NOTAIO non paga i tributi .... interviene il FONDO (Legge stabilità 2016)
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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
139. Al fine di garantire la stabilita' del gettito tributario
derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei
tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati,
se il danno non e' coperto da polizza assicurativa, l'agente della
riscossione puo' richiederne il pagamento direttamente al Fondo.
L'erogazione e' subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed
alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo
periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso
dall'autorita' giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei
confronti del notaio.
3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3-bis, e' legalmente surrogato nei confronti del notaio in
tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione
finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma
pagata, richiedere all'autorita' giudiziaria l'ingiunzione di
pagamento. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile
l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano
dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo puo' agire
esecutivamente sull'indennita' dovuta dalla Cassa nazionale del
notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto
comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela
del proprio credito, puo' notificare alla Cassa un atto di
opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennita' nello
stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono
disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle somme da
parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva
surroga ad essa del Fondo medesimo.
3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che
il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non
costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le
somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal
notaio, al notaio medesimo»;
b) al comma 4 dell'articolo 22 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel
quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed
e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;
c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «nonche' richiedere, anche periodicamente,
informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali,
atti, registri e libri anche di natura fiscale»;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis e' inserito il seguente:
«2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale
del notariato, esclusivamente con modalita' telematiche entro il
secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli
omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di
liquidazione»;
e) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del proprio
bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione
obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al
Consiglio nazionale del notariato. Il contributo e' riscosso dal
Consiglio nazionale del notariato con le modalita' di cui
all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28
febbraio di ciascun anno»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La misura dei contributi e' determinata dal Consiglio
nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per
l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da
esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento
nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge
e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;
f) al comma 1 dell'articolo 142-bis e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il notaio e' punito in ogni caso con la
destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il
versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o
autenticati»;
g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno e' sostituita alla
destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non
e' recidivo nella stessa infrazione».
140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2016.
141. All'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa
derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le
competenti autorita' inquirenti ne danno immediatamente notizia
all'Agenzia delle entrate, affinche' proceda al conseguente
accertamento».