Modalità tecniche di emissione Carta d'identità elettronica - D.M. 23/12/2015
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[b]MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 dicembre 2015
Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica.
(15A09809)
(GU n.302 del 30-12-2015)
[/b]
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER LA
SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito TULPS, ed il
relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e in particolare l'art.2,
comma 8;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
ottobre 1999, n. 437;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2002,
istitutivo del Centro nazionale per i servizi demografici presso il
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione
centrale per i servizi demografici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
novembre 2014, n. 194, recante "modalita' di attuazione e di
funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR
alle anagrafi della popolazione residente";
Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n.125
che prevede che l'emissione della carta d'identita' elettronica e'
riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto
delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti di
sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di
sicurezza;
Visto il medesimo art. 10, comma 3, del citato d.l. n. 78 del 2015,
che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per
l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e
la Conferenza Stato-citta' autonomie locali, siano definite le
caratteristiche tecniche, le modalita' di produzione, di emissione,
di rilascio della carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta
del relativo archivio informatizzato;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla
legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";
Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8 aprile 2000,
recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi
e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla
dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di organi a
scopo di trapianto", come modificato dal decreto del Ministro della
salute dell'11 marzo 2008;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante "Codice per la protezione dei dati personali";
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4
agosto 2003 e successive modificazioni, recante "Nuove istruzioni per
la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione
delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli
stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali";
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23
dicembre 2013 recante "individuazione delle carte valori ai sensi
dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio
1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni";
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con
determinazione n. 169/2015 del 14 dicembre 2015;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e'
espresso con parere n. 656, in data 17 dicembre 2015;
Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali in data 17
dicembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) "ANPR": l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di
cui all'articolo 62 del CAD;
b) "Autenticazione in rete": l'identificazione informatica
tramite la CIE, ai sensi dell'articolo 64 del CAD, finalizzata
all'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni;
c) "CA Autenticazione": la struttura di Certification Authority
del CNSD che emette i certificati di autenticazione in rete,
componente della piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione
della CIE;
d) "CAD": il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche;
e) "Cartellino elettronico": la trasposizione in formato digitale
del cartellino cartaceo di cui all'articolo 290 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635;
f) "Centro Nazionale Trapianti": il Centro nazionale per i
trapianti istituito dall'articolo 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91,
e successive modificazioni;
g) "Certificato di Autenticazione": il certificato digitale
rilasciato dalla "CA Autenticazione" necessario per l'autenticazione
in rete;
h) "CIE": il documento d'identita' personale rilasciato dal
Ministero dell'interno denominato "Carta d'Identita' Elettronica";
i) "CNSD": il Centro Nazionale dei Servizi Demografici,
costituito con il decreto ministeriale 23 aprile 2002, presso il
Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali;
j) "CP-CIE": il centro di produzione della CIE, componente della
piattaforma e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
k) "Dati di identificazione": i dati memorizzati sul
microprocessore ai fini della verifica dell'identita';
l) "Elementi biometrici primari": l'immagine del volto del
titolare della CIE, secondo quanto indicato nell'allegato B;
m) "Elementi biometrici secondari": l'immagine delle impronte
digitali del titolare della CIE ai sensi dell'art.3 del regio decreto
18 giugno 1931, n.773, secondo quanto indicato nell'allegato B;
n) "PKI-CIE": l'insieme delle infrastrutture a chiave pubblica
(Public Key Infrastructure - PKI), delle infrastrutture di
comunicazione e pubblicazione dei certificati, costituite da sistemi,
entita' e procedure operative preposte a garantire la certificazione
dei dati di identificazione contenuti nel microprocessore, la
protezione dei dati stessi e la sicurezza del circuito di emissione e
controllo della CIE, componente della piattaforma e
dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
o) "IPZS": l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
p) "PIN": il codice segreto personale necessario alla fruizione
dei servizi che richiedono l'autenticazione in rete;
q) "CIEonLine": l'infrastruttura informatica e di rete che rende
disponibili i servizi di supporto al processo di emissione e gestione
della CIE, componente della piattaforma e dell'infrastruttura per
l'emissione della CIE;
r) "Portale": il sito web della CIE, componente della piattaforma
e dell'infrastruttura per l'emissione della CIE;
s) "Postazione": l'apparato hardware e software dedicato
all'acquisizione dei dati previsti;
t) "PUK": la chiave personale non modificabile di sblocco
necessaria alla riabilitazione del PIN a seguito di relativo blocco;
u) "RIPA": la Rete Internazionale delle Pubbliche
Amministrazioni;
v) "Sistema Informativo dei Trapianti" o "SIT", il sistema
istituito nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale in
base all'articolo 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che consente
la raccolta, in un'unica banca dati, delle manifestazioni di volonta'
in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini;
w) "SPC": il Sistema Pubblico di Connettivita' di cui al CAD;
x) "SSCE": il sistema di servizi del CNSD per il circuito di
emissione della CIE, componente della piattaforma e
dell'infrastruttura per l'emissione della CIE.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le procedure di emissione della
CIE determinando le caratteristiche tecniche della piattaforma e
dell'architettura logica dell'infrastruttura, disciplinando,
altresi', le modalita' tecniche di produzione, distribuzione,
gestione e supporto all'utilizzo della CIE.
Art. 3
Caratteristiche della CIE
1. La CIE ha le caratteristiche grafiche previste dal modello di
cui all'allegato A. Tale modello e' aggiornato con decreto
direttoriale del Ministero dell'interno, sentiti l'Agenzia per
l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali,
e pubblicato sul proprio sito istituzionale.
2. Il supporto fisico della CIE e' realizzato con le tecniche
tipiche della produzione di carte valori, integrato con un
microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie
per la verifica dell'identita' del titolare, inclusi gli elementi
biometrici primari e secondari, nonche' per l'autenticazione in rete,
secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato B che sono
aggiornate con decreto direttoriale del Ministero dell'interno,
sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la
protezione dei dati personali, e pubblicato sul proprio sito
istituzionale.
3. Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel
microprocessore sono utilizzati esclusivamente per verificare
l'autenticita' della CIE e l'identita' del titolare attraverso
elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti
in modalita' "uno a molti" a fini di identificazione.
Art. 4
Presentazione della richiesta della CIE
La richiesta di rilascio della CIE e' presentata dal cittadino (o
dai genitori o tutori in caso di minore) presso l'ufficio anagrafico
del Comune di residenza o di dimora, ai sensi dell'articolo 3 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o presso il Consolato se
cittadino italiano residente all'estero ed iscritto in ANPR
1. residente all'estero, in caso di:
a) primo rilascio;
b) smarrimento o furto della CIE o della carta d'identita' in
corso di validita', previa presentazione della relativa denuncia;
c) deterioramento della CIE o della carta d'identita' in corso
di validita', previa verifica del relativo stato da parte
dell'Ufficiale di anagrafe;
d) scadenza della carta d'identita'.
2. Il cittadino (o i genitori o i tutori in caso di minori) puo'
prenotare la richiesta di rilascio della CIE collegandosi al
CIEOnline secondo le modalita' indicate sul Portale.
3. Il Comune o il Consolato, verificata l'identita' del
richiedente, accerta l'assenza di eventuali motivi ostativi al
rilascio della CIE per il tramite del SSCE, secondo quanto indicato
nell'allegato B.
Art. 5
Acquisizione dei dati del richiedente la CIE
1. Per il rilascio della CIE, il Comune o il Consolato effettua
l'acquisizione delle seguenti informazioni del richiedente:
a) elementi biometrici primari;
b) elementi biometrici secondari;
c) firma autografa nei casi previsti;
d) dato relativo all'autorizzazione o meno all'espatrio;
e) dato facoltativo relativo alla volonta' di donazione o diniego
di organi e/o di tessuti;
f) eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del
richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di
avanzamento della pratica di rilascio della CIE.
2. Al termine dell'operazione di acquisizione dei dati di cui al
comma 1, il Comune o il Consolato rilascia al richiedente la ricevuta
della richiesta della CIE, comprensiva del numero della pratica e
della prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE.
Art. 6
Consegna della CIE
1. La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK
associati ad essa avviene, entro sei giorni lavorativi, presso
l'indirizzo indicato all'atto dell'acquisizione dei dati del
richiedente. Per i cittadini italiani residenti all'estero ed
iscritti in ANPR la consegna della CIE avverra' secondo le modalita'
stabilite dall'art. 17 del presente decreto.
Art. 7
Interdizione dell'operativita' della CIE
1. In caso di furto o smarrimento, il cittadino effettua il blocco
della propria CIE per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai
servizi in rete, contattando il servizio di help desk della CIE e
sporge regolare denuncia presso le Forze di Polizia.
Art. 8
Cartellino elettronico
1. Il cartellino elettronico, conservato da SSCE, contiene le
informazioni anagrafiche, la fotografia, la scansione della firma
autografa, il numero di protocollo della pratica, le informazioni
relative al processo di rilascio e il numero univoco nazionale della
CIE.
2. Le Questure accedono alle informazioni contenute nel cartellino
elettronico esclusivamente tramite il CNSD.
Art. 9
Soggetti coinvolti
1. Le funzioni per lo svolgimento delle attivita' di produzione,
distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE vengono
svolte dal Ministero dell'interno, dal Ministero dell'economia e
delle finanze, dai Comuni, dai Consolati e da IPZS.
2. E' istituita, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per
gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi
demografici, la Commissione interministeriale permanente della CIE,
preposta agli indirizzi strategici e al monitoraggio delle varie fasi
del progetto.
Art. 10
Funzioni del Ministero dell'interno
1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, assicura
il supporto necessario ai Comuni, ai Consolati e alle Questure per il
corretto espletamento delle attivita' connesse all'attuazione del
presente decreto mettendo a disposizione, avendone la
responsabilita', l'infrastruttura informatica ubicata nel CNSD che
comprende:
a) il circuito di emissione (SSCE) della CIE;
b) il sistema finalizzato a garantire l'integrita' e la sicurezza
delle comunicazioni telematiche tra il CNSD ("sistema di sicurezza
del CNSD") ed i vari enti coinvolti nel processo di emissione della
CIE secondo quanto indicato nell'allegato B, paragrafo 6, in
sostituzione del sistema infrastrutturale previsto dal DM 2 agosto
del 2005;
c) la Certification Authority (CA Autenticazione e PKI-CIE);
d) il servizio di convalida dei dati anagrafici al CIEonLine
tramite il collegamento con l'ANPR;
e) il numero univoco nazionale di inizializzazione della CIE al
CP-CIE;
f) il servizio di validazione dei certificati di autenticazione
ai sistemi che erogano servizi on line accessibili tramite la CIE;
g) il CIEonline;
h) il Portale;
i) la banca dati della CIE.
Art. 11
Funzioni dei Comuni e dei Consolati
1. I Comuni e i Consolati identificano il soggetto richiedente la
CIE e, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza indicate
nell'allegato B, ne acquisiscono i dati di cui all'articolo 5,
attraverso le apposite postazioni collegate con il CIEonLine di cui
all'art.12, comma 4, e richiedono la produzione della CIE al
Ministero dell'interno, tramite il CNSD.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del
processo di emissione della CIE, eventuali dotazioni hardware
aggiuntive devono essere conformi alle caratteristiche tecniche
definite dalla Commissione di cui all'art.13.
Art. 12
Funzioni di IPZS
1. IPZS mette a disposizione del CNSD la piattaforma e
l'infrastruttura, di cui all'articolo 2, descritta nell'allegato B,
assicurandone la realizzazione, la manutenzione e la conduzione
operativa.
2. Per lo svolgimento delle attivita' connesse all'attuazione del
presente decreto, IPZS fornisce al CNSD ed al personale comunale
addetto, adeguata documentazione, formazione del relativo personale e
supporto tecnico.
3. IPZS fornisce al CNSD gli strumenti necessari per quanto
previsto all'articolo 10.
4. IPZS mette a disposizione dei Comuni, dei Consolati e delle
Questure un servizio di help desk per fornire il supporto tecnico
necessario al corretto espletamento delle attivita' connesse al
rilascio ed al controllo del ciclo di vita della CIE.
5. IPZS mette a disposizione dei cittadini un servizio di help desk
telefonico attraverso il quale attivare la procedura di interdizione
in caso di smarrimento o furto della CIE secondo quanto indicato
nell'allegato B.
6. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del
processo di emissione della CIE, IPZS fornisce ai Comuni le dotazioni
hardware e software delle postazioni, conformi alle caratteristiche
tecniche definite dalla Commissione di cui all'art.13, nonche' i
relativi aggiornamenti e i servizi di installazione, di manutenzione
e di supporto tecnico e informativo.
7. Il numero di postazioni e la relativa ubicazione sono definite
dal Ministero dell'interno.
8. IPZS provvede alla produzione e alla spedizione della CIE
secondo quanto previsto dall'articolo 6 e in conformita' a quanto
stabilito nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
4 agosto 2003.
Art. 13
Commissione interministeriale permanente della CIE
1. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 2:
a) supporta il Ministero dell'interno nella definizione del piano
di graduale avvio del rilascio della CIE presso Comuni e Consolati;
b) verifica lo stato di avanzamento del progetto nei diversi
ambiti e aspetti;
c) definisce le modalita' di adozione degli standard tecnologici,
delle linee guida e delle specifiche tecniche e delle eventuali
funzionalita' aggiuntive, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, per i soli aspetti concernenti il trattamento dei
dati personali;
d) definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del
sistema e il trattamento dei dati personali, le caratteristiche
tecniche delle dotazioni hardware e software delle postazioni dei
Comuni e dei Consolati;
e) garantisce, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, per i soli aspetti concernenti la sicurezza dei dati e del
sistema e il trattamento dei dati personali, l'aggiornamento e
l'allineamento del sistema in relazione all'evoluzione tecnologica,
alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi
di identificazione elettronica ed altre iniziative governative
strategiche di interesse nazionale ed internazionale.
2. La Commissione e' costituita dal Presidente, designato dal
Ministero dell'interno, e dai seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero dell'interno e un supplente;
b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
e un supplente;
c) un rappresentante del Ministero degli esteri e un supplente;
d) un rappresentante designato dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e un supplente;
e) un rappresentante designato dall'Agenzia per l'Italia digitale
e un supplente;
f) un rappresentante designato dall'IPZS e un supplente;
g) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (ANCI) e un supplente.
3. Il Presidente e i componenti della Commissione rimangono in
carica per un triennio e svolgono il mandato a titolo gratuito.
L'incarico e' rinnovabile.
4. Alle sedute della Commissione possono essere invitati a
partecipare esperti anche di altre Amministrazioni, Enti e Organismi
per gli aspetti tecnologici connessi al progetto.
5. Fino alla costituzione della Commissione di cui al presente
articolo i compiti di cui al comma 1 sono svolti dal Gruppo tecnico
di lavoro istituito dal Direttore centrale per i servizi demografici
del Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno.
Art. 14
Piano di graduale rilascio della CIE
1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, emettono la carta d'identita' elettronica ai sensi
dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
avviano il processo di rilascio della CIE secondo le regole tecniche
e di sicurezza previste dal presente decreto, nei tempi e nelle
modalita' stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 13.
2. Nei restanti Comuni e nei Consolati, il rilascio della CIE e'
avviato secondo il piano definito dal Ministero dell'interno sentita
la Commissione di cui all'articolo 13.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
1. Ai fini della produzione, del rilascio e della gestione della
CIE, il trattamento dei dati personali e' effettuato nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e successive modifiche.
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Affari interni e
territoriali, il Ministero dell'economia e delle finanze, i Comuni e
il Ministero degli affari esteri sono titolari del trattamento di
dati personali di propria competenza.
3. Il Ministero dell'interno, le Amministrazioni e gli Enti
coinvolti nel processo di emissione non procedono in alcun caso al
tracciamento e/o alla registrazione centralizzata di dati relativi
all'utilizzo della CIE per l'accesso ai servizi erogati da altri
soggetti.
Art. 16
Donazione di organi e tessuti
1. Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di
rilascio della CIE, ha facolta' di indicare il proprio consenso,
ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.
2. L'indicazione di cui al comma 1 e' trasmessa dal comune al
Sistema Informativo Trapianti con le modalita' indicate nell'allegato
B.
3. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria
volonta' precedentemente registrata nel SIT, si deve recare presso la
propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli
ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i
Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE -
anche presso il Comune.
Art. 17
Emissione della CIE da parte dei Consolati
1. I Consolati sono autorizzati all'emissione della CIE per i
cittadini italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta presso
gli Uffici consolari stessi.
2. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
definiscono congiuntamente le modalita' organizzative e tecniche di
dettaglio per l'emissione della CIE da parte degli Uffici consolari.
Art. 18
Abrogazioni e norme transitorie
1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto
ministeriale 8 novembre 2007.
2. Le carte d'identita' in formato cartaceo ed elettronico
rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto
mantengono la propria validita' fino alla scadenza.
Art. 19
Clausola di invarianza finanziaria
Le attivita' del presente decreto saranno realizzate con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, che sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2015
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2015
Interno, registro n. 1, foglio n. 2392
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico