolo
331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da  cui  possa
derivare un  provento  o  vantaggio  illecito,  anche  indiretto,  le
competenti  autorita'  inquirenti  ne  danno  immediatamente  notizia
all'Agenzia  delle  entrate,  affinche'  proceda  al  conseguente
accertamento».

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