Riconosciuta l'identità giuridica degli animali domestici: vietato il pignoramento
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[b]Legge 28 dicembre 2015, n. 221[/b], recante: «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali» ed in particolare dell’articolo 77 della stessa che modifica l’articolo 514 del codice di procedura civile, gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore.
Il testo dell’articolo 77 è il seguente:
Articolo 77 – Modifica all’articolo 514 del codice di procedura civile
1. All’articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».
[color=red][b]Commenti ed approfondimenti[/b][/color]
http://www.lav.it/news/vittoria-impignorabilita-animali
http://www.lifegate.it/persone/news/animali-da-compagnia-non-possono-essere-pignorati
http://www.laleggepertutti.it/107183_animali-domestici-cani-e-gatti-pignoramento-vietato
http://ambiente.tiscali.it/socialnews/Felicetti/16874/articoli/Pignoramento-degli-animali-d-affezione-d-ora-in-poi-sar-illegale.html