Data: 2015-12-29 10:43:01

autorizzazione art. 110 co. 7 e servizio di ricarica conto di gioco

Egregiio dottore,
ho rilasciato licenza ai sensi dell'art. 110 co. 7 per sala  giochi ed ho inserito tra le prescrizioni il fatto che non si possono raccogliere scommesse.
Ora il titolare dlla sala giochi mi ha riferito che rende un servizio di ricarica conto di gioco, ma non ricevono scommesse (io non so di cosa si tratta ma mi hanno riferito che è un servizio di ricarica di una scheda).
Considerata la postilla inserita nella licenza, possono svolger questo servizio di "ricarica"?
Grazie per la cortese risposta e buone feste.

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Data: 2016-01-03 09:47:02

Re:autorizzazione art. 110 co. 7 e servizio di ricarica conto di gioco

Dottore aiuto !!!!!

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Data: 2016-01-03 21:48:25

Re:autorizzazione art. 110 co. 7 e servizio di ricarica conto di gioco

Il discorso è molto complicato, puoi cercare sul forum "CED CDT", fra cui:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26216.msg49525#msg49525
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27990.msg52930#msg52930

In ogni caso l'esercente (autorizzato all'esercizio di sala giochi ai sensi dell'art. 86 TULPS) sosterrà di non esercitare l'attività di scammesse ma solo quella di fornitura accesso internet e altri minimi servizi.
Puoi avvertire la Questura ai fini del controllo, la competenza sull'eventuale autorizzaizone per scommesse è in capo a quella.

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Data: 2016-01-05 09:37:31

Re:autorizzazione art. 110 co. 7 e servizio di ricarica conto di gioco

Scusi dottore ma non si tratta di raccolta scommesse.
Si tratta solo di un servizio di ricarica conto gioco, che non viene utilizzata in tale sala giochi, perchè possiede solo giochi ex art. 110 co. 7 (e non comma 6).
Da quello che ho capito si tratta solo ed eclusivamente di un servizio di ricarica e NON anche di utilizzo in quell'esercizio (immobile composto da cartoleria e sala giochi con accesso a parte).
In questo caso deve solo avvisare la Questura o non può neppure fornire tale servizio ai suoi clienti?
Grazie

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Data: 2016-01-05 09:50:44

Re:autorizzazione art. 110 co. 7 e servizio di ricarica conto di gioco

Ammesso che il tizio faccia effettivamente solo quello, cioè ricaricare, si tratta di un PDC,  ossia Punto Di Commercializzazione che opera per contratto per conto di un concessionario autorizzato (si spera) dai Monopoli per il gioco cd "a distanza" che prevede il rapporto diretto tra giocatore e concessionario, senza alcuna forma di intermediazione.
Sul sito dell'ADM trova l'elenco dei concessionari autorizzati per il gioco a distanza ed alcune informazioni anche sui PDC.
Tenga conto comunque che dopo l’abrogazione dei decreti ministeriali del 21 marzo 2006 e del 25 giugno 2007, ad opera del decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, la figura del PDC non trova più un’espressa previsione e disciplina.

Ad oggi, infatti, la disciplina applicabile alla raccolta del gioco a distanza è quella di cui all’art. 24, Legge Comunitaria per il 2008 n. 88/09, che però non contempla espressamente la figura del “punto di commercializzazione”, disciplinata, invece, dai suddetti decreti direttoriali AAMS, così configurando l’esclusività del rapporto concessionario/scommettitore per tutto quanto attiene la procedura di effettuazione del gioco a distanza.

riferimento id:31083

Data: 2016-01-05 11:30:06

Re:autorizzazione art. 110 co. 7 e servizio di ricarica conto di gioco

Scusi Dott. De Marchis,
ciò significa che deve dotarsi di altra autorizzazione della Questura come PDI?

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Data: 2016-01-05 14:03:35

Re:autorizzazione art. 110 co. 7 e servizio di ricarica conto di gioco

Non sono dottore.
Quanto alla sua domanda le rispondo che se si aderisse alla tesi sostenuta dalla Cassazione in una sua sentenza, alla luce di quanto prevede l'art.4 c.4 bis L.401/89, dovrebbe munirsi di licenza art.88 tulps anche il PDC che in teoria non dovrebbe "raccogliere scommesse" ma limitarsi a  far firmare contratti per l'apertura di 'conti di gioco' al singolo cliente (attraverso i quali poi il singolo giocatore potrà e dovrà giocare a distanza in collegamento diretto con il concessionario) e vendere loro le ricariche.

Difficilmente la Questura rilascerà una simile licenza al PDC perché potrebbe essere considerata una sorta di avallo alla raccolta scommesse (su rete fisica) da parte del PDC che agirebbe, contra legem, a favore del concessionario autorizzato al gioco su rete a distanza.

Questo il link cui mi riferivo prima:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Monopoli/Giochi/Normativa/Punti+di+commercializzazione/

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Data: 2016-01-06 10:39:34

Re:autorizzazione art. 110 co. 7 e servizio di ricarica conto di gioco

Egr. Sig. De Marchis
a questo punto devo comunicare alla persona che NON può offrire questo servizio. Giusto?

riferimento id:31083

Data: 2016-01-07 15:27:34

Re:autorizzazione art. 110 co. 7 e servizio di ricarica conto di gioco

Il servizio in questione non attiene al 110 c.7, fermo restando il divieto  di raccolta, nè va autorizzato in alcun modo dal Comune. Mi limiterei a segnalare il PDC alle valutazioni di ADM -Ufficio regionale competente ed alla questura di zona per eventuali controlli fermo restando che anche il Comune,  tramite la polizia municipale, in caso di successivi controlli nel corso del quale dovesse rilevate che l'attività effettivamente esercitata non è solo di ricarica ma di vera e propria raccolta scommesse in violazione del divieto di intermediazione e di quanto prevede la legge 88/09, dovrà procedere penalmente ex lege 401/1989.

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Data: 2016-03-06 20:34:34

Re:autorizzazione art. 110 co. 7 e servizio di ricarica conto di gioco

Mi permetto di approfittare di questo spazio e della vostra competenza in materia per rivolgervi alcune domande in merito ad un internet point che agisce quale PUNTO di RICARICA.
Il centro in questione, che non esercita attività di intermediazione nella raccolta di scommesse ma si limita a commercializzare ricariche, è dotato (ovviamente) di computer dai quali i giocatori accedono per ricaricare i propri conti di gioco.

[b]La Questura locale (invocando anche il Decreto Balduzzi) sostiene, non solo che per l'esercizio dell'internet point serva la licenza del questore ( a me consta invece che dopo il DL 225/2010 non sia più richiesta) ma che per questo tipo di attività bisogna dotarsi  anche di autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS.[/b]
Mi trovo in grosse difficoltà perché non riesco a smuoverli dalla loro posizione ed il titolare del punto rischia una incriminazione penale ex art. 4 L. 401/89. Posto che tale autorizzazione viene rilasciata se il gestore ha l'autorizzazione AAMS ( ce l'ha!) e se il richiedente ha l'autorizzazione del Gestore (ha solo sottoscritto il contratto), ho contattato il gestore e mi hanno detto (dopo aver riso delle strambe richieste della questura) che per i Punti di commercializzazione non sono previste delle licenze e che pertanto non devono dotarsi di autorizzazione ex 88 TULPS.

Ho letto i vostri interventi ed effettivamente condivido l'impostazione secondo cui si tratta di gioco a distanza e di un rapporto esclusivo tra il concessionario e il giocatore, in cui il ruolo del punto di ricarica è solo quello di far sottoscrivere i contratti per l'apertura dei conti di gioco.

Cosa mi sfugge? Come posso convincere la Questura che il centro non deve dotarsi dell'autorizzazione di Polizia?

Spero di esser stata chiara, grazie infinite in anticipo

riferimento id:31083

Data: 2016-03-07 17:11:18

Re:autorizzazione art. 110 co. 7 e servizio di ricarica conto di gioco

Confermo che già da fine 2010 il decreto-legge n. 225/2010 (così detto “mille proroghe”), convertito dalla legge n. 10/2011, ha abrogato i commi 4 e 5 dell’art. 7 del DL n. 144/2005, ha poi modificato il comma 1 dello stesso articolo spostando il termine circa la necessità della licenza del Questore fino al 31/12/2011 (il DL n. 216 del 29 dicembre 2011 – mille proroghe 2012 – non ha disposto ulteriore proroga) e ha aggiunto, infine, che la necessità della licenza concerneva solo chi avesse svolto l’attività di fornitura comunicazioni come principale.

Per gli internet point rimane in vigore la necessità dell'abilitazione ex art. art. 25  del d.lgs. n. 259/2003 – autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica – che nei fatti è rappresentata da una SCIA (non approfondisco).

per le altre questioni occorre vedere quale attività è davvero svolta all'interno e da lì capire la necessità o meno dell'abilitazione ex art. 88 TULPS (rimando alle considerazioni di Roberto). Tieni presente che con il comma 923 della legge 208/2015 (stabilità 2016) vengono introdotte (fin da subito avevamo sottolineato la mancanza) le sanzioni per la non osservanza del divieto introdotto dal Decreto Balduzzi circa [i]la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità[/i]:
Titolare dell’esercizio ed eventuale proprietario dell’apparecchiature sono sanzionati con 20.000 €. Le  sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli,  territorialmente  competente.

Resta da vedere come si evolverà la prassi applicativa di questa sanzione dato che potrebbe riguardare gli stessi CED/CDT ma anche un Bar che mette a disposizione del cliente un terminale preimpostato per l’accesso al gioco a distanza (vedremo anche quali saranno i confini fra questa sanzione e quella penale per l’esercizio abusivo di scommesse).

Segnala all'agenzia delle dogane

riferimento id:31083

Data: 2017-03-08 14:41:34

Re:autorizzazione art. 110 co. 7 e servizio di ricarica conto di gioco

Buonasera,
per aprire un punto di ricarica, commercializzazione, promozione che dir si voglia con un concessionario regolare AAMS cosa devo fare? che requisiti personali sono necessari? è necessaria qualche autorizzazione?
grazie

riferimento id:31083

Data: 2017-03-26 16:39:09

Re:autorizzazione art. 110 co. 7 e servizio di ricarica conto di gioco

Il contratto tipo deve essere conforme a quello base predisposto da ADM (occhio ad eventuali attività "border line" non ben definite che potrebbero far sfociare il titolare del PDC nell'attività di intermediazione che è vietata e penalmente sanzionata).

Consiglio la lettura di https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/normativa/punti-di-commercializzazione

riferimento id:31083
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