MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 dicembre 2015
[color=red][b]Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. (15A09672) [/b][/color]
(GU n.300 del 28-12-2015)
Il CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni, gli
enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un
sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi
e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e
metodologie comuni;
Visto il comma 3, dell'articolo 18-bis, del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli enti locali ed
i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli
indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al
bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;
Visto il Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di
bilancio tra gli strumenti di programmazione delle regioni e delle
province autonome e degli enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
settembre 2014, recante i criteri per la definizione degli schemi e
delle modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi
alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e
dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il comma 1, dell'articolo 9, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014, il quale
prevede che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore
annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di
beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di
tempestivita' dei pagamenti»;
Visto il comma 4, dell'articolo 18-bis, del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune
di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed
organismi strumentali e' definito con decreto del Ministero
dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione
contabile degli enti territoriali e che l'adozione del Piano e'
obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del
relativo decreto.
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 25 novembre 2015;
Decreta:
Articolo unico
Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali
e dei loro organismi ed enti strumentali
1. Gli enti locali adottano il «Piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio» di cui all'articolo 18-bis, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui
all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo
gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della
gestione.
2. Gli organismi e gli enti strumentali degli enti locali in
contabilita' finanziaria adottano il Piano di cui al comma 1 secondo
gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di
previsione e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con
riferimento al rendiconto della gestione.
3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano
il Piano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.
4. Il Piano e' pubblicato sul sito internet istituzionale
dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e
merito», accessibile dalla pagina principale.
5. Gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano
il Piano a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione
riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di
previsione 2017-2019.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2015
Il capo dipartimento: Belgiorno