TAR Veneto Sez. III sent. 1046 del 15 ottobre 2015
Rifiuti.Potestà di rettifica d’ufficio delle autorizzazioni in essere
Al comma 12 dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 è stabilito: "Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990". Infatti la potestà di rettifica d’ufficio delle autorizzazioni in essere, che quindi si distingue da quella attuabile, ordinariamente, in sede di rinnovo dei titoli, è ex lege subordinata a due condizioni: a) Il decorso di almeno un quinquennio dal rilascio del titolo oggetto di modifica; b) La verifica della sussistenza di "condizioni di criticità ambientale" tali da giustificare l'intervento "anticipato" dell'Autorità preposta.
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