Data: 2016-01-07 06:13:36

SCOMMESSE: diniego apertura centro online se non ha licenza italiana

SCOMMESSE: diniego apertura centro online se non ha licenza italiana

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[b]TAR LAZIO – LATINA, SEZ. I – sentenza 24 dicembre 2015 n. 868 [/b]

N. 00868/2015 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1100 del 2008, proposto da Rocca Andreoli, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Mazzoli e Fausto Velocci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Mansutti in Latina, via Pio VI n. 36;

contro

il ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del decreto 16 luglio 2008 con cui il Questore di Frosinone ha negato il rilascio della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di intermediazione telematica da svolgersi per conto della Stanleybet presso il centro di trasmissione dati sito in Ripi, via Casilina km. 93,100 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il provvedimento impugnato il Questore di Frosinone ha negato alla ricorrente il rilascio della licenza ex articolo 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 per lo svolgimento dell’attività di trasmissione per via telematica (cd. booking) di (proposte di) scommesse in collegamento con la Stanleybet Malta Limited (facente parte del gruppo Stanley International Betting);

Premesso che il diniego si fonda sul rilievo che[b] la ricorrente non è in possesso della concessione-autorizzazione all’organizzazione e gestione delle scommesse che costituirebbe, nella prospettazione dell’amministrazione, il presupposto per il rilascio della autorizzazione di polizia ex articolo 88 citato[/b];

Premesso che la ricorrente denuncia che il provvedimento di diniego è illegittimo in quanto: a) emesso in violazione delle garanzie procedimentali previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; b) non considera che l’attività sarebbe stata svolta per conto di un operatore comunitario in possesso – nello stato in cui ha la sede – dei titoli necessari allo svolgimento del servizio in questione; la tesi della ricorrente è che – in forza dei principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi – la Stanleybet Malta Limited avrebbe titolo a svolgere, indipendentemente dalla titolarità di una concessione-autorizzazione rilasciata dallo stato italiano, la sua attività in Italia, organizzando una propria rete di centri di trasmissione dati (che si limitano a mettere in relazione l’operatore straniero e lo scommettitore senza poter incidere sull’organizzazione della scommessa, sull’accettazione o sulle modalità del gioco) e che l’attività del centro di trasmissione dati sarebbe soggetta non all’autorizzazione ex art. 88 ma alla sola autorizzazione ex articolo 86 r.d. n. 773 del 1931, la quale avrebbe esclusivamente una funzione di controllo dell’ordine pubblico (sicchè essa potrebbe essere negata solo per ragioni di ordine pubblico e non per il difetto della concessione-autorizzazione all’organizzazione del gioco da parte dell’autorità italiana); ove poi si ritenesse che la normativa applicata dalla questura effettivamente vieti l’esercizio dell’attività richiesta, la ricorrente ne contesta la conformità agli articoli 43 e 39 del trattato UE;

[b]Ritenuto che il ricorso vada respinto in quanto: a) la fattispecie ricade sotto la previsione dell’articolo 88 r.d. n. 773 citato secondo cui “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”; tale previsione infatti si riferisce anche ai centri di trasmissione dati, benché essi rimangano formalmente estranei al rapporto giuridico che si instaura tra l’operatore estero e lo scommettitore; la questione dell’autorizzabilità dell’attività di intermediazione nella raccolta di scommesse da parte di soggetti operanti per conto di operatori aventi sede in altri paesi comunitari (e ivi autorizzati allo svolgimento dell’attività di organizzazione e gestione di scommesse) è stata risolta dalla giurisprudenza nel senso di ritenere siffatta attività non autorizzabile allorchè il soggetto nel cui conto agisce il titolare del centro di trasmissione dati (a sua volta non in possesso di concessione- autorizzazione) non sia titolare di concessione-autorizzazione in Italia; b) [color=red]il relativo sistema (definito del “doppio binario”, in quanto obbliga chi intenda svolgere l’attività per conto di un operatore estero a munirsi sia della concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88) è stato ritenuto compatibile con gli articoli 43 e 49 del trattato UE dalla recente sentenza della Corte di Giustizia 12 settembre 2013, n. 660 che ha affermato il principio secondo cui “gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2015, n. 1992)[/color] ; c) quanto precede implica l’infondatezza del secondo e del terzo motivo proposti e, di conseguenza, la reiezione anche del primo dato che la asserita lesione delle garanzie procedimentali, anche ammettendo che vi sia stata, non potrebbe giustificare l’annullamento dell’atto impugnato che, in base al sistema normativo vigente come interpretato dalla citata giurisprudenza, costituisce un atto vincolato e dovuto;[/b]

Ritenuto, in ordine alle spese, che in difetto di costituzione dell’amministrazione non vi sia materia per la relativa pronuncia;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 24/12/2015.

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