Data: 2015-12-24 19:36:27

Cambia lo SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - nuove norme

Cambia lo SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - nuove norme

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[i]Art-. 54 del Disegno di legge: S. 1676. - "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2093-B) - APPROVATO DEFINITIVAMENTE - nuove norme in materia[/i]

[b]Art. 54. (Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a fini di tutela dell'assetto idrogeologico).[/b]

      1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,» sono inserite le seguenti: «la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico»;
          b) all'articolo 5:
              1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
[b]       «1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160»;[/b]
              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:
          a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
          b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
          c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
          d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
          e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del presente testo unico»;
          c) all'articolo 6, comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelle relative all'efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «, di tutela dal rischio idrogeologico,»;
          d) all'articolo 17, comma 3, lettera e), dopo le parole: «di tutela» sono inserite le seguenti: «dell'assetto idrogeologico,»;
          e) all'articolo 20, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
      «8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
      9. (L) Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»;
          f) all'articolo 22, comma 6, le parole: «tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico»;
          g) all'articolo 23, comma 1-bis, dopo le parole: «con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli» sono inserite le seguenti: «relativi all'assetto idrogeologico,»;
          h) all'articolo 31, comma 5, le parole: «urbanistici o ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico»;
          i) all'articolo 32, comma 3, le parole: «ed ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «, ambientale e idrogeologico»;
          l) all'articolo 123, comma 1, le parole: «e ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «, ambientale e dell'assetto idrogeologico».

      2. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente,» sono inserite le seguenti: «la tutela dal rischio idrogeologico,».

TESTO COMPLETO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31039.0

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