La verifica CTV ex art. 80 tulps per l'apertura di un parco divertimenti con capienza inferiore alle 200 persone, può essere sostituita dalla relazione tecnica di un professionista che attesti la rispondenza degli impianti al DM 19/08/1996 ed anche al DM 18/05/2007? :-*
riferimento id:310A mio avviso la nuova formulazione dell'art. 19 della legge 241/1990 che ha introdotto la SCIA è applicabile anche in questi casi.
Pertanto la SCIA (con allegata perizia/asseverazione di tecnici abilitati) sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 80 TULPS.
Sicuramente sotto le 200 persone, mentre per capienze superiori potrebbe ritenersi ancora applicabile il regime di autorizzazione (anche se, secondo me, anche in detti casi trova applicazione la SCIA laddove la normativa tecnica e di sicurezza è sufficientemente dettagliata).