Data: 2016-01-04 12:54:28

Termini iscrizione a ruolo sanzioni codice della strada non pagate

Egregio Dottore, mi stanno giungendo dal giudice di pace, ricorsi di alcuni avvocati che hanno impugnato le cartelle esattoriale emesse dal mio Ufficio.
Si tratta di sanzioni del 2012 o 2013 che sono state notificater di recente.
Gli stessi contestano il fato che il ruolo deve essere fatto entro il 31 dicembre dell'anno successivo (ad esempio multa del 2012 ruolo entro il 31 dicembre 2013).
Io invece ho visto che l'art. 209 CdS parla di 5 anni per il recupero del credito.
Come stanno le cose?
Se effettivamente hanno ragione gli avvocati ho paura che molte cartelle esattoriale saranno annullate. In questo caso come dovrò procedere per il recupero del credito?

riferimento id:31158

Data: 2016-01-04 13:57:23

Re:Termini iscrizione a ruolo sanzioni codice della strada non pagate


Egregio Dottore, mi stanno giungendo dal giudice di pace, ricorsi di alcuni avvocati che hanno impugnato le cartelle esattoriale emesse dal mio Ufficio.
Si tratta di sanzioni del 2012 o 2013 che sono state notificater di recente.
Gli stessi contestano il fato che il ruolo deve essere fatto entro il 31 dicembre dell'anno successivo (ad esempio multa del 2012 ruolo entro il 31 dicembre 2013).
Io invece ho visto che l'art. 209 CdS parla di 5 anni per il recupero del credito.
Come stanno le cose?
Se effettivamente hanno ragione gli avvocati ho paura che molte cartelle esattoriale saranno annullate. In questo caso come dovrò procedere per il recupero del credito?
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Un conto è la prescrizione dell'illecito (5 anni dalla commissione del fatto), altra la gestione del credito.
L'Ente ha 5 anni per adottare ordinanza ingiunzione.
Una volta adottata nasce un CREDITO che l'ente dovrà riscuotere entro 30 giorni, decorsi i quali potrà procedere in via esecutiva.
Il credito soggiace alla prescrizione quinquennale dalla scadenza del trentesimo giorno dalla notifica dell'ordinanza.

Ciò detto, quanto alla iscrizione a ruolo gli avvocati fanno sicuramente riferimento alla disciplina del truolo dei tributi locali.
In realtà, anche per essi, si ritiene tacitamente abrogato il termine annuale di decadenza previsto per l’iscrizione a ruolo dall’articolo 72 del Decreto Legislativo n. 507/93.
Tale abrogazione ha effetto dal 1 gennaio 2007, per effetto della entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Successivamente al 1 gennaio 2007, non rileva la data dell’iscrizione a ruolo.



****************
D.Lgs. 15/11/1993, n. 507
Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.
Art. 72 Riscossione (211)
In vigore dal 1 gennaio 1999
1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997 (209) .
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre (212) .
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13 , 18, primo e terzo comma , 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23 , 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27 , 28, 29 , 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni (210) .
(209) Comma corretto da Comunicato pubblicato nella G.U. 31 dicembre 1993, n. 306, modificato dall'art. 2, comma 4, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5 e, successivamente, dall'art. 31, comma 24, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
(210) La Corte costituzionale, con sentenza 15-30 dicembre 1999, n. 464 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2000, n. 1, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(211) L'art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, con la decorrenza ivi indicata.
(212) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

****************

L. 27/12/2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
1.179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, letterab), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

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Data: 2016-01-04 18:29:33

Re:Termini iscrizione a ruolo sanzioni codice della strada non pagate

Grazie di cuore.
Quindi l'affermazione di tali avvocati è errata.
Grazie ancora di cuore.

riferimento id:31158

Data: 2016-01-05 08:01:50

Re:Termini iscrizione a ruolo sanzioni codice della strada non pagate

Scusi dottore,
non è per caso ha qualche riferimento giurisprudenziale da inserire nella memoria difensiva?
Grazie

riferimento id:31158

Data: 2016-01-05 19:16:48

Re:Termini iscrizione a ruolo sanzioni codice della strada non pagate


Scusi dottore,
non è per caso ha qualche riferimento giurisprudenziale da inserire nella memoria difensiva?
Grazie
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