Data: 2015-12-31 17:33:34

Circolare 22 dicembre 2015 - Diritti amministrativi dovuti dagli operatori di re

Circolare 22 dicembre 2015 - Diritti amministrativi dovuti dagli operatori di rete televisiva e contributi annui per i collegamenti in ponte radio

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica,
di Radiodiffusione e Postali

CIRCOLARE ESPLICATIVA
Oggetto: Diritti amministrativi dovuti dagli operatori di rete televisiva in tecnica digitale e
contributi annui per i collegamenti in ponte radio. Applicazione delle disposizioni previste
dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, (Legge europea 2014).
Al fine di rispondere alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione generale, e
soprattutto consentire un’applicazione uniforme delle norme indicate in oggetto, in tema di
pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per i collegamenti in ponte radio, di cui agli
articoli 34 e 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche, si ritiene utile fornire precisazioni
sull’ambito di applicazione delle nuove disposizioni ed istruzioni agli operatori circa le modalità di
calcolo e di versamento di quanto dovuto.
Quadro normativo di riferimento
Durante il regime televisivo in tecnica analogica il concessionario era tenuto all’obbligo del
pagamento annuale del canone di concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva, ai
sensi dell’articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e del decreto ministeriale 23
ottobre 2000 (canone determinato nella misura dell’1% del fatturato relativo all’anno precedente).
Tale pagamento comprendeva anche l’utilizzo dei ponti di collegamento, ai sensi dell’articolo 5
della legge n. 223 del 1990.
Per effetto dell’avvento della tecnologia digitale terrestre e dei principi introdotti dalle
direttive comunitarie, recepite dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n.
259 del 2003), la figura del concessionario è stata sostituita da due figure separate - l' operatore di
rete e il fornitore di servizi media - alle quali corrispondono distinte attività: mentre il primo è
responsabile dell'utilizzo delle frequenze e delle reti trasmissive per il trasporto dei programmi, il
secondo è responsabile editoriale della scelta del contenuto del servizio di media audiovisivo e ne
determina le modalità di organizzazione.
Il regime dell'operatore di rete introdotto dal Codice delle comunicazioni prevede, a sua
volta, che tale attività sia svolta in base a due distinti titoli abilitativi: l'autorizzazione generale e il
provvedimento di rilascio dei diritti d'uso delle frequenze. Tale regime è confermato anche dal
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (articolo 15 del decreto legislativo 177 del
2005).
Il citato Codice delle comunicazioni dispone che gli operatori di rete sono tenuti al
pagamento dei diritti amministrativi per la gestione del regime di autorizzazione generale (art. 34) e
dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze (art. 35).
Il passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale terrestre è avvenuto
gradualmente sul territorio nazionale, sulla base di un calendario approvato con decreto
ministeriale (cd. periodo di switch-over) nel quinquennio 2008-2012.
Nell'arco di tale periodo sono state contemporaneamente irradiate sul territorio nazionale sia
le trasmissioni analogiche che quelle digitali (c.d. simulcast).
Tuttavia, il citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ha prolungato il
regime concessorio fino alla definitiva cessazione della diffusione televisiva analogica che è
avvenuta il 4 luglio 2012 (art. 23 della legge 112/2004, trasfuso nell'art. 23 del suddetto Testo
Unico).
Sulla base di tale dettato normativo, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito
AGCOM), con l’articolo 21, comma 1, del Regolamento per la radiodiffusione televisiva terrestre in
tecnica digitale, approvato con delibera n. 353/11/CONS (come modificata dalla delibera n.
350/12/CONS), ha stabilito che fino all’anno di definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche
su tutto il territorio nazionale continua ad applicarsi il regime di contribuzione previsto
dall’articolo 27, comma 9, della legge n. 448 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000.
Successivamente, con la delibera n. 568/13/CONS, l’AGCOM, nelle more della
determinazione dei contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive, ha stabilito che, in via
transitoria, fino alla fine del 2013, continua ad applicarsi il regime di contribuzione previsto
dall’articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e dal decreto ministeriale 23
ottobre 2000 (vale a dire con il sistema di calcolo basato sull’1% del fatturato derivante dall’attività
televisiva svolta in regime di concessione e riferito all’anno precedente).
Con la circolare esplicativa della delibera n. 350/12/Cons , l’AGCOM ha, altresì, sottolineato
che “con la citata delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012, l’articolo 21, comma 2, del
Regolamento è stato oggetto di modifica, onde chiarire inequivocabilmente che il regime di
contribuzione previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche per l’uso delle frequenze da
parte degli operatori di rete si applica a decorrere dal 2013 anche con riferimento all’art. 34 del
Codice stesso”.
Nel sopra esposto quadro normativo, si inseriscono, le nuove disposizioni dell’allegato 10
introdotte dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge in oggetto (entrata in vigore il 18 agosto
2015), con le quali il legislatore ha determinato, sia la misura dei valori dei diritti amministrativi,
sia l’ammontare dei contributi annui per l’utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in
ponte radio, dovuti al Ministero dello sviluppo economico dagli operatori di rete televisiva in
tecnologia digitale terrestre. In particolare, esse dispongono che le imprese titolari di autorizzazione
generale per l’attività di operatore di rete sono tenute al pagamento annuo di un contributo che è
determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta, compreso l’anno a
partire dal quale decorre l’autorizzazione generale (per quanto attiene ai diritti amministrativi),
di contributi per ogni collegamento monodirezionale calcolato in base alla gamma di frequenza
utilizzata e alla larghezza di banda (per ciò che riguarda i contributi per i ponti di
collegamento).
Decorrenza dell’efficacia del nuovo regime di contribuzione
Per quanto riguarda la decorrenza dei pagamenti dei diritti amministrativi, la specifica
disposizione legislativa del suddetto articolo 5 fa riferimento all’anno a partire dal quale è stata
ottenuta l’autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete, stabilendo che: “Al fine di
assicurare la copertura degli oneri di cui all’art. 34, comma 1, del codice, le imprese titolari di
autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnica digitale terrestri sono
tenute al pagamento annuo, compreso l’anno a partire dal quale decorre l’autorizzazione generale,
di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria
dell’offerta”
Al riguardo si osserva che fino all’anno 2012 - essendo ancora vigente il regime analogico -
gli operatori di rete hanno assolto all'obbligo di contribuzione secondo le modalità previste dalle
delibere Agcom n. 353/11/CONS e n. 350/12/CONS e che tale pagamento, per espressa previsione
dello stesso Regolamento, comprendeva sia i contributi per l'uso delle frequenze che i diritti
amministrativi dovuti per il regime di autorizzazione generale.
Per l'anno 2013, essendo ormai definitivamente cessate le concessioni analogiche (prolungate
dalla legge fino alla data dello switch-off), la delibera Agcom. n. 568/13/CONS, si è limitata a
fissare in via transitoria, come già evidenziato, la proroga per un altro anno del vecchio regime di
contribuzione.
In virtù della ricostruzione normativa sopra illustrata, posto che fino all’anno 2013 l’obbligo
di contribuzione dei diritti amministrativi era compreso nel regime di contribuzione previsto
dall’articolo 27, comma 9, della legge n. 448 (1% del fatturato dell’anno precedente), si ritiene
pertanto che il primo anno dal quale si applicano i criteri previsti dalla citata legge n.115 non può
che essere l’anno in cui si determina la piena ed efficace entrata in vigore del nuovo regime
contributivo riferito alle trasmissioni televisive in tecnica digitale terrestre e che quindi il
pagamento dei diritti amministrativi si deve riferire soltanto alle annualità in cui gli stessi diritti non
sono stati mai versati dalle emittenti in mancanza di una nuova specifica disciplina, essendo la
decorrenza dell’obbligazione risalente si alla data di conseguimento dell’autorizzazione generale ma
ritenendo, per l’anno 2012 e 2013, l’obbligazione al pagamento assolta dal versamento dei
contributi (all’epoca omnicomprensivi) per l’uso delle frequenze.
Su questa impostazione è convenuto anche l’Ufficio Legislativo di questo Ministero che, con
nota di risposta del 26 novembre 2015 ad una specifica richiesta di parere, si è espresso ritenendo
che i nuovi importi previsti dal citato articolo 5 possano e debbano applicarsi solo a partire dal
2014. Del resto, una diversa interpretazione che giungesse ad affermare l’obbligo di pagamento dei
diritti amministrativi anche in capo ai concessionari che hanno già versato il canone, produrrebbe
un aggravio per le imprese del tutto irragionevole, o quantomeno della cui giustificazione
sistematica non v’è traccia alcuna nella norma. Poi un’analoga previsione di retroattività non è
replicata dalla norma, in relazione ai collegamenti in ponte radio. Se la norma base avesse avuto
veramente il senso di pretendere pagamenti aggiuntivi rispetto al canone concessorio già versato,
essa avrebbe dovuto operare anche in relazione ai ponti radio, attesa l’identità di regime
contributivo delle due fattispecie. E così non è.
A questo riguardo, pur rilevando che, per l’appunto, il nuovo articolo 2 bis dell’allegato 10
del Codice delle comunicazioni, introdotto sempre dall’articolo 5 della legge 115/2015, nel definire
l’ammontare dei contributi annui per i collegamenti in ponte radio, non ha previsto la decorrenza
dell’obbligazione al pagamento, si ritiene che l’obbligazione al pagamento di tale contributo annuo
debba comunque decorrere dall’anno 2014, in analogia a quanto sopra esposto per i diritti
amministrativi per l’autorizzazione generale che costituisce il presupposto per il rilascio di singoli
titoli autorizzatori per i collegamenti in ponti radio.

Criteri di calcolo dei contributi
In relazione ai criteri di calcolo degli importi che gli operatori di rete televisiva in ambito
nazionale e locale, compresa la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, sono tenuti a
versare annualmente al Ministero per i diritti amministrativi e per i contributi per l’utilizzo di
frequenze radioelettriche riferiti ai collegamenti in ponte radio si precisa che:
1. per i diritti amministrativi sarà considerata la popolazione (sulla base dell'ultimo
censimento Istat) potenzialmente destinataria dell’attività di operatore di rete, in relazione a
ciascun diritto d'uso di cui lo stesso è titolare. Per ogni scaglione di popolazione saranno
applicati gli importi indicati dal nuovo articolo 1 bis dell’allegato 10 del Codice delle
comunicazioni elettroniche;
2. per i contributi annui per i collegamenti in ponte radio saranno prese in considerazione
le tratte radio oggetto di autorizzazione rilasciata da questa Direzione Generale, ovvero le
tratte per le quali la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro
radioelettrico ha già espresso il parere tecnico positivo, nonché dei dati disponibili presso gli
Ispettorati Territoriali.
Per il calcolo totale della larghezza di banda utilizzata da ogni singolo operatore saranno
tenute in conto le canalizzazioni/larghezza di banda previste dall’appendice al Piano
nazionale delle frequenze (PNRF 2015), nonché, ove applicabile, le precisazioni riportate
nella Rec. ITU-R F.747 –1 con relativi annessi.
Per ogni tipologia di banda verranno quindi applicati gli importi indicati dal nuovo articolo
2 bis dell’allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Modalità e termini di pagamento
Per i diritti amministrativi
L’articolo 34, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce che possano
essere imposti i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del
regime di autorizzazione generale e dei diritti d’uso e la disposizione recata dall’articolo 1bis
dell'allegato 10 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che il contributo debba essere
versato “entro il 31gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data
successiva al 31 dicembre dell'anno precedente”.
Si desume che i diritti amministrativi devono essere versati interamente all’atto del rilascio
di una nuova autorizzazione generale, mentre a partire dall’anno successivo a quello di rilascio del
titolo l’importo dei diritti deve essere versato entro il termine di scadenza ordinario, vale a dire il 31
gennaio di ogni anno.
Pertanto entro il 31 gennaio 2016 gli operatori dovranno procedere con il pagamento
relativo all’anno 2016 in base alle autorizzazioni possedute al 31 dicembre 2015.
Per quanto riguarda invece il pagamento dei diritti amministrativi relativi agli anni
precedenti (cioè riferiti ad autorizzazioni possedute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015
nonché a quelle oggetto di rinuncia nel medesimo periodo), al fine di facilitare il versamento di
quanto dovuto, questa Direzione Generale invierà a ciascun operatore di rete, entro il prossimo
mese di marzo, una nota contenente l’importo dei versamenti dovuti, che dovranno essere effettuati
entro il termine del 30 aprile 2016.
Per i contributi annui per i collegamenti in ponte radio
L’articolo 2 dell’Allegato 10 al Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che le
imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di
comunicazione elettronica mediante l’utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento
di un contributo annuo ai sensi dell’art. 35 del Codice stesso. La natura giuridica dei contributi
dovuti in base all’articolo 35 è pertanto differente, come sopra esposto, da quella relativa ai diritti
amministrativi derivanti dalla copertura dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione che
rilascia l’autorizzazione.
Anche se il nuovo articolo 2bis dell’Allegato 10 del Codice delle Comunicazioni
elettroniche non indica il termine ordinario di scadenza del pagamento dei contributi annui per i
ponti di collegamento, questa Direzione ritiene che il versamento in questione debba essere
effettuato all’atto del rilascio di ogni nuova autorizzazione in rapporto al numero dei mesi di
utilizzo dei collegamenti (vale a dire il rateo corrispondente al periodo che va dalla data di rilascio
del titolo autorizzatorio al 31 dicembre del medesimo anno), mentre a partire dall’anno successivo a
quello di rilascio del titolo l’importo dei contributi annuali deve essere versato per intero entro il
termine di scadenza del 31 gennaio.
Pertanto entro il 31 gennaio 2016 gli operatori dovranno procedere con il pagamento
relativo all’anno 2016 in base ai collegamenti oggetto di autorizzazioni in essere al 31 dicembre del
2015. Per quanto riguarda invece il pagamento dei contributi relativi agli anni precedenti (cioè
riferiti ad autorizzazioni in essere tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, nonché a quelle
oggetto di rinuncia nel medesimo periodo), al fine di facilitare il versamento di quanto dovuto,
questa Direzione Generale, sulla base dei dati tecnici che saranno forniti dalla collaborazione della
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, invierà a ciascun
operatore di rete, entro il prossimo mese di marzo, una nota contenente l’importo dei versamenti
dovuti, che dovranno essere effettuati entro il termine del 30 aprile 2016.
*****
In attesa della piena operatività dei nuovi sistemi di pagamento on-line dei diritti da versare a favore
della pubblica amministrazione, i suddetti versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico
bancario intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo IBAN: IT 30N 01000 03245 344
0 18 2569 01, e riportare differenti causali specificando l’anno a cui si riferiscono.
Causale per i diritti amministrativi:
Diritti amministrativi art. 1bis Allegato 10 DLgs 259/2003 anno…… capitolo 2569 capo
XVIII art. 1.
Causale per i contributi per l’utilizzo dei ponti di collegamento:
Contributi per l’utilizzo dei ponti di collegamento art. 2bis Allegato 10 DLgs 259/2003
anno….. capitolo 2569 capo XVIII art. 1.
Copia dei bonifici effettuati dovranno essere inviati al seguente indirizzo Pec:
dgscerp.div05@pec.mise.gov.it
****
Per consentire una più facile lettura e analisi del testo si riportano in allegato le disposizioni
contenute negli articoli 1bis e 2bis dell’allegato 10 del Decreto legislativo 259/2003.
Si fa infine presente che, in virtù della riorganizzazione delle funzioni all’interno di questa
Direzione generale, ai sensi del D.M 30 ottobre 2015 (pubblicato sulla G.U del 27 novembre 2015),
dal 2016 l’ufficio competente in materia di diritti amministrativi e contributi per l’uso delle
frequenze, nonché in materia di contributi di sostegno all’emittenza televisiva, non sarà più la
Divisione IV bensì la Divisione V che assume la denominazione di “Emittenza radiotelevisiva.
Contributi”.
La presente circolare esplicativa sarà trasmessa alle Associazioni più rappresentative del settore
dell’emittenza televisiva e sarà pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico
all’interno dell’area tematica “Comunicazioni”.
Il Direttore Generale
Roma, 22 dicembre 2015 Antonio Lirosi

Allegato
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.
(Allegato n. 10 Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi)
Art. 1-bis
(Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre)

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice,
le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in
tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale
decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione
potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del
conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche
nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31dicembre dell'anno precedente, è
determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;
b) su un territorio avente più di 30 milioni e fino a 50 milioni
di abitanti: 25.000 euro;
c) su un territorio avente più di 15 milioni e fino a 30 milioni
di abitanti: 18.000 euro;
d) su un territorio avente più di 5 milioni e fino a 15 milioni
di abitanti: 9.000 euro;
e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni
di abitanti: 3.000 euro;
f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di
abitanti: 600 euro;
g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro.
Art. 2-bis
(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).
1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in
tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte
radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento
monodirezionale:
a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un
valore pari o superiore a 10 GHz;
c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore
pari o superiore a 6 GHz;
d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz.

http://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2033868-circolare-22-dicembre-2015-diritti-amministrativi-dovuti-dagli-operatori-di-rete-televisiva-e-contributi-annui-per-i-collegamenti-in-ponte-radio

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