2 gennaio 2012
Le nuove disposizioni, in vigore da oggi, prevedono finalmente una completa decertificazione e semplificazione nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati per l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti, stabilendo la produzione da parte degli interessati delle sole dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
Le nuove previsioni non fanno altro che mettere in pratica quanto già delineato nel D.P.R. 445/2000, in forza del quale le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.
Tali disposizioni devono essere osservate dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l’utenza.
L’introduzione di questa nuova normativa avrà sicuramente l’effetto di decongestionare il lavoro degli uffici dediti ai servizi all’utenza e l’eliminazione delle code agli sportelli.
Ecco in sintesi le principali novità introdotte:
a) le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Da oggi le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’art. 74, comma 2, lett. a), del D.P.R. 445/2000;
b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, da oggi, siano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura. Il rilascio di certificati, provi di tale dicitura, costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell’art. 74, del D.P.R. 445/2000, introdotta dall’art. 15 della L. n. 183/2011;
c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti;
d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio responsabile, devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;
e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.
Per approfondimenti vi invito a leggere gli allegati.