Salve Buongiorno
Mi servirebbe un chiarimento
subingresso attività di commercio itinerante il cedente deve presentare SCIA di cessazione attività nei 30 gg dall'atto di donazione?
grazie in anticipo e buone feste
Salve Buongiorno
Mi servirebbe un chiarimento
subingresso attività di commercio itinerante il cedente deve presentare SCIA di cessazione attività nei 30 gg dall'atto di donazione?
grazie in anticipo e buone feste
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Si ritiene che l'obbligo di comunicazione della cessazione riguardi soltanto la CESSAZIONE DEFINITIVA.
Alcune norme regionali lo hanno chiarito, anche se la disciplina nazionale non è precisa e puntuale.
SUGGERISCO comunque di far presentare la comunicazione di cessazione, anche se eventualmente non dovuta.
La LR Puglia non chiarisce questi aspetti ...
La LEGGE REGIONALE 16 aprile 2015, n. 24 “Codice del commercio”
Art. 6
Subentro nella gestione
1. Il trasferimento della gestione o della pro‐
prietà dell’azienda o di un ramo di azienda, per atto
tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferi‐
mento al subentrante della titolarità del titolo abi‐
litativo all’esercizio dell’attività commerciale.
2. Il subentro nell’attività è soggetto a SCIA da
presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della
morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data
di acquisizione del titolo con indicazione degli
estremi della SCIA o dell’autorizzazione interessata,
del contratto di cessione d’azienda e con l’attesta‐
zione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.
La mancata comunicazione nei termini di cui al pre‐
sente comma comporta le sanzioni previste all’arti‐
colo 61, comma 6.
Nel caso di cessazione dell'attività per cessione/affitto dell'azienda, sarà necessario inviare al suap, contestualmente alla pratica comunica dell'impresa che inizia, solo la scia di avvio per sub-ingresso.
il suap recepirà d'ufficio, pertanto, la cessazione dell'attività da parte del soggetto cedente.
ATTENZIONE : QUALORA I REGOLAMENTI COMUNALI PREVEDANO SANZIONI NEL CASO DI MANTA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA', ANCHE IN CASO DI CESSIONE/AFFITTO D'AZIENDA, DOVRANNO ESSERE IMMEDIATAMENTE DISAPPLICATI E MODIFICATI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE SOVRAORDINATE DI RANGO COMUNITARIO (D.LGS 59/2010)
QUESTO RIFERIMENTO è ATTENDIBILE?
E DI QUALE ARTICOLO STIAMO PARLANDO DEL D.LGS 59/2010?.
ALTRIMENTI DOVREI PRESENTATE TANTE SCIA QUANTI SONO I COMUNI IN CUI HA LE LICENZE
GRAZIE IN ANTICIPO
Nel caso di cessazione dell'attività per cessione/affitto dell'azienda, sarà necessario inviare al suap, contestualmente alla pratica comunica dell'impresa che inizia, solo la scia di avvio per sub-ingresso.
il suap recepirà d'ufficio, pertanto, la cessazione dell'attività da parte del soggetto cedente.
ATTENZIONE : QUALORA I REGOLAMENTI COMUNALI PREVEDANO SANZIONI NEL CASO DI MANTA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA', ANCHE IN CASO DI CESSIONE/AFFITTO D'AZIENDA, DOVRANNO ESSERE IMMEDIATAMENTE DISAPPLICATI E MODIFICATI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE SOVRAORDINATE DI RANGO COMUNITARIO (D.LGS 59/2010)
QUESTO RIFERIMENTO è ATTENDIBILE?
E DI QUALE ARTICOLO STIAMO PARLANDO DEL D.LGS 59/2010?.
ALTRIMENTI DOVREI PRESENTATE TANTE SCIA QUANTI SONO I COMUNI IN CUI HA LE LICENZE
GRAZIE IN ANTICIPO
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Il dlgs 59 non tratta della questione ... il problema è squisitamente interpretativo con riferimento all'art. 26 comma 5 del Dlgs 114/1998 "[color=red]5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' la cessazione dell'attivita' relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7[/color]" ed alla conseguente sanzione pecuniaria prevista dall'art. 22.
La tesi ORIGINARIA, appena uscì il dlgs 114/1998 era nel senso che la comunicazione era SEMPRE DOVUTA (vedi ad esempio le risposte di alcune Regioni ... quesito 43: http://www.tos.camcom.it/Portals/Common/DocumentsGroups/88/FAQ.pdf)
Più di recente l'orientamento è nel senso che in caso di affitto la comunicazione non è dovuta .... ma manca un supporto normativo (tranne rari casi, come nell'esempio della TOSCANA che ha espressamente esccluso tale obbligo).
La risoluzione del Ministero n. 5008 del 2005 ha affrontato la questione ed ESCLUSO LA SANZIONE: https://books.google.it/books?id=DoSJghwCaJoC&pg=PA843&lpg=PA843&dq=sanzione+subingresso+cessione+azienda+comunicazione&source=bl&ots=zULy0VW3mX&sig=K4QvYEBEjTex0AZUP1_Ct22DKPM&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwj5nOeHt_TJAhWCtRQKHfw4ArsQ6AEILDAC#v=onepage&q=sanzione%20subingresso%20cessione%20azienda%20comunicazione&f=false
Quanto citi fa parte di istruzioni fornite dalla CCIAA di BERGAMO:
STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE SUAP - NOTA N. 1/2014
http://www.bg.camcom.gov.it/export/sites/default/macroaree/camera/suap/note/archivio/nota-suap-2014-1.pdf
E' una tesi che si può condividere e che aiuta a fare chiarezza ... ma non è fonte del diritto!