Buongiorno a tutti,
chiedo aiuto perché ritengo di non riuscire a comprendere la D.G.R. 103-12937/2009, che ha disciplinato l'obbligo formativo periodico rivolto agli operatori del comparto della somministrazione al pubblico alimenti e bevande. Per spiegarmi meglio farò un esempio.
Un soggetto titolare di impresa commerciale in attività nel triennio 01/03/2013 - 01/03/2016, che ha acquisito la qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di SAB, pratica professionale due anni negli ultimi cinque, in data successiva al 01/03/2013 ha l'obbligo di frequentare il corso di formazione entro il 01/03/2016? Se si perché?
Inoltre, se costui, furbescamente, prima della conclusione del triennio in corso (29/02/2016) variasse il delegato alla somministrazione ( cioè sostituisse se stesso con altro soggetto ) al quale viene riconosciuto il requisito professionale in data [u][b]04/01/2016[/b][/u], ex art. 71, comma 6, lett. b) D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. poiché dipendente qualificato dell'impresa in parola o di altra impresa del comparto alimentare, anche quest'ultimo sarebbe, comunque, tenuto a svolgere il corso di formazione entro il termine del [u][b]29/02/2016[/b][/u]?
Nella sostanza qual è la regola per determinare chi e quando deve frequentare il corso di aggiornamento periodico per esercizi in attività nei vari triennii? La nota della Regione che allego, si riferisce unicamente a casistiche relative al 2010 e quindi ho parecchia confusione non riuscendo ad estrapolare il principio su cui si fonda.
Grazie per la cortese attenzione
Buongiorno a tutti,
chiedo aiuto perché ritengo di non riuscire a comprendere la D.G.R. 103-12937/2009, che ha disciplinato l'obbligo formativo periodico rivolto agli operatori del comparto della somministrazione al pubblico alimenti e bevande. Per spiegarmi meglio farò un esempio.
Un soggetto titolare di impresa commerciale in attività nel triennio 01/03/2013 - 01/03/2016, che ha acquisito la qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di SAB, pratica professionale due anni negli ultimi cinque, in data successiva al 01/03/2013 ha l'obbligo di frequentare il corso di formazione entro il 01/03/2016? Se si perché?
Inoltre, se costui, furbescamente, prima della conclusione del triennio in corso (29/02/2016) variasse il delegato alla somministrazione ( cioè sostituisse se stesso con altro soggetto ) al quale viene riconosciuto il requisito professionale in data [u][b]04/01/2016[/b][/u], ex art. 71, comma 6, lett. b) D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. poiché dipendente qualificato dell'impresa in parola o di altra impresa del comparto alimentare, anche quest'ultimo sarebbe, comunque, tenuto a svolgere il corso di formazione entro il termine del [u][b]29/02/2016[/b][/u]?
Nella sostanza qual è la regola per determinare chi e quando deve frequentare il corso di aggiornamento periodico per esercizi in attività nei vari triennii? La nota della Regione che allego, si riferisce unicamente a casistiche relative al 2010 e quindi ho parecchia confusione non riuscendo ad estrapolare il principio su cui si fonda.
Grazie per la cortese attenzione
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La norma sulla formazione obbligatoria è relativa NON al requisito professionale della somministrazione (art. 71 dlgs 59/2010) ma a quello IGIENICO-SANITARIO (HACCP).
Quindi l'eventuale mancato aggiornamento non fa perdere il requisito professionale.
Inoltre un soggetto ben potrebbe variare, alla scadenza dell'obbligo, il preposto per evitare l'aggiornamento obbligatorio (fermo restando l'obbligo di far frequentare al delegato il relativo corso, se non svolto).
Inoltre appare dubbia l'estensione di tale obbligo a:
1) soggetti che vantano requisiti maturati in altri contesti regionali
2) soggetti che vantano requisiti maturati in altri contesti nazionali nella UE
Ciao Simone,
per prima cosa, anche se con ritardo, ti faccio i miei migliori auguri per un felice anno nuovo.
Successivamente, forse non mi sono spiegato bene o, più probabilmente, non riesco a capire quello che tu mi hai comunicato, ma la D.G.R. (Regione Piemonte) n. 103-12937 del 21/12/2009, parla espressamente di corsi di formazione periodica da effettuarsi con riferimento alla data di acquisizione della idoneità professionale allo svolgimento dell'attività di specie. A tal riguardo, ti invio quest'altra nota della Regione Piemonte, nel contesto della quale si parla espressamente di [i]"formazione obbligatoria di aggiornamento rivolta ai titolari di esercizio in attività o loro delegati nel comparto della somministrazione alimenti e bevande[/i]".
Inoltre se detta formazione non viene effettuata nel triennio di attività previsto, oltre alla sanzione pecuniaria, c'è la sospensione della autorizzazione fino a che persiste l'inadempimento.
Non è così? :'(
Un carissimo saluto
Beppe
Ciao Simone,
per prima cosa, anche se con ritardo, ti faccio i miei migliori auguri per un felice anno nuovo.
Successivamente, forse non mi sono spiegato bene o, più probabilmente, non riesco a capire quello che tu mi hai comunicato, ma la D.G.R. (Regione Piemonte) n. 103-12937 del 21/12/2009, parla espressamente di corsi di formazione periodica da effettuarsi con riferimento alla data di acquisizione della idoneità professionale allo svolgimento dell'attività di specie. A tal riguardo, ti invio quest'altra nota della Regione Piemonte, nel contesto della quale si parla espressamente di [i]"formazione obbligatoria di aggiornamento rivolta ai titolari di esercizio in attività o loro delegati nel comparto della somministrazione alimenti e bevande[/i]".
Inoltre se detta formazione non viene effettuata nel triennio di attività previsto, oltre alla sanzione pecuniaria, c'è la sospensione della autorizzazione fino a che persiste l'inadempimento.
Non è così? :'(
Un carissimo saluto
Beppe
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Ciao, ti sei spiegato benissimo ma confermo che:
1) solo lo Stato detta i requisiti professionali abilitanti e questi sono quelli dell'art. 71 del dlgs 59/2010
2) l'aggiornamento vale solo per le attività in essere che non abbiamo ALTRI REQUISITI (diversi da quelli dell'art. 71)
3) l'aggiornamento obbligatorio non può determinare effetti ostativi (revoca compresa) e pertanto la normativa regionale deve intendersi superata dal dlgs 59/2010 (che prevale).
In questo senso leggo la nota della REGIONE PIEMONTE:
Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it
Data 21.05.2014
Protocollo 5919/DB1607
Classificazione 009.010.020
Oggetto: quesito inerente l’obbligo della formazione obbligatoria di aggiornamento
triennale per attività di somministrazione di alimenti e bevande.
In riferimento alla richiesta pervenuta via mail in data 6 maggio 2014 (prot. n. 5111/DB1607) con
la quale si richiede quando sorge l’obbligo della formazione di aggiornamento triennale per
l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e se detto obbligo deve essere assolto prima
dell’inizio dell’attività, si specifica quanto segue:
i requisiti per l’apertura di un esercizio di somministrazione sono stabiliti dall’art. 71, comma 6 del
D.Lgs. n. 59/2010, che disciplina la materia dei requisiti professionali per l’esercizio delle attività di
vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto, verificato di
essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, non è necessario alcun
aggiornamento professionale per poter avviare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il corso di formazione obbligatoria, per ciascun triennio, di cui all’art. 5 comma 3 della l.r. n. 38 del
29 dicembre 2006, rivolto ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati, nel comparto della
somministrazione di alimenti e bevande e disciplinato con D.G.R. n. 103-12937 del 21 dicembre
2009, è finalizzato ad incentivare la riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli
operatori in attività. La frequenza dovrà avvenire nel corso del triennio decorrente dal 1 marzo
2013. La durata complessiva del corso non deve essere inferiore alle 16 ore. Nel caso di
subingresso negli ultimi mesi di scadenza del triennio, l’interessato dovrà frequentare il corso nel
primo anno del triennio successivo.
Vedi le varie note:
http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/requisitiProfessionali/raccoltaRequisitiProf.pdf
Mi inserisco nel post per segnalare che la disciplina del corso di formazione professionale obbligatoria per gli esercenti la somministrazione alimenti e bevande è ora contenuta nella [b]D.G.R. Piemonte n. 25-1952 del 31/7/2015 [/b]che revoca e sostituisce la D.G.R. n. 103-12937 del 21/12/2009.
Al paragrafo 8 dell'allegato A alla DGR sono contenute disposizioni sulla validità temporale e la decorrenza del triennio di formazione, che però a mio avviso non chiariscono tutti i dubbi ed in particolare il quesito proposto dall'utente BEPPE56. ::)
Peraltro i titolari in attività potrebbero ricorrere all'espediente di sostituire a più riprese il delegato alla somministrazione, in modo da non dover ottemperare all'obbligo del corso triennale, o ancora durante il triennio possono avvenire svariati subingressi nella gestione o nella proprietà di ciascun esercizio in modo tale da non riuscire ad identificare il soggetto tenuto al corso di formazione obbligatoria.... :-\
Sarebbe opportuno che la Regione Piemonte chiarisse questi dubbi.
Dimenticavo di inserire il link della D.G.R. : ;) http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/31/attach/dgr_01951_180_31072015.pdf
riferimento id:31160Ciao Simone e ciao Kristelle,
non prendetevela se sono particolarmente duro di comprendonio ma, purtroppo, ho difficoltà non indifferenti a comprendere la sostanze delle norme.
Kristelle, correggimi se sbaglio, ma la D.G.R. da te citata, se bene ho compreso, è quella relativa alla formazione professionale per accedere alla attività, mentre quella a cui mi riferisco io verrà sostituita da altra che entrerà in vigore unicamente dal prossimo marzo, e che allego.
Simone, picchia duro per farmi entrare i principi fondamentali del diritto, sono concorde con te che i requisiti professionali sono materia esclusiva dello Stato; tuttavia, la Regione Piemonte ha stabilito con l'attuale D.G.R. che chi non frequenta i corsi di aggiornamento triennale è soggetto, nell'immediato, alla sanzione amministrativa pecuniaria, e conseguentemente alla diffida di ottemperare a quanto omesso nel termine di 60 giorni, pena la sospensione dell'attività fino a che perdura l'inadempimento.
Ora, io mi chiedo: "ma se il soggetto raggiunto da un provvedimento di sospensione dell'attività non ottempera al dato normativo, decorso il termine di 12 mesi ( vado a mente ) dalla sospensione stessa, non dobbiamo procedere a dichiararlo decaduto dal diritto di esercitare l'attività di specie?
Grazie ad entrambi per il confronto che mi accordate.
Beppe
Inoltre, considerato che la Regione ha richiesto un controllo sulla puntuale
effettuazione del coso di aggiornamento professionale da parte dei soggetti ad esso tenuti,
tenuto altresì in debito conto che il personale è carente e quindi difficilmente riuscirà ad ottemperare
alle incombenze ad esso demandate, io avrei pensato di inviare a tutte le imprese esercenti attività
di somministrazione la richiesta che vi accludo alla presente.
Sarei grato ad entrambi, se mi esprimerete la vostra opinione i merito, ovvero commetto un abuso
richiedendo agli esercenti di farmi avere un copia dell'attestato :-[
Vi auguro una buona serata, e spero non mancheremo di risentirci.
Beppe
Saluto BEPPE56 e mi scuso per avergli linkato la D.G.R. sbagliata... :-X
Per quanto riguarda i quesiti da lui posti, provo a dare qualche risposta.
- La prassi di chiedere agli esercenti la copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale obbligatoria mi sembra abbastanza comune, specie nelle piccole realtà locali caratterizzate da scarsità del personale preposto ai controlli. Anche nel ns. comune abbiamo optato per richiedere agli esercenti l'attestato di partecipazione, operazione effettuata poco tempo dopo la scadenza del triennio 2010-2013.
- La sanzione per il mancato svolgimento del corso è di 150,00 € (1/3 del massimo) e la sospensione dell'attività fino a quando non si è ottemperato all'obbligo di formazione professionale, per cui se l'esercente ma se il soggetto raggiunto da un provvedimento di sospensione dell'attività non ottempera al dato normativo, decorso il termine di 12 mesi dalla sospensione stessa, si può procedere a dichiararlo decaduto dal diritto di esercitare l'attività di specie.
- In base alla D.G.R. 31/7/2015 n. 25-1952 , che però produce effetti dal 1/3/2016 (!) [b]nel caso di conseguimento del requisito successivamente all’1/03/2013 e di avvio dell'attività o di subingresso nell’attività nel periodo compreso tra l’1/03/2013 e l’1/03/2016, l'obbligo formativo dovrà essere adempiuto nel triennio successivo e perciò dall’1/03/2016 all’1/03/2019.[/b]
- Riguardo alla possibilità che l'esercente operi un furbesco cambio del delegato alla somministrazione, cercherò di contattare la Regione per avere una risposta ;)
Un cordialissimo saluto a te, kristelle
ed un sincero grazie per la tua spiegazione.
Il problema che mi sono posto, ovvero quello di richiedere una copia dell'attestato di frequenza del corso di aggiornamento,
è correlato al fatto che, ai sensi della n. 183/2011, la P.A. non può richiedere e, tanto meno, accettare certificazioni utilizzabili verso la P.A. stessa o verso i gestori di pubblici servizi. Se detto precetto viene trasgredito, si incorre nella violazione dei doveri d’ufficio.
Di converso, come giustamente ha fatto rilevare lei, nelle realtà minori la suddetta pratica è invalsa, proprio a causa di carenza di personale che effettui la vigilanza. Ma come se ne esce, senza caricarci di ulteriore lavoro? Procedendo in questa prassi illegittima, varrebbe, per salvaguardarci dall'applicazioni di eventuali sanzioni disciplinari, l'accampare la scriminante della carenza di personale per l'effettuazione dei controlli richiesti dalla Regione?
Buon fine settimana, e a risentirci
Mi inserisco solo per alcune precisazioni, che dirò in modo brutale:
1) il fine non giustifica i mezzi. NON si chiedono all'interessato documenti in possesso della PA nè certificati ottenibili autonomamente
2) non si aggrava il procedimento
3) se non si ha personale per la vigilanza si fanno i controlli a CAMPIONE invece che chiedere la produzione di documenti
4) la produzione di documenti è INUTILE e spiego. Se io autocertifico dimostro che ho i requisiti alla data di presentazione della scia/istanza. SE ALLEGO UN DOCUMENTO questo non attesta che ho i requisiti a quella data ma che li avevo alla data dell'attestato. QUINDI sono comunque costretto a verificare l'ATTUALITA' del requisito. QUINDI mi raddoppia il lavoro. INOLTRE ho l'obbligo di controllare a tappeto (mentre nell'autocertificazione no).
ERGO:
SOLO AUTOCERTIFICAZIONI E CONTROLLI SUCCESSIVI perchè ricordo:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
Articolo 73 (R) - Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione
[color=red][b]1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi. [/b][/color]