REGISTRO DEGLI INFORTUNI - Abrogato a decorrere dal 23 dicembre 2015 in anticipo sulla istituzione del SINP
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Il decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act, ha abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Dal 23 dicembre 2015, sarà semplicemente sanzionata la mancata comunicazione telematica con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni. Resta, invece, legata all’attuazione del Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione (e quindi non attiva dal 23 dicembre 2015) la sanzione per la mancata comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno. Sono state altresì semplificate, con entrata in vigore dal 22 marzo 2016, talune modalità di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura.
Secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 (c.d. “decreto semplificazioni”), attuativo del Jobs Act, a decorrere dal 23 dicembre 2015 (ossia “dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”) cessa l’obbligo della tenuta del registro degli infortuni. Ovviamente, il registro infortuni dovrà essere, comunque, conservato per almeno quattro anni dall’ultima registrazione e, se non usato, dalla data di vidimazione.
[b]L’abolizione è la conseguenza della introduzione, a norma dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015, della modalità telematica per la gestione anche degli infortuni. Infatti, secondo quanto stabilito da tale articolo “Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica …”.[/b]
La riforma della sicurezza sul lavoro, operata dal D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto l'abrogazione delle disposizioni relative al registro infortuni. Tuttavia, dette disposizioni si sarebbero dovute rendere operative soltanto a seguito dell’istituzione del Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione (SINP), la cui operatività risultava essere subordinata all’emanazione di un decreto interministeriale, a tutt’oggi non ancora emanato. Tuttavia, considerato che i tempi di emanazione del decreto SINP risultano oltremodo lunghi, al fine di eliminare fin da subito un adempimento ormai ritenuto inutile, il D.Lgs. n. 151/2015, oltre a scindere definitivamente il legame fra registro infortuni ed emanazione del decreto SINP, ha provveduto direttamente a decretare la fine dell’obbligo della tenuta del registro degli infortuni, anticipandolo all’emanazione del decreto istitutivo del SINP, previsto dall’art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008.
[b]Di conseguenza, a decorrere dal 24 dicembre 2015, non risulterà più applicabile la sanzione amministrativa da euro 2.580,00 ad euro 15.490,00, prevista dall'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994, che punisce il datore di lavoro e il dirigente, in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni.[/b]
Di contro sarà, invece, sanzionata la mancata comunicazione telematica degli infortuni con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro, con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni. Resta, inoltre, ancora legata all’attuazione del SINP la sanzione da 548,00 a 1.972,80 euro per la mancata comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno.
Lo stesso D.Lgs. n. 151/2015, sempre all’art. 21, ha anche ha introdotto alcune modificazioni alle modalità di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali nell’industria, modificando il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i..
[color=red][b]A far data dal 22 marzo 2016 (180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015), è stato previsto che qualunque medico, il quale presti la prima assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, sia obbligato a rilasciare il certificato di malattia professionale ai fini degli obblighi di denuncia, trasmettendolo esclusivamente per via telematica all'INAIL (art. 21, comma 3, D.Lgs. n. 151/2015). [/b][/color]
Il registro degli infortuni, introdotto storicamente dall’art. 403 del D.P.R. n. 547/1955, aveva assunto la sua forma definitiva a seguito del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.; tale precetto normativo obbligava il datore di lavoro ad annotare cronologicamente sull’apposito registro tutti gli infortuni sul lavoro che comportassero un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Ai fini della sussistenza o meno dell’obbligatorietà dell’istituzione del registro degli infortuni, rilevava l’impiego di lavoratori subordinati e/o equiparati da parte di un datore di lavoro sia privato che pubblico.Il registro infortuni andava preventivamente vidimato e vistato in ogni sua pagina dalle strutture delle ASL competenti per territorio, a meno che tale obbligo fosse già stato abrogato con legge regionale.Il decreto 81, contenente le ...
Approfondimenti:
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2015/10/07/jobs-act-abrogato-il-registro-infortuni-dal-23-dicembre-2015
Aggiungo che le novelle di cui sopra comportano una serie di cambiamenti e novità che interessano anche la P.A. (Autorità Locale di P.S. ossia Questore, Dirigente Commissariato Distaccato di P.S. o, negli altri casi, Sindaco) deputata sinora a ricevere ancora le denunce di infortuni superiori a 3 (tre) giorni.
Ebbene, [color=red][b][u]dal 22.03.2016[/u][/b][/color], andranno denunciati a tale Autorità (ex art.54 DPR 1124/65 modificato), solo gli infortuni mortali e quelli [b]superiori a 30 (trenta) gg.[/b]
Inoltre, con la stessa decorrenza, [b]il datore di lavoro, con la denuncia telematica all'INAIL, assolve contestualmente anche il suddetto onere (previsto ancora dall'art.54 c.1 T.U. Infortuni) e quindi non dovrà più inviarla all'Autorità di P.S[/b].
Ne consegue che anche se l'art.54 c.2 non è stato modificato nè abrogato, [b]dal 22 marzo non ci sarà neanche più necessità di rilasciare ricevuta delle denunce presentate (o pervenute via pec...) nè, soprattutto, di tenere il registro degli infortuni avvenuti nella propria giurisdizione.[/b] ;D