Data: 2015-12-30 17:40:38

Posizionamento di ombrelloni e fioriere - SUOLO PUBBLICO - sentenza

Posizionamento di ombrelloni e fioriere - SUOLO PUBBLICO - sentenza

[img width=300 height=225]http://plateatico.it/wp-content/uploads/2013/05/pecora-nera1.jpg[/img]

[b]Occupazione abusiva del suolo pubblico: il posizionamento di ombrelloni e fioriere è giuridicamente rilevante, in quanto è strumentalmente collegato all’esercizio dell’attività commerciale[/b]

[color=red][b]Consiglio di Stato Sez. V del 18.12.2015 n. 5753,[/b][/color]

L’oggetto del giudizio giunto all´esame della Quinta Sezione del Consiglio di Stato è costituito dalla determinazione dirigenziale di Roma Capitale recante: I) la cessazione dell’occupazione abusiva (realizzata a mezzo del posizionamento di ombrelloni e fioriere) del suolo pubblico antistante l’esercizio di ristorazione; II) la sanzione della chiusura del locale per 5 giorni ai sensi dell’art. 3, co.16, l. n. 94 del 2009. Il Consiglio di Stato nella sentenza del 18.12.2015 n. 5753 ha affermato che tutte le censure articolate in primo grado risultano infondate, in considerazione dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza di questa Sezione in casi analoghi (cfr. Sez. V. nn. 1621 del 2015; 1611 del 2015; 501 del 2015, cui si rinvia) in quanto: I) il posizionamento abusivo di ombrelloni e fioriere è comunque giuridicamente rilevante, in quanto comporta l’occupazione del suolo pubblico ed è strumentalmente collegato all’esercizio dell’attività commerciale; II) la sanzione amministrativa, che deve essere inderogabilmente inflitta ope legis, è stata applicata nella misura minima prevista dalla legge; III) l’Amministrazione prima, e il T.a.r. poi, hanno attribuito adeguata rilevanza alle disposizioni contenute negli artt. 20, co. 4, del codice della strada e 3, co. 4 e 16, l. n. 94 del 2009; IV) la questione di legittimità costituzionale del più volte menzionato art. 3, co. 16, cit. è manifestamente infondata, poiché esso contiene misure logiche e proporzionate, volte a tutela dei beni pubblici e della legalità, in conformità all’art. 97 della Costituzione; V) l’atto presupposto a quelli impugnati in via diretta – ordinanza sindacale n. 258 del 27 novembre 2012 - risulta pienamente giustificato dalle circostanze accertate in sede amministrativa (cfr. Sez. V, n. 5066 del 2014, Sez. V, n. 1611 del 2015 cui si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.).

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=ab9c0757-acdc-11e5-a884-5b005dcc639c

riferimento id:31097

Data: 2016-01-11 13:47:16

Re:Posizionamento di ombrelloni e fioriere - SUOLO PUBBLICO - sentenza

CHIUSURA 5 gg per occupazione abusiva suolo pubblico - OK ordinanza  Sindaco-Dirigenti

[color=red][b]TAR LAZIO – ROMA, sez. II TER – sentenza 7 gennaio 2016 n. 147[/b][/color]

http://buff.ly/22Vf1nh

riferimento id:31097
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it