ECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (11G0260) (GU n. 302 del 29-12-2011 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2011
Art. 15
Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo
restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, pari a euro 10.311.907, si provvede mediante
riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12
novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero
dell'interno.
2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012».
3. Sono prorogate, per l'anno 2012, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
4. Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativo all'apposizione delle
impronte digitali sulle carte di identita', e' prorogato al 31
dicembre 2012.
5. Il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' prorogato di
180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, le parole: "sino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2012".
7. Il termine stabilito dall'articolo 23, comma 9, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 per le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento
alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda,
al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato
con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata
ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data
del 31 dicembre 2012, non risulti ancora completato l'adeguamento
antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.