Dal 1° gennaio 2016 IVA al 4% per le riviste on line
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Infatti l’art. 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) aveva previsto che: “Ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (che prevede un regime IVA pari al 4%: n.d.r.), sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.
L’art. 1, comma 368 della legge di stabilità 2016, ha esteso la riduzione dell’IVA (dall’aliquota ordinaria del 22% a quella del 4% prevista per gli ebook) anche ai “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa .. e periodici” dotati di codice ISBN o, alternativamente, del codice ISSN.
Prevede infatti il citato comma 368 della legge di stabilità 2016 che:
“All’articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: « libri » è sostituita dalle seguenti: « giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici »;
b) dopo le parole: « codice ISBN » sono inserite le seguenti: « o ISSN »“.
http://www.lexitalia.it/a/2015/69286
Il testo della LEGGE DI STABILITA':
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=30954.0