Gentile dott. Chiarelli
Le voglio fare innanzittutto i complimenti per la sua preparazione.
Poi vorrei chiederle pareri.
Mia sorella intende affittare una parte della sua casa (di cui è propretaria al 50% col marito) in fiumicino iscrivendosi al sito di air B&B. Io la sostengo perchè ma so che da agosto c'è una normativa strigente sull'affitto di una casa vacanza o di un b & B nel lazio. I punti sono diversi:
- Innanzitutto come inquadrare quaesto tipo di ospitalità che non prevede colazione ne cambio lenzuola ma solo condivisione di spazi e affitto di una parte di casa dove mia sorella vive?per me air B &b non è inquadrabile in nessuna della formule individuate (bed and breakfast o case vacanza) perchè poi la gestione è mediata da un'altra societa e ha uno scopo sociale oltre che turistico. può essere un contratto turistico se meno di 30 gg?(in questo caso deve per forza essere scritto, ma come se è mediata dal sito di air b &B)?
-se così non fosse come è inquadrabile?
ho letto nella normativa poi che si devono osservare una metratura specific delle camere che lei non ha. Invece di una camera matrimonaile quella che vorrebbe cedere corrisponde a una singola e mi chiedo se allora può mettere singola uso matrimoniale
in questo caso deve fare richiesta di scia?
Se così fosse, i problemi mi paiono tanti:
se fossa casa vacanza dovrebbe perdere la residenza (o può perderla solo lei e per la parte che affittta metre la potrebbe mantenere il marito?)?
se fosse b & b può richiedere solo per una parte della casa e consentire l'accesso gratuito a quella che vorrebbe poi dare in ultimo?
se nelle more lei avviasse comunque senza autorizzazione sarebbe una scusante sostenere che sono amici che rimborsano le spese e pagarci comunque poi le tasse (come alt ro reddito)?
grazie mille
emiliana
Nella regione Lazio trovano applicazione la legge regionale n. 13 del 06/08/2007 – “organizzazione del sistema turistico laziale” e il nuovo regolamento regionale n. 8 del 07/08/2015 - “nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”. Il nuove regolamento contiene anche una minima disciplina delle mere locazioni turistiche ma per il resto non introduce principi più stringenti rispetto alla versione precedente.
Il fatto di essere su airbnb di per sé non aggiunge o toglie niente alla fattispecie, dipende tutto dai servizi offerti e da come è impostata l’attività. In estrema sintesi o siamo nel campo delle strutture ricettive extra-alberghiere sottoposte ad abilitazione (SCIA) più altri obblighi amministrativi o siamo nel campo della locazione breve, cioè un contratto di natura privata fra due soggetti (locatore e locatario.
Nel primo caso siamo di fronte ad un esercizio pubblico che deve comportarsi come un albergo e offrire i relativi servizi, ripeto, è un esercizio “pubblico” al quale i clienti possono accedere: passando di lì ho visto l’insegna e ho chiesto se c’era posto. L’esercente ha l’obbligo di fornire i servizi tipici della struttura (affittacamere, B&B, CAV).
Nel secondo caso non c’è un gestore e un cliente ma un rapporto di diritto privato che si esplica in un contratto di locazione (da registrare se sopra a 30 gg) per l’uso di una abitazione o di una porzione di essa.
Il problema è che, nei fatti, la locazione turistica può essere sanzionata come esercizio abusivo di attività ricettiva, in altre parole, quando una locazione turistica diviene, nel concreto, un’attività ricettiva e come tale sanzionabile per mancanza della SCIA?
Per rispondere in modo sintetico possiamo dire che ogni volta che il locatore offre i servizi tipici della struttura ricettiva (cambio biancheria, pulizie, somministrazione, ecc.) allora potrebbe essere considerato un affittacamere o una CAV e quindi sanzionato per mancanza della SCIA.
In ogni caso, il nuovo regolamento regionale n. 8/2015 dispone la necessità di una semplice comunicazione (semplice informativa, non una SCIA) circa l’effettuazione di locazioni turistiche. Si veda l’art. 2, comma 3:
Per favorire la sicurezza sul territorio regionale e contrastare forme irregolari di ospitalità a danno della qualità dell'offerta turistica, i soggetti titolari di strutture diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 1 che offrono ospitalità in appartamenti privati locati per fini turistici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) o coloro che esercitano altre forme di ospitalità attraverso canali on line di promo commercializzazione, trasmettono al Comune competente e all'Agenzia di cui al comma 1, idonea comunicazione sull'ospitalità offerta utilizzando l'apposita modulistica on line predisposta dal Comune stesso.
Le dimensioni delle strutture ricettive extra alberghiere sono disciplinate dal regolamento regionale (dimensioni stanze ecc.). Per il resto si applica il DM 05/07/1975 sulle caratteristiche (metrature ecc.) delle civili abitazioni.
Per le altre questioni si rimanda al regolamento regionale. La residenza potrebbe essere anche mantenuta a certe condizioni. Per esempio, la norma dispone che il soggetto titolare dell'attività di B&B, ha l'obbligo di residenza e di domicilio nella struttura e deve riservarsi una camera da letto all'interno della stessa.
Canone RAI: pagamento unico per i bed and breakfast
I contribuenti titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A. È questo uno dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria nelle FAQ aggiornate pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-indirette/quotidiano/2016/04/27/canone-rai-pagamento-unico-per-i-bed-and-breakfast
Approfondimenti sul Canone Rai:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=144.0