Circolare 22 dicembre 2015 n. 3684/C - Magazzini generali. Approvazione modulistica per inizio attività, modifica e cessazione
CIRCOLARE N. 3684/C
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI
Roma 22 dicembre 2015, prot. 280158
e per conoscenza:
UNIONCAMERE
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata
unioncamere@cert.legalmail.it
ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata
tagliacarne@legalmail.it
Oggetto: Magazzini generali. Approvazione modulistica per inizio attività modifica e
cessazione.
La disciplina relativa ai magazzini generali è stata profondamente modificata dall’art. 18 del
decreto legislativo n. 147 del 2012 (correttivo del decreto 59 del 2010, recepimento della direttiva
servizi).
La norma sopra citata ha dettato le nuove regole per la presentazione delle istanze per l’avvio di
una nuova attività, la modifica della stessa e la cessazione.
Coerentemente col criterio ispiratore del decreto 59 del 2010, le istanze sono state ricondotte
all’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge 241 del 1990,
con immediato avvio dell’attività.
Il legislatore, nel rispetto della previsione di cui all’art. 25, comma 3 del decreto 59, prevede che
la SCIA, sia trasmessa, contestualmente alla comunicazione unica, all’ufficio del registro delle imprese
della CCIAA competente per territorio, che immediatamente lo trasmette al SUAP e per il tramite di
questo allo scrivente Ministero, che è chiamato alla verifica dei requisiti.
Ne consegue pertanto che ogni segnalazione relativa all’avvio, modifica o cessazione dell’attività
di magazzino generale, sarà trasmessa unicamente attraverso la summenzionata procedura e lo scrivente
ufficio non potrà accettare SCIA ad esso immediatamente trasmesse, attivando la procedura prevista
dall’art. 4, comma 2, cpv. finale, del DPR 160/2010.
La allegata modulistica riguarda l'intera vita della attività dei magazzini generali, sia in sede
costitutiva, sia in sede modificativa sia in sede di cessazione dell'attività.
Si procede pertanto all'analisi del contenuto della modulistica.
In primo luogo si evidenzia che la prima parte, relativa all'anagrafica del legale rappresentante della
società, deve essere compilata in ogni ipotesi di presentazione della SCIA. E' solo il caso di
segnalare che la modulistica fa riferimento al legale rappresentante, dovendosi però intendere anche
il titolare dell'impresa individuale, nell'ipotesi, non esclusa dalla norma, ma invero piuttosto
inusitata. Le dichiarazioni del legale rappresentante, sono rese a norma degli artt. 46, pro se, e 47,
comma 2, per gli eventuali altri soggetti coinvolti, del DPR 445/00, con le relative responsabilità
(anche penali) dettate dall'art. 76 del ridetto DPR e dall'art. 19, comma 6, della legge 241/90,
vertendosi in materia di SCIA.
Trattandosi di attività soggetta a regolamentazione, a norma degli artt. 76, 85 e 86 del codice
antimafia, in sede di inizio attività, dovrà essere acclusa alla modulistica, la autocertificazione della
dichiarazione dell'insussistenza delle cause ostative previste dal decreto legislativo 159/2011, per i
soggetti e secondo le modalità ivi contemplate.
Procedendosi con l'analisi:
- l'avvio dell'attività prevede l'enunciazione dei requisiti previsti esplicitamente dalla
disciplina di settore.
Si richiama in particolare la necessità delle indicazioni relative al regolamento interno ed
alle planimetrie, che dovranno essere allegate a pena di irrecivibilità in formato PDF/A o
avanzato, che garantisca l'immodificabilità dei file.
- La disciplina, pur emendata dal decreto legislativo 147 del 2012, continua a far riferimento,
avuto riguardo alla consistenza immobiliare del magazzeno, alla perizia vistata dal genio
civile. Come noto gli uffici del genio civile sono stati soppressi e le relative funzioni sono
state attribuite alle regioni. Queste a loro volta hanno proceduto in maniera differenziata al
conferimento della funzione agli enti locali minori, ovvero all'attribuzione in convenzione a
professionisti, ovvero ancora all'accentramento della funzione stessa in capo all'ente
regionale. Qualunque sia la scelta operata dalla regione è necessario che sia rispettato
l'obbligo previsto dalla legge con l'apposizione del visto secondo le regole stabilite dalla
regione stessa.
Si richiama infine l'obbligo del versamento della cauzione prevista dalla norma, a favore dei
creditori, dei terzi e dell'erario. Il Ministero sta predisponendo l'algoritmo per la misurazione
e la definizione, in base ad indicatori oggettivamente valutabili, del quantum della cauzione.
Nelle more resta in vigore la cauzione fissata provvisoriamente (con la circolare 3679/C del
1.4.2015) in euro 25823,00, per cui sino ad emanazione delle nuove indicazioni, il relativo
campo deve essere compilato con riferimento alla suddetta somma.
Nei primi mesi del 2016, con la definizione dell'algoritmo, anche i magazzini in esercizio
saranno chiamati all'adeguamento della cauzione ai valori previsti dal DPR 9 luglio 2010, n.
137. Gli stessi criteri verranno applicati anche ai magazzini di nuova costituzione.
- modifica dell'attività di magazzino generale. Qualunque modifica è soggetta a SCIA da
presentarsi secondo le regole sopra individuate. La modulistica propone tre sostanziali
tipologie di modifiche: soggettive, oggettive e minimali.
Delle prime fanno parte le modifiche dell'impresa che hanno rilevanza sull'attività, quali le
operazioni straordinarie (fusione scissione e trasformazione), quelle relative alla
denominazione, al capitale sociale... A seconda del tipo di modifica, la modulistica indica i
relativi adempimenti connessi.
Tra le modifiche oggettive rientrano quelle relative alla consistenza immobiliare del
magazzino, sia per la parte coperta che scoperta. A tali modifiche conseguono
necessariamente gli adempimenti relativi alla cartografia (planimetria e visto della perizia)
come espressamente richiesto dalla norma.
Riguardo alle modifiche minimali, cambio dell'indirizzo... si è in presenza di mera
comunicazione, necessaria al SUAP a garantire la perfetta adesione delle risultanze
documentali alla realtà, anche e soprattutto ai fini dell'implementazione del fascicolo
elettronico dell'impresa.
- cessazione dell'attività: la comunicazione di cessazione d'attività segue le medesime regole
procedurali e da essa dipende, nel rispetto della disciplina di legge, la liberazione della
cauzione.
E' solo il caso di ricordare che la liberazione della cauzione, pronunziata dal Ministero,
destinatario della cauzione, deve essere preceduta dalla pubblicazione sul sito camerale della
richiesta per almeno quaranta giorni, onde consentire ai creditori il diritto d'opposizione.
Trascorsi i 40 giorni, la CCIAA notizierà il Ministero della mancata opposizione e questo
procederà alla liberazione.
Ad ogni segnalazione consegue la pubblicazione sul sito del MiSE. Del tutto sarà prodotto al SUAP
competente per territorio duplicato informatico, ai fini della implementazione del fascicolo di
impresa del singolo magazzino.
La presente circolare e la allegata modulistica sono pubblicate sul sito del Ministero a norma
dell'art. 6, comma 1, lett. b), del DL 70/2011, trasmesse al portale impresainungiorno, per la
pubblicazione nel portale a norma dell'art. 4, comma 1, dell'allegato tecnico al DPR 160/2011, ed
alle CCIAA per la pubblicità prevista dal ridetto dl 70/2011.
Si invitano codeste Camere a voler dare notizia della circolare alle associazioni di categoria dei
magazzini generali operanti nel proprio territorio di competenza ed ai SUAP non in delega o in
convenzione o comunque utilizzanti il portale impresainungiorno ed alle agenzie per le imprese
operanti nel territorio.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
Si allega:
- fac-simile del modello di segnalazione certificata di inizio attività.
http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2033855-circolare-22-dicembre-2015-n-3684-c-magazzini-generali-approvazione-modulistica-per-inizio-attivita-modifica-e-cessazione