Data: 2012-01-02 16:14:58

cessione fabbricato

ciao,
vi risulta ancora necessaria la comunicazione di cessione di fabbricato per le cessioni delle disponibilità (locazione, comodato) degli stabili di natura commerciale?
grazie
a.

riferimento id:3116

Data: 2012-01-02 19:46:52

Re:cessione fabbricato

Comunicazioni e richieste
Cessione di fabbricato
Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo
superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare
all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell’immobile (c), la sua esatta
ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente
deve richiedere al cessionario (d).
a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o
privata)
ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di
un fabbricato o parte di esso, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o,
ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome
proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante
legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identità del cessionario deve essere
obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il
modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità,
neppure l’eventuale conoscenza personale.
b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza
dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell’immobile, e non
del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve
avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità
al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
c. [color=red]Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque
uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in
costruzione.[/color]
d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica
Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo.
La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di
r i t o r n o .

riferimento id:3116

Data: 2012-04-02 18:33:24

Re:cessione fabbricato

Si segnala
http://www.immobili24.ilsole24ore.com/Esploso.aspx?iddoc=12537621&doctype=11

http://www.lineaamica.gov.it/risposte/risposta/1954/Comunicazione-di-cessione-di-fabbricato-all-autorita-di-Pubblica-Sicurezza-.html

*************************

Nota 31 maggio 2011, n. 557/LEG/010.418.6 (1).
        Comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza della  cessione di fabbricato a seguito della registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile, ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla L. 18 maggio 1978, n. 191. Problematiche applicative.         

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale.


                               
                                 
Alle                                                 
Questure                                           
                                                   
Loro sedi                                         


                 



L’articolo 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23,  recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell’introdurre la cosidetta “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3,  ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l’altro, l’obbligo della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall’articolo 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla L. 18 maggio 1978, n. 191.     
Più recentemente, l’articolo 5, commi uno, lettera d), e 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70,  recante “Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”,  ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto  riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.     
Premesso che sono in corso iniziative volte a definire gli effetti delle richiamate previsioni, anche ai fini dell’acquisizione da parte delle autorità locali di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle predette locazioni e vendite, si rappresenta che a decorrere dal 7 aprile u.s., data di entrata in vigore  del richiamato D.Lgs. n. 23 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di locazione registrati - e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 70 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati - nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione ai sensi del richiamato articolo 12, primo comma, del D.L. n. 59 del 1978, convertito dalla L. n. 191 del 1978 - che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita - non trova applicazione la disposizione di cui al quarto comma dello stesso
articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo.     
Ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3  del D.L. n. 23 del 2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni.     
Con riserva di comunicare aggiornati elementi informativi in merito alla problematica in argomento, si prega di voler dare opportuna diffusione del contenuto della presente nota, con specifico riferimento anche alle autorità locali di pubblica sicurezza ed ai sindaci della rispettiva provincia.   



D.L. 21 marzo 1978, n. 59, art. 12
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 5

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