Buongiorno richiedo un informazione sul REGOLAMENTO di attuazione dpgr 15r della legge regionale sul commercio della TOSCANA. In particolare per l'autorizzazione alla media struttura di vendita circa 1000 mq di SV, in edificio commerciale esistente e attivo fino a due anni fa, ma la cui autorizzazione alla media è stata trasferita, si richiede tre le verifiche dei parcheggi (l.122/89 e dpgr 15r) anche la verifica delle alberature; in totale la norma richiede circa 18 alberi. Il parcheggio dell'edificio è in copertura e quindi non è possibile piantare alberi e una parte insiste sul parcheggio a raso in cui sono presenti 5 pini storici. é possibile derogare o tale norma (ART 29 COMMA 2 DPGR 15R)
ringrazio
am
Buongiorno richiedo un informazione sul REGOLAMENTO di attuazione dpgr 15r della legge regionale sul commercio della TOSCANA. In particolare per l'autorizzazione alla media struttura di vendita circa 1000 mq di SV, in edificio commerciale esistente e attivo fino a due anni fa, ma la cui autorizzazione alla media è stata trasferita, si richiede tre le verifiche dei parcheggi (l.122/89 e dpgr 15r) anche la verifica delle alberature; in totale la norma richiede circa 18 alberi. Il parcheggio dell'edificio è in copertura e quindi non è possibile piantare alberi e una parte insiste sul parcheggio a raso in cui sono presenti 5 pini storici. é possibile derogare o tale norma (ART 29 COMMA 2 DPGR 15R)
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PREMESSA: la disciplina regionale prevede l'obbligo delle alberature ad alto fusto per "le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie".
La disciplina regionale contiene già la previsione di possibili "impedimenti tecnici" alla piantumazione degli alberi "Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali".
Non occorre pertanto una deroga espressa, ma la necessità di utilizzare alberature, arbusti o siepi ornamentali.
Regolamento 1 aprile 2009, n. 15/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
Art. 29
- Parcheggi per le medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005 )
1. Per le medie strutture di vendita, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.
2. Le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.
3. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 metri quadrati di superficie a parcheggio.
4. Il comune può applicare l’articolo 28, comma 2, del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2009-04-01;15/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0