Data: 2015-12-31 08:51:51

TOSCANA - legge di stabilità 2016 - Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

TOSCANA - legge di stabilità 2016 - Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81
Legge di stabilità per l'anno 2016.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015[/b][/color]

PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo della Costituzione;

Visto l’articolo 4 dello Statuto;

Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 );

Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549 );

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);

Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. A partire dal 2015, in forza del Sito esternod.lgs. 118/2011 come modificato dal Sito esternod.lgs. 126/2014 , la Regione approva un corpo normativo denominato “legge di stabilità”, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione, e che provvede altresì alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale;

2. A seguito del passaggio di funzioni in materia di determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e, al fine di rendere omogenei su tutto il territorio regionale i canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, la Giunta Regionale con proprio atto determina i nuovi canoni di concessione. Fino a tale determinazione è necessario e opportuno sospendere il pagamento dei canoni in scadenza nell'anno 2016;

3. In considerazione della necessità di allineare le procedure di determinazione e riscossione dei canoni con quelle concernenti la riscossione della connessa imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), si rende necessario disporre la sospensione del pagamento della suddetta imposta;

4. È opportuno favorire una definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale, anche al fine di non deprimere le attività economiche e sociali svolte sul demanio idrico;

5. È necessario l'assoggettamento integrale alla normativa statale di riferimento, di cui all’Sito esternoarticolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”), dei requisiti di esenzione per handicap relativi alla tassa auto superando così le specifiche casistiche previste dalla disciplina regionale;

6. È opportuna la rivisitazione del regime di esenzione dal pagamento della tassa auto per le associazioni di volontariato;

7. È confermata la necessità di mantenere sul territorio regionale attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale. Gli effetti di minor entrata risultano compensati da un maggior gettito che deriverà, in particolare, dall’incremento del gettito dovuto al rientro a tassazione ordinaria dei veicoli ultraventennali a seguito delle modifiche apportate dall'Sito esternoarticolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2015”);

8. È opportuna un'ulteriore riduzione dello 0,5 per cento dell'aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti d'imposta operanti nei territori montani;

9.Al fine di dissipare incertezze applicative è opportuno fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni relative alle agevolazioni IRAP per le reti d'impresa e le imprese aderenti a un contratto di rete d'impresa;

10. Al fine di dare attuazione alla mozione del Consiglio regionale 7 settembre 2015, n. 45 (In merito all’esenzione dal pagamento dell’IRAP per gli esercizi commerciali situati in territori classificati montani), è necessario semplificare gli adempimenti per ottenere l'esenzione IRAP per esercizi commerciali in territori montani, eliminando l'obbligo di presentazione di una domanda e determinando di conseguenza la cessazione dell'efficacia del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 febbraio 2011, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell' articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 “Legge finanziaria per l'anno 2002”. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” di esercizi commerciali in zone montane), interamente dedicato alla disciplina di tale domanda;

11. È opportuno prevedere anche per l'anno 2016 la ripartizione puntuale del contributo in favore degli istituti superiori musicali toscani analogamente a quanto disposto per il 2015;

12. Al fine di rimodulare finanziariamente per l'anno 2016 alcuni interventi, o per supportare normativamente interventi già previsti per lo stesso anno, è necessario modificare le rispettive norme di copertura finanziaria per adeguarle alla nuova struttura del bilancio, che non prevede più le unità previsionali di base (UPB) ma le missioni e i programmi;

13. È necessario, nelle more dell’avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale (TPL) su gomma, a seguito della gara per la concessione relativa al lotto unico regionale del servizio di TPL su gomma di cui all’articolo 90 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), continuare a garantire la fruizione integrata dei servizi di TPL nella direttrice Campiglia Marittima – Piombino, già prevista dall’articolo 35 bis della l.r. 77/2013 per l’anno 2014 e proseguita nel 2015;

14. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
SEZIONE I
Disposizioni sui canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e connessa imposizione tributaria
Art. 1
Disposizioni sui canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e connessa imposizione tributaria
1. Al fine di rendere omogenei su tutto il territorio regionale i canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e di riequilibrare la connessa imposizione tributaria, con riferimento all'anno 2016, è sospesa la riscossione dei canoni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, nonché dell'addizionale regionale sui canoni per l'utenza di acqua pubblica di cui alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica) e della imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione) fino all'approvazione da parte della Giunta regionale delle deliberazioni di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
2. Per l'anno 2016 i canoni rideterminati e i correlati tributi regionali di cui al comma 1, sono riscossi entro il 31 dicembre 2016.
3. In considerazione dell'esercizio delle funzioni in materia di concessioni per l'utilizzo del demanio idrico, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si procede alla regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, non corrisposte o in corso di accertamento alla data del 31 dicembre 2015, mediante il pagamento, per ciascun anno di riferimento, entro il 30 giugno 2016, di una somma pari al venti per cento del canone già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento.
4. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 3, si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione non rateizzabile e costituisce definitiva accettazione dell'imposta dovuta. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta negli anni oggetto di regolarizzazione agevolata.
5. I soggetti che non si avvalgono delle modalità di definizione agevolata di cui al comma 3 o che, avvalendosene, omettono il pagamento entro il termine previsto degli importi a tale titolo dovuti, sono tenuti a corrispondere l'intero ammontare dell'imposta determinata in via ordinaria oltre alle sanzioni e agli interessi dovuti per legge.
6. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal comma 3.
Art. 2
Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Disposizione finanziaria
1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, sono stimate in euro 6.000.000,00 per l'anno 2016 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.
SEZIONE II
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Art. 3
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 60/1996
1. L'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549 ), è abrogato.
SEZIONE III
Tasse automobilistiche regionali
Art. 4
Tasse automobilistiche regionali. Abrogazione dell'articolo 1 bis della l.r. 49/2003
1. L'articolo 1 bis della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), è abrogato.
Art. 5
Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
“ 1. Nei casi di cui all'articolo 3, lettere c), e) ed f), l'esenzione è riconosciuta dietro presentazione di istanza alla Regione. L'istanza di esenzione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica. Il soggetto interessato allega all’istanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale richiesto. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario. ”.
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 , le parole: “ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 bis. ” sono soppresse.
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
“ 3. I beneficiari dell'esenzione, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, comunicano alla Regione ogni variazione di natura, soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni. ”.
4. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
“ 4. L’omessa comunicazione inerente variazioni di natura, soggettiva od oggettiva, che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari all'importo della tassa dovuta ed un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Si intende omessa la comunicazione inoltrata anche successivamente ad attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza. ”.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:
“ 4 bis. La comunicazione oltre i termini di cui al comma 3, inerente variazioni di natura soggettiva o oggettiva che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta ed un massimo pari a due volte la tassa stessa. ”.
6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:
“ 4 ter. La sanzione di cui al comma 4, si applica anche nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, prodotte a corredo dell'istanza di esenzione, non trovino puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dall'ente impositore. ”.
Art. 6
Tasse automobilistiche regionali. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 49/2003
1. L'articolo 5 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
“ Art. 5 Esenzione in favore di persone disabili
1. Il pagamento delle tasse automobilistiche regionali non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) tabella A, parte II, n. 31, da parte dei soggetti individuati ai sensi della medesima tabella A, parte II, n. 31 e da parte dei soggetti individuati ai sensi Sito esternodella legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”), articolo 30, comma 7, come di seguito dettagliati:
a) soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, affetti da patologie che limitano o escludono l'uso degli arti inferiori e che comportano la difficoltà o l'impossibilità di deambulazione, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli per la guida, sia quelli per il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida sono prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all'Sito esternoarticolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e annotati sulla patente speciale di guida. Vengono equiparati a veicoli adattati alla guida anche quelli dotati di sola frizione automatica o cambio automatico, purché prescritti dalle citate commissioni mediche;
b) soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall’Sito esternoarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o invalidi gravi, affetti da una patologia o da pluriamputazioni che comportano la grave limitazione della capacità di deambulazione;
c) soggetti affetti da cecità assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi, come individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 Sito esternodella legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
d) soggetti sordi come definiti articolo 1, comma 2, dalla Sito esternolegge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);
e) soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
2. Gli accertamenti sanitari relativi alle disabilità di cui al comma 1, sono effettuati dalle competenti commissioni mediche pubbliche.
3. L'esenzione spetta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà del disabile oppure della persona di cui il disabile risulti fiscalmente a carico. L’esenzione spetta a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. L'esenzione decade automaticamente, senza necessità di specifica revoca, qualora venga meno in capo al beneficiario il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
4. In deroga alla disposizione di cui al primo capoverso del comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch’esso utilizzato per la guida od il trasporto di soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuate entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.
5. Il riconoscimento dell’esenzione sul veicolo nuovo trova applicazione anche nel caso di demolizione o trasferimento di proprietà di veicolo usato adattato per acquisto di veicolo nuovo anch’esso adattato per la guida o il trasporto di soggetti disabili, a condizione che il collaudo degli adattamenti risulti effettuato entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo e che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuate nel medesimo termine.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione, alle medesime condizioni, anche nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di altro veicolo usato anch’esso utilizzato per la guida o il trasporto di soggetti di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il trasferimento dell’esenzione medesima su altro veicolo di sua proprietà, con l’osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3. Il trasferimento è ammissibile soltanto qualora il veicolo già in esenzione sia oggetto di:
a) cessazione della circolazione;
b) trasferimento della proprietà;
c) perdita di possesso per furto.
8. Il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione, salvo quanto previsto al comma 9.
9. Qualora gli accertamenti medico-sanitari siano riferibili a soggetti minorenni il diritto all'esenzione spetta fino alla data stabilita per la revisione e, comunque, non oltre la data di compimento della maggiore età e, in tal caso, viene concessa un'esenzione temporanea avente valenza fino alla data di prevista revisione.
10. L’esenzione temporanea può essere prorogata, senza soluzione di continuità e comunque con effetti non oltre la data di compimento della maggiore età, qualora, dopo la scadenza del termine di cui al comma 9, il soggetto interessato produca documentazione attestante la permanenza dei requisiti medico-sanitari alla scadenza del termine suddetto. ”.
Art. 7
Tasse automobilistiche regionali. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 49/2003
1. L'articolo 6 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
“ Art. 6 Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto di organi e sangue e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato). ”.
Art. 8
Tasse automobilistiche regionali. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 49/2003
1. L'articolo 8 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:
“ Art. 8 Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi, individuati dai piani operativi annuali provinciali dell’attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'articolo 74, comma 6, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), di proprietà:
a) dei comuni, delle unioni di comuni, delle province, degli enti parco regionali e nazionali;
b) delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla l.r. 28/1993 ;
c) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS. ”.
Art. 9
Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 8 quater della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 8 quater della l.r. 49/2003 , dopo le parole: “ professionalmente commercio, ” è inserita la seguente: “ esclusivamente ”.
2. Il comma 3 dell'articolo 8 quater della l.r. 49/2003 è abrogato.
Art. 10
Tasse automobilistiche regionali. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 49/2003
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 49/2003 è aggiunto il seguente:
“ Art. 10 bis Disposizioni finali e transitorie
1. Le istruttorie relative ad istanze di esenzione presentate entro la data del 31 dicembre 2015, e non ancora definite alla medesima data, sono soggette a definizione in base alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 come modificati dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016).
2. Le esenzioni già riconosciute alla data del 31 dicembre 2015, in base a requisiti non conformi al disposto di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, come modificati dalla l.r. 81/2015 , cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016. ”.
Art. 11
Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 52/2006
1. Dopo il comma 2 quinquies 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:
“ 2 quinquies 2. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2 quater, 2 quinquies e 2 quinquies 1, sono ridotti del 7,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2016 relativi a periodi fissi successivi a tale data. ".
2. Dopo il comma 2 octies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:
“ 2 novies. Gli importi di cui al comma 2 sexies, così come determinati ai sensi del comma 2 octies, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2016 relativi a periodi fissi successivi a tale data. ”.
Art. 12
Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale. Modifiche all'articolo 1 quater della l.r. 52/2006
1. Il comma 1 quater 2 dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è sostituito dal seguente:
“ 1 quater 2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 quinquies 2 e 2 novies dell’articolo 1 bis, stimate in euro 1.420.000,00 per il 2016 ed euro 1.540.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio 2016 – 2018 e successivi, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alle medesime tipologia e titolo di entrata. ”.
Art. 13
Tasse automobilistiche regionali. Disposizione finanziaria
1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente sezione sono stimate in euro 2.300.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2016 – 2018 e successivi.
SEZIONE IV
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Art. 14
Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 79/2013
1. L’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), è sostituito dal seguente:
“ Art. 3 Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale
1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,96 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), Sito esternodel d.lgs. 446/1997 , limitatamente al valore della produzione netta prodotta nei territori montani dei comuni di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio montano proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, in stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti nel territorio montano. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore ad euro 77.000,00. ”.
Art. 15
Riduzione dell’aliquota IRAP per le imprese certificate EMAS. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2013
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 79/2013 , le parole: “ per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017 ” sono sostituite dalle seguenti: “ per il periodo d'imposta 2015 ”.
Art. 16
Interventi agevolativi previsti dalla l.r. 35/2000 . Interpretazione autentica
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 79/2013 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) si interpretano nel senso che beneficiano delle agevolazioni anche le reti d'impresa e le imprese aderenti a un contratto di rete d'impresa già costituite ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, Sito esternodel decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 aprile 2009, n. 33 , alla data di entrata in vigore delle medesime l.r. 79/2013 e l.r. 86/2014 .
Art. 17
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 79/2013
1. L’articolo 13 della l.r. 79/2013 è sostituto dal seguente:
“ Art. 13 Esenzione per esercizi commerciali in territori montani
1. A decorrere dall’anno d’imposta 2016 sono esentati dal pagamento dell'IRAP i soggetti che esercitano l'attività commerciale di cui all'Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' Sito esternoarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), nei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 83 della l.r. 68/2011 , con popolazione uguale o inferiore a cinquecento abitanti, e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo d.lgs. 114/1998 .
2. L’esenzione di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a euro 77.468,53.
3. Dal 1° gennaio 2016 cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 17 febbraio 2004, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell' articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 “Legge finanziaria per l'anno 2002”. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” di esercizi commerciali in zone montane). ”.
Art. 18
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Disposizione finanziaria
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito stimato in euro 658.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 ed un minor gettito stimato in euro 500.000,00 per l'anno 2018 e successivi e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2016 – 2018 e successivi.
CAPO II
Misure per l'equità e la tutela sociale
Art. 19
Progetto "Spesa per tutti" e redistribuzione eccedenze alimentari. Modifiche alla l.r. 32/2009
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari), è aggiunto il seguente:
“ Art. 3 bis Progetto "Spesa per tutti"
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge istituisce il progetto "Spesa per tutti" e ne dà applicazione anche tramite accordi con la grande distribuzione organizzata.
2. Il progetto di cui al comma 1 consiste nell'applicazione di sconti dedicati a determinati beni, individuati fra quelli di prima necessità, a cittadini residenti in Toscana sulla base della loro condizione economica e può anche essere limitato a determinati giorni o fasce orarie.
3. L'applicazione degli sconti di cui al comma 2 può poggiare sulle anagrafiche già in possesso dei soggetti operanti nella grande distribuzione organizzata e sul sistema di fidelizzazione da questi utilizzato.
4. Possono accedere al progetto tutti i cittadini residenti in Toscana con un reddito annuo lordo inferiore ai 20 mila euro, tale cifra è incrementata di 5 mila euro per ogni familiare a carico.
5. La Regione, per la realizzazione del progetto, ha una dotazione di 150.000 euro.
6. Il progetto è da intendersi sperimentale; entro dodici mesi dall'attivazione dello stesso, la Regione valuta il rapporto costi/benefici misurato a partire dalla somma investita ed il totale degli sconti applicati agli utenti, dandone informazione al Consiglio regionale, che si esprime sulla necessità di renderlo strutturale. ”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 della l.r. 32/2009 è aggiunto il seguente:
“ 2 ter. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. ”.
Art. 20
Violenza di genere. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 86/2014 le parole: “ per l'anno 2015 ” sono sostituite dalle seguenti: “ per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ”.
2. Il comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“ 2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per l'anno 2015 con gli stanziamenti dell'UPB 234 “Programmi ed azioni per il sostegno dell'inclusione sociale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015, e per l'anno 2016 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016. ”.
CAPO III
Disposizioni diverse
Art. 21
Sostegno agli istituti superiori di studi musicali toscani. Modifiche all'articolo 65 della l.r. 77/2013
1. Il comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è sostituito dal seguente:
“ 1. Per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani la Regione destina la somma di euro 900.000,00 per l'anno 2014 e di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per un totale di euro 3.450.000,00. ”.
2. All’alinea del comma 1 bis dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 , le parole: “ per l’anno 2015 ” sono sostituite dalle seguenti: “ per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ”.
3. Il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
“ 3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2014 e a euro 850.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e 2015 rispettivamente. ”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è aggiunto il seguente:
“ 3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. ”.
Art. 22
Azione straordinaria di marketing e di comunicazione per la promozione di eventi di rilevanza strategica per il sistema toscano. Modifiche all'articolo 70 sexies decies della l.r. 77/2013
1. Il comma 2 dell'articolo 70 sexies decies della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
“ 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese correnti" del bilancio di previsione 2015. ”.
Art. 23
Valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 86/2014
1. Al comma 2 dell' articolo 58 della l.r. 86/2014 la parola: “ 3.200.000,00 ” è sostituita dalla seguente: “ 3.000.000,00 ”.
2. Il comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“ 3. All'onere di cui al comma 2, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018. ”.
Art. 24
Contributi straordinari per l’edilizia scolastica
1. È assegnato per l’anno 2016 al Comune di Crespina Lorenzana un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 1.000.000,00, per la realizzazione di un nuovo edificio quale sede della scuola secondaria di primo grado.
2. È assegnato per l’anno 2016 al Comune di Impruneta un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 1.000.000,00, per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico quale sede della scuola primaria.
3. È assegnato per l’anno 2016 al Comune di Uzzano un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 500.000,00, per l’ampliamento ed intervento di messa a norma delle scuole medie di tale Comune.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 .
6. L'articolo 60 della l.r. 86/2014 è abrogato.
Art. 25
Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 , la parola: “ 1.850.000,00 ” è sostituita dalla seguente: “ 2.650.000,00 ”.
2. Il comma 2 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“ 2. Il contributo è erogato con deliberazione della Giunta regionale, previa valutazione positiva di un piano di rientro delle perdite di esercizio 2014 e del programma dell'edizione 2015 della manifestazione, aggiornato annualmente, che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della relativa gestione. ”.
3. Il comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“ 3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte per euro 1.450.000,00 per l'anno 2015 con le risorse iscritte all’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015, e per euro 1.000.000,00 per il 2016 e 200.000,00 per il 2017 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016 e 2017. ”.
Art. 26
Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 86/2014
1. Il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“ 3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui:
a) euro 660.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015;
b) euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. ”.
Art. 27
Contributo straordinario all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA)
1. È assegnato un contributo straordinario una tantum per l'anno 2016, pari ad euro 1.100.000,00, all’Istituto Superiore per le industrie artistiche di Firenze (ISIA) per la realizzazione degli interventi necessari a rendere idoneo all’utilizzo, quale nuova sede per le proprie attività, il complesso di archeologia industriale denominato “ex Meccanotessile”, di proprietà del Comune di Firenze.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo.
3. All’onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.100.000,00 per l’anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 04 “Istruzione universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.
4. L'articolo 63 della l.r. 86/2014 è abrogato.
Art. 28
Contributi straordinari per l’integrazione tariffaria sul trasporto pubblico locale per la direttrice Campiglia Marittima – Piombino Modifiche all’articolo 35 bis della l.r. 77/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 35 bis della l.r. 77/2013 , le parole: “ per l’anno 2014 l’importo massimo di euro 143.000,00 ” sono sostituite dalle seguenti: “ per l’anno 2014 e per gli anni seguenti, fino all’affidamento del servizio al gestore a conclusione della procedura di gara per il lotto unico regionale del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e comunque non oltre l’anno 2017, l’importo massimo di euro 143.000,00 l’anno ”.
2. Il comma 3 dell'articolo 35 bis della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
“ 3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 143.000,00 annui si fa fronte:
- per gli anni 2014 e 2015 con gli stanziamenti della UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e 2015 rispettivamente;
- per gli anni 2016 e 2017 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. ”.
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-12-28;81&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

riferimento id:31112

Data: 2015-12-31 08:52:21

Re:TOSCANA - legge di stabilità 2016 - Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

[color=red][b]Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015[/b][/color]


PREAMBOLO



Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4 dello Statuto;

Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );

Visto l'Sito esternoarticolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ;

Visto il Sito esternodecreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 ottobre 2013, n. 125 ;

Visto il Sito esternodecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 23 giugno 2014, n. 89 ;

Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 );

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015 );

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:

1. A partire dal 2015, in forza del Sito esternod.lgs. 118/2011 come modificato dal Sito esternodecreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), la Regione approva un corpo normativo collegato alla legge di stabilità, con il quale possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio;

2. Ai fini dell’attuazione dell’iniziativa “Centomila orti in Toscana”, di cui al Programma di Governo per la X legislatura approvato con risoluzione 30 giugno 2015, n. 1, si intende contribuire alla realizzazione di orti urbani intesi come centro organizzato di aggregazione e di scambio culturale fra persone di tutte le età e posti in aree ad elevato livello di urbanizzazione. È necessario sperimentare, in collaborazione con alcune amministrazioni locali che nel corso degli anni hanno già maturato esperienze in materia, un modello di orto urbano e promuoverne, successivamente, la realizzazione sul territorio regionale, prevedendo anche il coinvolgimento di Ente terre regionali toscane;

3. L'Sito esternoarticolo 13, comma 3, del d.l. 66/2014 , convertito dalla Sito esternol. 89/2014 stabilisce che “Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”. L'ordinamento regionale è già adeguato a tale previsione con riferimento agli emolumenti determinati dalla Regione stessa, ma è necessaria un'integrazione normativa al fine di prevenire l'eventuale superamento del limite per effetto di meccanismi di cumulo;

4. L’attuale situazione di crisi economico-sociale rende necessari ulteriori interventi tesi ad assicurare un sostegno concreto alle persone che vivono particolari situazioni di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie. In particolare sono necessari interventi di sostegno connessi alla presenza di minori disabili, consistenti nell’erogazione di un contributo finanziario annuale;

5. E’ opportuno modificare l'articolo 23 della l.r. 65/2014 , che prevede forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali per i comuni che non sono obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, consentendo anche ai comuni obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale di accedere alle misure regionali dirette ad incentivare la redazione dei piani strutturali intercomunali;

6. E’ opportuno rafforzare e supportare le capacità di analisi e di iniziativa della Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM), cui la Regione Toscana è associata, con un contributo straordinario per l’anno 2016 in coerenza con quanto previsto dallo statuto della CRPM;

7. Nell’ambito di una complessiva razionalizzazione dell’impiego delle risorse regionali che si riflette anche sugli stanziamenti per la manutenzione della viabilità, è necessario ottimizzare e migliorare l’efficacia della spesa per la manutenzione ed il pronto intervento relativi alle strade regionali;

8. Al fine di contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale anche in materia di vigilanza faunistico venatoria, è necessario prevedere la destinazione di apposite risorse nell'ambito della legge regionale 2 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 . Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

9. In attesa della definizione dei rapporti disciplinati dalla l.r. 22/2015 , è necessario assicurare immediata operatività dall'inizio del 2016 ad alcune disposizioni che disciplinano situazioni impreviste che richiedono un intervento indifferibile e urgente da parte della Regione o compiti di polizia idraulica, di pronto intervento, di gestione e manutenzione delle opere idrauliche, di servizio di vigilanza e di piena;

10. Si ritiene necessario, in considerazione del carattere recessivo della programmazione regionale settoriale, eliminare l’obbligo di allegare alla legge di stabilità il prospetto riepilogativo delle previsioni finanziarie di piani e programmi, inserendo tali dati nella nota integrativa al bilancio, disciplinata dal Sito esternod.lgs 118/2011 solo nei suoi contenuti minimi;

11. E’ opportuna una serie di interventi a favore della città di Pisa, ripartendo le risorse fra l’Università degli studi di Pisa e il comune e subordinandone l'erogazione alla sottoscrizione di accordi per dettagliare tempi e modalità attuative dell'opera finanziata, per il completamento della cittadella galileiana e per dare soluzione al grave problema della chiusura del palazzo “La Sapienza”;

12. Al fine di rafforzare l’azione di potenziamento della piattaforma logistica toscana è previsto il concorso finanziario alla realizzazione degli interventi previsti nel piano regolatore portuale del porto di Piombino;

13. È opportuno procedere alla predisposizione dei progetti relativi ad importanti infrastrutture viarie e all’estensione della tramvia della piana fiorentina;

14. È necessario assicurare una forma di sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il Sito esternodecreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio);

15. In assenza di disposizioni nazionali in vigore per l’annualità 2015, appare necessario chiarire che il livello delle risorse destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, da effettuarsi a consuntivo nell’anno 2016, resta inalterato a seguito delle uscite del personale delle categorie e dirigenziale realizzate nell’anno 2015;

16. L’articolo 1, comma 7 della l.r. 22/2015 prevede che al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provveda con successiva legge;

17. Il Sito esternod.lgs. 150/2015 ha dato avvio al processo di trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e i compiti di competenza delle stesse e prevedendo all’articolo 11 che tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ogni regione venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni garantiscano la funzionalità dei centri per l'impiego;

18. l’Sito esternoarticolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2015”), allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, prevede la possibilità di avvalimento, da parte delle regioni, del personale delle province e delle città metropolitane attraverso apposite convenzioni;

19. In data 5 novembre 2015, è stata sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana la convenzione sui servizi per l’impiego di cui al punto 17. L’articolo 2 di tale convenzione prevede la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni tra la Regione e le province e la Città metropolitana di Firenze per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l’impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato;

20. Al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro è pertanto necessario dare disposizioni di prima attuazione al Sito esternod.lgs. 150/2015 , aventi validità per il triennio 2016 – 2018, subordinatamente al rinnovo della convenzione relativamente all’utilizzo delle risorse umane e strumentali delle province e della Città metropolitana di Firenze, necessarie per l’esercizio della funzione e rinviare a successiva legge la revisione delle norme della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro in materia di mercato del lavoro);

21. Al fine di evitare un'impugnazione governativa è opportuno abrogare la legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015 ), il cui ambito temporale di applicazione era limitato all'anno 2015 e che ha già esaurito i suoi effetti;

22. Di non accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015, in quanto la richiesta integrazione si porrebbe in contrasto con la normativa nazionale che finalizza i proventi derivanti dalla vigilanza sulle strade regionali alla manutenzione delle medesime e solo di esse;

23. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
Centomila orti in toscana
1. La Regione, in collaborazione con i Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Siena, Livorno, Grosseto e Lucca, definisce e sperimenta un modello di orto urbano da diffondere sul territorio regionale, nella cui gestione sono coinvolte prioritariamente strutture associative costituite da giovani.
2. La Regione concede ai comuni contributi per la realizzazione di orti urbani secondo il modello di cui al comma 1.
3. Le modalità e la durata della sperimentazione, nonché le modalità operative per l’erogazione dei contributi, sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 3, sono svolte con il supporto tecnico di Ente terre regionali toscane.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 3, è autorizzata la spesa di euro 950.000,00 per l’anno 2016 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
6. All’onere di spesa di cui al comma 5, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016, 2017 e 2018 secondo la seguente articolazione per importi e per anno:
anno 2016
- euro 850.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale”
- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti”
anno 2017
- euro 900.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale”
- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti”
anno 2018
- euro 900.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale
- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 2
Limite al trattamento economico del personale pubblico
1. La Regione Toscana osserva il limite previsto dall'Sito esternoarticolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 23 giugno 2014, n. 89 , in materia di limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, e di cumulo dei trattamenti economici e pensionistici a carico della finanza pubblica, effettuando le necessarie verifiche e apportando le eventuali riduzioni ai compensi erogati.
Art. 3
Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006 ), nella legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2014) e nella legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015) e, in particolare, procedono all’adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall’Sito esternoarticolo 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”), nonché dall’Sito esternoarticolo 17, comma 3, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 , e fermo restando quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 2, comma 73, della l. 191/2009 , siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi, a livello di area vasta, il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
2. Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, le spese per il personale sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per l’anno 2016, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
4. Sono comunque fatte salve, e sono escluse, sia per l’anno 2004, sia per l’anno 2016, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
Art. 4
Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici
1. Fermi restando i principi di cui all’articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e all’articolo 124 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), tenuto conto delle ulteriori misure di razionalizzazione del settore, adottate sia a livello locale, sia nazionale, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’obiettivo di contenimento della spesa per l’anno 2016 per i farmaci e i dispositivi medici.
Art. 5
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale per il triennio 2016 – 2018 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo.
3. I contributi di cui al comma 1. sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L’istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la patria potestà. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.
4. Requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:
a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, dalla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;
c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;
d) il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato comprovante l’handicap grave di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e dall’attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.
Art. 6
Incentivazione per la redazione dei piani strutturali intercomunali. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014
1. Al comma 15 dell'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dopo le parole: “presente articolo ” sono inserite le seguenti: “e all'articolo 24 ”.
Art. 7
Piani strutturali intercomunali dei comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 65/2014
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 le parole: “, mediante unione di comuni ” sono soppresse.
2. L’ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 65/2014 è soppresso.
Art. 8
Contributo straordinario in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 115.000,00 per l'anno 2016 in favore della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (CRPM), cui la Regione Toscana è associata, al fine di rafforzarne e supportarne le capacità di analisi e di iniziativa per le politiche comunitarie in ragione dell'interesse regionale fissato dalle attività statutarie e per la realizzazione dagli obiettivi della Conferenza stessa.
2. Le condizioni e le modalità di concessione del contributo, sono definite in una deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri per il contributo di cui al comma 1 , si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 02 “Segreteria generale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.
Art. 9
Viabilità. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 88/1998
1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), è sostituito dal seguente: “I proventi derivanti dall’esercizio di tali funzioni sono destinati alle ulteriori spese di manutenzione e pronto intervento sulle strade regionali, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale e, per una somma complessiva massima di euro 500.000,00 annui, al concorso per le spese relative al personale della polizia provinciale, in proporzione ai chilometri di strade regionali, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle medesime.”.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 23 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:
“3 ter. Entro il mese di marzo di ogni anno, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano alla struttura regionale competente, oltre alla stima dei proventi di cui al comma 3 per l’anno in corso ai fini della programmazione delle risorse regionali, la quota dei proventi di cui al comma 3 percepiti nell'anno precedente. Per tale quota, la comunicazione dà atto della quota di proventi già utilizzati e delle eventuali economie. Su proposta della provincia e previa autorizzazione della Giunta regionale, i proventi non utilizzati e le economie sono riutilizzate, entro l'anno successivo a quello della comunicazione, per la manutenzione delle strade regionali ed il relativo pronto intervento. ”.
3. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 23 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:
“3 quater. Le somme non utilizzate entro l’anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma 3 sono trasferite alla Regione nella misura del 50 per cento, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3 medesimo, e vengono destinate alla gestione delle strade regionali. Il restante 50 per cento è destinato ad interventi per la sicurezza stradale delle strade regionali da individuare con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno, anche su proposta della Città metropolitana di Firenze o delle province interessate. Con la stessa deliberazione viene stabilito anche il termine per la realizzazione degli interventi, alla scadenza del quale le somme residue sono trasferite alla Regione, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3. ”.
Art. 10
Autorizzazione indebitamento a copertura spese di investimento
1. Relativamente a ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, del bilancio di previsione 2016 – 2018, la Regione è annualmente autorizzata a contrarre nuovo indebitamento a copertura della spesa di investimento nei limiti del proprio plafond disponibile così come determinato dall'Sito esternoarticolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 81, sesto comma, della Costituzione ).
2. Il ricorso all'indebitamento nei limiti di cui al comma 1, è in ogni caso ammesso anche nell'ipotesi in cui non si dovesse perfezionare l'intesa tra la Regione e gli enti locali appartenenti al territorio regionale.
Art. 11
Programmazione regionale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), è sostituito dal seguente:
“Art. 7 Programmazione regionale
1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi.
2. La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
a) nella misura del 40 per cento per l’espletamento dei compiti propri della Regione e per iniziative di interesse regionale;
b) nella misura del 20 per cento per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall’articolo 7, comma 6, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale, da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole;
d) nella misura dell’8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali.
3. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio. ”.
Art. 12
Accesso agli ATC. Modifiche all’articolo 13 ter della l.r. 3/1994
1. Nel comma 3 dell’articolo 13 ter della l.r. 3/1994 le parole: “alla provincia e ” sono soppresse.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 ter della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“4 bis. Gli ATC versano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 10 per cento delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione per contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale, da ripartirsi secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. ”.
Art. 13
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 63 bis della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“2 bis. A decorrere dal 2016 le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13 ter, comma 4 bis, stimate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in euro 900.000,00 annue sono previste nell'ambito degli stanziamenti della Tipologia 500 “Rimborsi ed altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio di previsione 2016 – 2018 e successivi .”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 63 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“2 ter. Ai fini del contributo regionale al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6 della l.r. 22/2015 di cui all'articolo 13 ter, comma 4 bis, è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018. ”.
Art. 14
Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2015
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), è inserito il seguente:
“5 bis. In casi di indifferibilità e urgenza a provvedere, connessi allo svolgimento di una funzione trasferita, la Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, può succedere in rapporti di durata in corso, in via anticipata e sostitutiva rispetto alla definizione dei successivi accordi di cui al comma 13. La presente disposizione si applica esclusivamente ai rapporti individuati con deliberazione della Giunta regionale, anche sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale. ”.
Art. 15
Riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo. Deroghe al subentro in contratti, convenzioni e altri atti
1. La Regione subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in deroga alle disposizioni dell'articolo 10, commi 3 e 4, della l.r. 22/2015 , nei contratti, nelle convenzioni e negli altri atti stipulati dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze per le attività di polizia idraulica, di pronto intervento, di gestione e manutenzione delle opere idrauliche, di servizio di vigilanza e di piena, relativi alle funzioni di difesa del suolo. Detti atti proseguono fino alla scadenza stabilita; gli atti in scadenza prima del 30 giugno 2016 e quelli in scadenza al 31 dicembre 2015 sono prorogati fino al 30 giugno 2016, previo assenso del soggetto con cui è stato stipulato l’atto. Le province e la Città metropolitana di Firenze trasmettono, entro tre giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, gli atti completi della quantificazione del costo delle prestazioni rese dai soggetti contraenti, della identificazione di detti soggetti e, se l'atto è in scadenza prima del 30 giugno 2016, dell'eventuale assenso del contraente alla prosecuzione del rapporto con la Regione. Il subentro della Regione è limitato agli atti espressamente indicati nella deliberazione della Giunta regionale e alle spese da sostenere dal 1° gennaio 2016; sono esclusi dalla successione della Regione i debiti e i crediti per le prestazioni oggetto di obbligazioni scadute al 31 dicembre 2015. Restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana di Firenze le controversie, attinenti agli atti di cui al presente articolo, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 .
Art. 16
Disposizione finanziaria
1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 5 bis, della l.r. 22/2015 , come modificato dalla presente legge, per l'anno 2016 si opera nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale relativamente all'esercizio della singola funzione, nonché dell'importo massimo di euro 500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio tra la citata missione e programma di spesa e le missioni/programmi di spesa relativi alle funzioni trasferite, rispetto alle quali si renda necessario succedere in rapporti di durata in corso, secondo le modalità stabilite nello stesso articolo 10, comma 5 bis, della l.r. 22/2015 .
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.
Art. 17
Strumenti della programmazione regionale. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2015
1. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), le parole: “e il prospetto finanziario di rimodulazione dei piani e dei programmi limitatamente alle parti che non abbiano dato luogo all’assunzione di impegni di spesa” sono soppresse.
Art. 18
Interventi per il rilancio economico e culturale della città di Pisa
1. Ai fini del rilancio culturale ed economico della città di Pisa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino ad un massimo complessivo di euro 9.000.000,00 a favore dei seguenti soggetti:
a) Comune di Pisa, fino ad un massimo di euro 5.000.000,00, per il completamento della “Cittadella galileiana” e il recupero e riqualificazione degli spazi pubblici;
b) Università degli studi di Pisa, fino ad un massimo di euro 4.000.000,00, per i seguenti interventi:
1) realizzazione del Polo museale storico di ateneo presso l’Orto botanico;
2) consolidamento e riorganizzazione funzionale dell’edificio denominato “La Sapienza” per la riapertura al pubblico dei servizi in esso presenti.
2. L’erogazione dei contributi di cui al comma 1, è subordinata alla stipula di accordi, anche di programma, con i soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione degli interventi.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2016, euro 2.000.000,00 per l'anno 2017 ed euro 2.500.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016– 2018.”
4. All’onere della spesa di cui al comma 1, lettera b), pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2016 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018.
5. L'articolo 56 della l.r. 86/2014 è abrogato.
Art. 19
Interventi sul porto di Piombino
1. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore portuale del porto di Piombino, attraverso l’erogazione all’Autorità portuale di Piombino di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.
2. Nell’accordo di programma di cui al comma 1, sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l’eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:
a) aumento delle entrate proprie dell’Autorità portuale di Piombino in conseguenza dell’entrata a regime degli investimenti realizzati;
b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2035, si provvede con legge di bilancio.
Art. 20
Progettazione di interventi strategici definiti nel DEFR
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 1.600.000,00 per l’anno 2016 ed euro 2.200.000,00 per l’anno 2017, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per la progettazione degli interventi definiti nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) relativi a:
a) nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa e relativi collegamenti viari;
b) viabilità nord di Pisa di collegamento tra la statale Aurelia e la zona di Cisanello;
c) estensione del sistema tramviario della piana fiorentina verso Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera a), per l’importo massimo di euro 300.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera b), per l’importo massimo di euro 300.000,00 per il 2016 ed euro 700.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017;
4. All'onere della spesa di cui al comma 1, lettera c), per l’importo massimo di euro 1.000.000,00 per il 2016 ed euro 1.500.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017.
Art. 21
Sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle recenti crisi bancarie
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 200.000,00 per contributi a sostegno dell'assistenza legale alle persone fisiche residenti in Toscana che abbiano contratto obbligazioni e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il Sito esternodecreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio).
2. Per l'accesso al contributo è richiesto un valore dell’ISEE inferiore a euro 40.000,00.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1. La deliberazione può prevedere che il contributo sia corrisposto anche in caso di assistenza legale tramite associazioni di consumatori.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.
Art. 22
Osservatorio legislativo interregionale. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 4/2008
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è inserito il seguente:
“Art. 5 bis Osservatorio legislativo interregionale
1.L’Assemblea legislativa, tramite il settore legislativo, gestisce l’organizzazione dell’Osservatorio legislativo interregionale, unitamente alle sue risorse finanziarie.
2.Ai fini di cui al comma 1, nell’ambito del bilancio è istituito un capitolo, con vincolo di destinazione, nel quale confluiscono gli importi versati annualmente dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a titolo di quota di adesione all’Osservatorio legislativo interregionale per le iniziative da esso svolte. ”.
Art. 23
Riduzione del personale e risorse fondo salario accessorio
1. La riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all’Sito esternoarticolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e dell’Sito esternoarticolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ; secondo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 2, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 ottobre 2013, n. 125 , non produce effetti, per l'anno 2015, sulla determinazione dell’ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) del 1° aprile 1999 e del 23 dicembre 1999, da effettuarsi a consuntivo nell’anno 2016.
Art. 24
Interventi per la piantumazione della piana fiorentina
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Carmignano, Prato, Signa e Lastra a Signa, per la realizzazione di interventi di piantumazione per ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la fruibilità delle aree non urbane della piana fiorentina.
2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. I contributi regionali non possono superare l'80 per cento del costo complessivo dell'intervento. L'assegnazione del contributo è subordinata all'effettiva disponibilità in bilancio da parte dei comuni dei fondi relativi alla quota del costo dell'intervento di propria competenza.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.260.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2016, euro 410.000,00 per l'anno 2017 ed euro 350.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 – 2018.
Art. 25
Realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A. M. Enriques Agnoletti
1. Per attivare la realizzazione nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo scientifico e tecnologico dell'Università degli studi di Firenze, di un nuovo edificio scolastico da adibire a sede unica del liceo scientifico “A.M. Enriques Agnoletti”, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Firenze un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 9.850.000,00 per il periodo 2016 – 2018.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, relativo al primo lotto funzionale dei lavori, è subordinata alla stipula di uno specifico accordo di programma da sottoscrivere con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nella realizzazione del nuovo edificio.
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l'anno 2016, euro 3.850.000,00 per l'anno 2017 ed euro 3.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016 – 2018.
Art. 26
Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 65/2014
1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è inserito il seguente:
“Art. 9 bis Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l'approvazione di opere di interesse statale
1. Nei casi in cui il progetto definitivo di un'opera di interesse statale sia stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ed il procedimento si sia concluso con esito positivo, l'approvazione del progetto, nella conferenza indetta a tale scopo, con il voto favorevole del Presidente della Giunta regionale, oltre agli effetti previsti dalla legislazione statale, costituisce anche variante automatica del PIT di cui all'articolo 88.
2. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato partecipano alla conferenza di servizi indetta per l'approvazione di progetti aventi ad oggetto la localizzazione di opere di interesse statale, previa risoluzione del Consiglio regionale che si esprime in merito alla variante di cui al comma 1. ”.
CAPO II
Disposizioni di prima attuazione del Sito esternod.lgs. 150/ 2015 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
Art. 27
Funzioni della Regione
1. Dal 1° gennaio 2016, la Regione assume le funzioni e i compiti amministrativi relativi ai servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e li esercita sulla base della convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulata in attuazione dell’Sito esternoarticolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ).
2. La Regione esercita le funzioni in materia di programmazione di politiche attive del lavoro e in particolare:
a) identifica la strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 150/2015 ;
b) accredita gli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 4, del d.lgs.150/2015 ;
c) svolge interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
3. Dal 1° gennaio 2016 le disposizioni della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che attribuiscono alle province le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro e le attività ad esse connesse si intendono riferite alla Regione.
4. La Regione ha la gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità dei centri per l'impiego.
5. La Regione, attraverso i centri per l’impiego, svolge in forma integrata le attività previste dall’Sito esternoarticolo 18 del d.lgs. 150/2015 , nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione.
6. La Regione individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), e degli articoli 21 e 22 Sito esternodel d.lgs. 150/2015 .
Art. 28
Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro
1. In attuazione della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, la Regione sottoscrive apposite convenzioni con le province e la Città metropolitana di Firenze, per definire le modalità di svolgimento delle attività connesse all’erogazione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro attraverso il ricorso all'avvalimento degli uffici e al comando di personale delle province e della Città metropolitana di Firenze impiegato a tempo determinato e indeterminato nei servizi per l’impiego, ivi compreso il personale del collocamento mirato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali alla data del 1° gennaio 2016.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, in particolare:
a) individuano il personale degli uffici in avvalimento e il personale in comando e disciplinano l'esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte della Regione;
b) definiscono le modalità di utilizzo delle sedi degli uffici in avvalimento;
c) quantificano gli oneri derivanti dalla convenzione stessa.
3. Le convenzioni possono prevedere che i dirigenti responsabili degli uffici avvalsi assumano il coordinamento degli uffici delle province confinanti e della Città metropolitana di Firenze, nei casi in cui questi ultimi siano privi di un dirigente titolare. Possono altresì prevedere che il dirigente responsabile di una provincia assuma la responsabilità di un ufficio comune costituito da più province e dalla Città metropolitana di Firenze, di cui la Regione si avvale per l'esercizio della funzione.
4. Il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale di cui al presente articolo, è determinato ed erogato dall’ente di appartenenza. Il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai CCNL 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 costituiti presso ciascun ente. La Regione provvede al rimborso delle relative somme.
Art. 29
Sedi degli uffici in avvalimento
1. Gli oneri di gestione delle sedi delle province e della Città metropolitana di Firenze destinati all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo sono assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di avvalimento degli uffici.
2. Alla gestione delle sedi di cui al comma 1, continuano a provvedere le province e la Città metropolitana di Firenze, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi e a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2018.
Art. 30
Efficacia
1. Le disposizioni del presente capo hanno efficacia per l'anno 2016, nonché per gli anni 2017 e 2018, fermo restando l'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal Sito esternod.lgs.150/2015 e subordinatamente al rinnovo della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è sospesa l'efficacia degli articoli da 21 ter a 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002 relativi all’Agenzia regionale del lavoro.
3. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2018, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge di complessiva revisione delle disposizioni della l.r. 32/2002 in materia di mercato del lavoro.
Art. 31
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, la spesa massima di euro 12.000.000,00, a titolo di concorso della Regione agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 24, comma 1.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo di euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” e per l'importo di euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.
CAPO III
Disposizioni per lo sviluppo economico
Art.. 32
Disposizioni per lo sviluppo economico
1. Al fine di garantire adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambiti demaniali marittimi, la Regione adotta apposite linee guida per l'applicazione dell'Sito esternoarticolo 3, comma 4 bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni,. dalla Sito esternolegge 4 dicembre 1993, n. 494 .
2. Le linee guida sono adottate dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998 ..
CAPO IV
Norme finali
Art. 33
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) articolo 40, commi da 3 a 5, e l’articolo 41 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
b) articolo 29 bis della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
c) legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015 ).
Art. 34
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2015-12-28;82&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

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