Data: 2015-12-28 10:51:29

Somministrazione su area pubblica

In occasione dell’ultimo dell’anno un’associazione locale effettuerà un pubblico spettacolo/intrattenimento, per il quale è stato rilasciato parere favorevole della CCVLPS e per il quale verrà rilasciata apposita Licenza art. 68 Tulps.

La stessa associazione ha chiesto concessione di suolo pubblico con approvazione da parte della Giunta Comunale che avverrà domani 29 dicembre, per il posizionamento di n. 4 banchi o simili, cosi suddivisi:



-        Uno in possesso di Licenza di commercio su area pubblica che venderà esclusivamente alimenti (fritture varie) ;

-        Uno in possesso di Licenza di commercio su area pubblica che effettuerà esclusivamente somministrazione di spumante / champagne;

-        Uno, titolare di un pubblico esercizio che effettuerà esclusivamente somministrazione di birra e che presenterà scia temporanea di somministrazione;

-        Uno, soggetto privato che venderà caldarroste e che presenterà scia temporanea di somministrazione.



La nostra domanda è se tali soggetti anche in considerazione dell’approvazione da parte della Giunta Comunale dell’intero progetto, possano vendere e somministrare quanto sopra specificato e soprattutto se possono somministrare alcolici e fino a che ora, ai sensi dell’art. 34 della L. 96/2010.

riferimento id:31067

Data: 2015-12-28 14:12:41

Re:Somministrazione su area pubblica


In occasione dell’ultimo dell’anno un’associazione locale effettuerà un pubblico spettacolo/intrattenimento, per il quale è stato rilasciato parere favorevole della CCVLPS e per il quale verrà rilasciata apposita Licenza art. 68 Tulps.

La stessa associazione ha chiesto concessione di suolo pubblico con approvazione da parte della Giunta Comunale che avverrà domani 29 dicembre, per il posizionamento di n. 4 banchi o simili, cosi suddivisi:



-        Uno in possesso di Licenza di commercio su area pubblica che venderà esclusivamente alimenti (fritture varie) ;

-        Uno in possesso di Licenza di commercio su area pubblica che effettuerà esclusivamente somministrazione di spumante / champagne;

-        Uno, titolare di un pubblico esercizio che effettuerà esclusivamente somministrazione di birra e che presenterà scia temporanea di somministrazione;

-        Uno, soggetto privato che venderà caldarroste e che presenterà scia temporanea di somministrazione.



La nostra domanda è se tali soggetti anche in considerazione dell’approvazione da parte della Giunta Comunale dell’intero progetto, possano vendere e somministrare quanto sopra specificato e soprattutto se possono somministrare alcolici e fino a che ora, ai sensi dell’art. 34 della L. 96/2010.
[/quote]

Il problema è A MONTE.
Come sono stati selezionati i 4 soggetti in questione?
Se sono stati individuati dall'associazione si pone un problema di "grossa irregolarità". In pratica si va a subappaltare la concessione di suolo pubblico ....

SIA la associazione CHE i 4 operatori andavano individuati con una procedura selettiva a fronte di una delibera istitutiva dell'evento in questione. Se mancano questi presupposti ...

riferimento id:31067

Data: 2015-12-28 16:41:55

Re:Somministrazione su area pubblica

Faccio sintesi ad uso di tutti i lettori. La legge n. 96/2010 ha modificato la legge n. 125/2001.

Il quadro normativo sugli alcoli è complicato data la sovrapposizione di molte norme.
In sintesi:
[b]DL n. 117/2007[/b]
Esercizi somministrazione anche se annessi a locali di spettacolo, sale giochi, circoli, alberghi, ecc.
• interruzione vendita e somministrazione dalle 03,00 alle 06,00 (eccetto 31/12 e 15/08)
• apertura dopo la mezzanotte: dispositivo rilevazione tasso alcolemico e tabelle
Commercio in sede fissa
• interruzione della vendita dalle 24,00 alle 06,00 (eccetto 31/12 e 15/08)

[b]Legge n. 125/2001[/b]
• somministrazione e consumo sul posto (somm.ne non assistita) dalle ore 24,00 alle ore 07,00 solo in esercizi abilitato ex art. 86 TULPS
• divieto di vendita e somministrazione da parte di operatori del commercio su area pubblica dalle ore 24,00 alle ore 07,00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione in occasione: fiere, sagre, mercati, somm.ne temporanee, ecc. (quindi resta il divieto per itineranti e posteggi fuori mercato)
• divieto di vendita alcolici dalle 24,00 alle 07,00 tramite distributori automatici
• divieto di vendita (e somministrazione?) ai minori di anni 18

La legge 125/2001 nulla dice sulla interruzione dalle 3 alle 6 prevista per la sede fissa. ritengo ragionevole applicarlo anche in questo caso

Art. 689 c.p.
• sanzione penale a chi somministra alcolici ai minori di 16 anni o a chi si trovi in stato di ubriachezza (o malattia di mente, ecc.), anche attraverso distributori automatici senza lettore ottico documenti

TULPS (art. 87) + d.lgs. n. 114/98, art. 30, comma 5
• vietata la vendita su area pubblica di tutti gli alcolici
• non si considera vendita e quindi ok, se effettuata in recipienti chiusi la cui quantità contenuta sia maggiore o uguale a 20 cl per le bevande alcoliche con più di 21 gradi e a 33 cl per le altre

Alla luce di tutto quanto, è ragionevole prevedere che la notte del 31/12 si estenda la libertà di orario anche alle fattispecie su area pubblica fermo restando, però la salvaguardia dei minori e la possibilità di poter effettuare la rilevazione del tasso alcolemico. Meglio se tutta la somministrazione di alcolici ricadrà nell'ambito della somm.ne temporanea ando evitare l'applicazione delle rigide condizioni TULPS + d.lgs. 114/98

riferimento id:31067
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it