Parere 28 dicembre 2015 (Prot. n. 283970) - Sede dell’impresa individuale
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 064705/5332-5304 – fax 0647055338 06483691
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
gianmarco.spano@mise.gov.it
www.mise.gov.it
Prot. n. 283970 del 28/12/2015
…OMISSIS… & C. SAS
omissis
e, per conoscenza,
ALL’UNIONCAMERE
All. : 1
OGGETTO: Sede dell’impresa individuale - Richiesta chiarimenti.
____________________________________________
Con messaggio di posta elettronica ordinaria del 13/10/2015, la S.V. espone quanto
segue:
<<Sono un intermediario che si occupa di pratiche telematiche Registro Imprese. Avrei un dubbio
riguardo l’iscrizione di un’impresa individuale. L’impresa in questione ha sede nel comune di
Lunamatrona (provincia del Medio Campidano), così come dichiarato anche all’Agenzia delle
entrate, ma ha iniziato l’attività presso un’unità locale posta in diversa provincia. Può detta impresa
individuale mantenere la sede nel comune sopra indicato ?>>.
L’avviso di questa Direzione generale, circa la problematica sottoposta, è che non
sussistano controindicazioni a procedere nel senso prospettato da codesto Intermediario.
Nell’intendimento del legislatore del codice civile del 1942, infatti, la sede
dell’impresa è <<il centro dell’attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell’impresa e di
coordinamento dei fattori produttivi>> (si veda, al riguardo, il parere della Scrivente prot. n. 5095
del 14/01/2013, all. 1, le cui indicazioni devono intendersi qui integralmente richiamate).
La sede dell’impresa non coincide, pertanto, necessariamente, con il luogo in cui
avviene lo scambio o la produzione di beni o servizi ma, piuttosto, con il luogo dove viene svolta
l’attività di organizzazione dei fattori produttivi (capitale, lavoro) volta all’ottenimento di un
prodotto idoneo a soddisfare i bisogni dei consumatori.
Tale <<centro>> potrà, in molti casi, coincidere con il luogo in cui concretamente
viene svolta l’attività produttiva, di scambio, ecc.; ma ciò non è obbligatorio: l’imprenditore potrà,
ad esempio per esigenze organizzative, avere la necessità (oppure, ritenere opportuno) di collocare
la propria sede in un luogo non coincidente con quello in cui viene concretamente svolta l’attività di
produzione o di scambio (tipico il caso delle imprese che indicano la propria sede presso lo studio
professionale che ne cura gli adempimenti amministrativi, fiscali, ecc.); e nulla vieta che tali luoghi
siano posti in province diverse (rientrando nella competenza, pertanto, di uffici del registro delle
imprese diversi).
Ovviamente, in tale ultimo caso, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla
disciplina in materia di pubblicità legale d’impresa il titolare dell’impresa in questione sarà tenuto
sia ad iscrivere la sede “principale” presso l’ufficio del registro delle imprese della competente
camera di commercio, sia a denunciare l’avvio dell’attività presso una diversa localizzazione (posta,
nella fattispecie, come detto, in una diversa provincia).
Se, poi, come nel caso sottoposto, la sede risulta “inattiva” nel momento in cui si
denuncia l’avvio dell’attività presso l’unità locale (l’avvio dell’attività presso l’unità locale
costituisce, cioè, anche l’avvio dell’attività dell’impresa nel suo complesso), dovrà procedersi
all’apposita comunicazione nei confronti del registro delle imprese competente per la sede, volta a
dichiarare, tra l’altro, la data di inizio dell’attività dell’impresa (nel suo complesso) e l’attività
prevalente dell’impresa (sempre nel suo complesso), secondo quanto previsto dalle istruzioni per la
compilazione della modulistica registro imprese/REA di cui alla circolare ministeriale n. 3668/C del
27/02/2014, paragrafo 11 delle “Istruzioni generali”, nonché paragrafo 9 delle istruzioni relative al
modulo I2, qui di seguito riprodotte per comodità di consultazione:
<<11/ DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
[ ... ] Qualora l’inizio/variazione/cessazione di attività esercitata nella localizzazione (unità
locale/sede secondaria) comporti l’inizio/variazione/cessazione dell’attività prevalente dell’impresa,
presso il R.I. competente per la sede legale, va presentato il modulo S5 (per le società/soggetti
collettivi) e I2 (per le imprese individuali), con l’aggiornamento della descrizione dell’attività
prevalente dell’impresa [ ... ].
9/ ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’IMPRESA
Questo riquadro va compilato se, a seguito delle variazioni indicate nei riquadri 7 o 7B di questo
modulo I2, oppure di quelle indicate ai quadri A4 o C4 del modulo UL, è variata l’attività
prevalente esercitata dall’impresa, sia presso la sede che presso eventuali localizzazioni, rispetto a
quella precedentemente denunciata.
Per l’individuazione dell’attività prevalente si avrà riguardo in via generale al criterio del volume
d’affari.
Deve essere indicata la nuova attività prevalente (e una soltanto) fra tutte quelle effettivamente
esercitate dall’impresa, nonché la data in cui la variazione è avvenuta.
Si vedano anche le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI GENERALI PER LA
COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI al paragrafo 11 [ ... ]>>.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.673
http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2033889-parere-28-dicembre-2015-prot-n-283970-sede-dell-impresa-individuale