Questo Comune sta istruendo (tramite tecnici istruttori esterni) le richieste presentate da varie aziende agricole per usufruire dei benefici previsti dall'art.5 comma 3 del D.Lgs 102/2004, a seguito dell'emissione di apposito decreto ministeriale.
Avendo verificato la carenza di alcuni documenti, è stato richiesto alle aziende di integrare la domanda con la documentazione mancante utilizzando la seguente dicitura: "tutta la documentazione richiesta deve essere consegnata entro 15 giorni dal ricevimento della presente nota. Trascorso tale termine la S.V. sarà considerata rinunciataria".
E' accaduto che alcune ditte hanno presentato la documentazione con qualche giorno di ritardo, mentre altre hanno rispettato il termine assegnato.
Come si deve comportare il tecnico istruttore?
Secondo alcuni di loro la domanda va rigettata in quanto di fatto il termine assegnato avrebbe natura perentoria ed accettando l'integrazione presentata fuori termine verrebbe violata la par condicio trattandosi di una procedura semi-concorsuale (più domande vengono dichiarate ammissibili, minore è l'importo del contributo spettante ad ogni ditta rispetto a quello stanziato dal Fondo di Solidarietà Nazionale).
Altri sostengono, invece, che la formula adoperata non indica chiaramente la natura perentoria del termine assegnato e che in nessun caso potrebbe essere considerata rinunciataria un'azienda agricola che ha presentato l'integrazione con qualche giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista.
La seconda interpretazione appare forse più ragionevole; tuttavia pone un problema pratico relativo ad ulteriori integrazione che dovessero essere inviate da altre aziende; fino a quando sarebbe possibile accettarle, considerato che comunque i tecnici istruttori hanno un termine preciso - fissato dalla convenzione - per terminare l'incarico?
Si immagini il caso di un'integrazione che pervenga ad esempio il giorno precedente a quello in cui il tecnico deve presentare la relazione finale.
Inoltre secondo alcuni, nel caso prevalga l'ultima soluzione, sarebbe necessario riaprire i termini anche per quelle aziende che non hanno inviato l'integrazione richieste né prima né dopo la scadenza del termine assegnato.
Colgo l'occasione per porgere a tutti voi un buon Natale e felice anno nuovo.
Questo Comune sta istruendo (tramite tecnici istruttori esterni) le richieste presentate da varie aziende agricole per usufruire dei benefici previsti dall'art.5 comma 3 del D.Lgs 102/2004, a seguito dell'emissione di apposito decreto ministeriale.
Avendo verificato la carenza di alcuni documenti, è stato richiesto alle aziende di integrare la domanda con la documentazione mancante utilizzando la seguente dicitura: "tutta la documentazione richiesta deve essere consegnata entro 15 giorni dal ricevimento della presente nota. Trascorso tale termine la S.V. sarà considerata rinunciataria".
E' accaduto che alcune ditte hanno presentato la documentazione con qualche giorno di ritardo, mentre altre hanno rispettato il termine assegnato.
Come si deve comportare il tecnico istruttore?
Secondo alcuni di loro la domanda va rigettata in quanto di fatto il termine assegnato avrebbe natura perentoria ed accettando l'integrazione presentata fuori termine verrebbe violata la par condicio trattandosi di una procedura semi-concorsuale (più domande vengono dichiarate ammissibili, minore è l'importo del contributo spettante ad ogni ditta rispetto a quello stanziato dal Fondo di Solidarietà Nazionale).
Altri sostengono, invece, che la formula adoperata non indica chiaramente la natura perentoria del termine assegnato e che in nessun caso potrebbe essere considerata rinunciataria un'azienda agricola che ha presentato l'integrazione con qualche giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista.
La seconda interpretazione appare forse più ragionevole; tuttavia pone un problema pratico relativo ad ulteriori integrazione che dovessero essere inviate da altre aziende; fino a quando sarebbe possibile accettarle, considerato che comunque i tecnici istruttori hanno un termine preciso - fissato dalla convenzione - per terminare l'incarico?
Si immagini il caso di un'integrazione che pervenga ad esempio il giorno precedente a quello in cui il tecnico deve presentare la relazione finale.
Inoltre secondo alcuni, nel caso prevalga l'ultima soluzione, sarebbe necessario riaprire i termini anche per quelle aziende che non hanno inviato l'integrazione richieste né prima né dopo la scadenza del termine assegnato.
Colgo l'occasione per porgere a tutti voi un buon Natale e felice anno nuovo.
[/quote]
La questione è delicata e vanno svolte queste osservazioni:
1) la procedura in questione è "semi-concorsuale", cioè vi sono più soggetti che concorrono per ottenere un "bene" non disponibile per tutti
2) inoltre si verte in materia di risorse pubbliche
A MIO AVVISO ogni termine previsto (dall'avviso alla richiesta di integrazioni ha natura perentoria), A MAGGIOR RAGIONE se tale previsione è stata esplicitata nella richiesta di integrazioni.
Ciò detto, occorre tuttavia considerare che:
a) l'eventuale termine assegnato potrebbe ritenersi non ragionevole in relazione alla complessità delle integrazioni richieste (non abbiamo dati ... ma potrebbe essere fatta una valutazione sul punto)
b) potrebbero esservi motivi di ritardo incolpevole (eventuali calamità, casi di forma maggiore ecc...)
c) la nota inviata parla di "rinunciataria" ... quindi si potrebbe ritenere che la RINUNCIA TACITA possa essere REVOCATA fino al momento dell'approvazione dell'a graduatoria (quantomeno provvisoria).
IN DEFINITIVA:
- se da un lato occorre un rigore formale nella gestione delle istanze e nella valutazione del ritardo "non incolpevole"
- dall'altro, l'assenza di una eventuale disposizione regolamentare, la formulazione in termini di rinuncia (e non di rigetto o archiviazione)
- il principio del favor partecipationis
potrebbe portare ad accogliere almeno alcune delle integrazioni prodotte tardivamente.
La questione andrebbe ovviamente approfondita nel dettaglio ...