Data: 2015-12-22 08:52:57

Risoluzione applicazione dirett. Bolkestein aree pubbliche

BURL Serie Ordinaria n. 52 - Martedì 22 dicembre 201

D.c.r. 1 dicembre 2015 - n. X/911
Risoluzione concernente l’applicazione della direttiva Bolkestein nel settore del commercio su aree pubbliche

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di risoluzione n. 53 approvata dalla Commissione
IV in data 26 novembre 2015;
a norma dell’articolo 38, comma 2 del regolamento generale,
con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 59
Consiglieri votanti n. 58
Non partecipano alla votazione n. 1
Voti favorevoli n. 58
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la risoluzione n. 53 concernente l’applicazione
della direttiva Bolkestein nel settore del commercio su aree pubbliche,
nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
− la direttiva 2006/123/CE in materia di servizi del mercato
interno, meglio nota come «direttiva Bolkestein», reca disposizioni
miranti a regolamentare la libera circolazione dei
servizi tra gli stati membri e la libertà di stabilimento delle
attività economiche di servizi;
− il suindicato provvedimento, recepito definitivamente
dall’ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, si configura come una direttiva-quadro, che
dispone norme di portata generale nonché principi operativi,
riconoscendo ai singoli Stati membri le modalità nonché
i tempi di applicazione degli stessi;
− ai sensi della direttiva in oggetto, gli stati membri non possono
negare l’accesso al mercato a particolari forme giuridiche
d’impresa (principio di non discriminazione) e non
possono impedire l’apertura di nuove strutture di vendita
se non per motivi imperativi di interesse generale (libertà di
accesso e circolazione nei mercati);
− l’articolo del 70 d.lgs. 59/2010 (in materia di commercio al
dettaglio sulle aree pubbliche) rinvia la definizione dei cri-
teri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche all’adozione
di una successiva Intesa di Conferenza Unificata stato
- regioni;
− l’articolo 16 del citato d.lgs. 59/2010 (articolo 12 della direttiva
europea), in particolare, stabilisce, al comma 4, il divieto
di rinnovo automatico dei titoli scaduti, creando serie
difficoltà agli oltre 160.000 ambulanti che operano a livello
nazionale, di cui circa 10.000 soltanto nei mercati rionali;
− l’equiparazione della nozione di «risorse naturali», sempre
all’articolo 16, con quella di «posteggi in aree di mercato»
risulta impropria, vista la limitata durata oraria settimanale
dell’occupazione, e potrà generare in prospettiva una forte
concorrenza nel settore, che richiede un accompagnamento
ai soggetti tradizionalmente presenti sul mercato,
quelle ditte individuali e micro imprese che ne costituiscono
l’essenza stessa, al fine di evitare il rischio che questa
non sia sostenibile per gli operatori ambulanti.
− infatti, fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2010, la normativa
italiana in materia riconosceva specifiche forme
di tutela alle piccole imprese a conduzione familiare, riservando
il settore del commercio al dettaglio sulle aree
pubbliche alle imprese individuali e alle società di persone
ed evitando in tal modo una oggettiva sperequazione finanziaria,
fiscale ed operativa tra operatori del medesimo
settore;
− alle suddette criticità si aggiungono quelle relative all’applicazione
dell’articolo 70 del citato decreto legislativo, il
quale riconosce l’accesso al settore anche alle società di
capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole
aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno
operato nel settore rendendolo fortemente competitivo;
− il 5 luglio 2012, ai sensi del comma 5, dell’articolo 70, del
citato d.lgs. n. 59/2010, è stata adottata un’intesa in sede
di conferenza unificata per la definizione della durata e del
rinnovo delle concessioni; in tale intesa, in particolare, viene
stabilita la durata delle concessioni dei posteggi da 9
a 12 anni e, in prima applicazione, viene data priorità al
criterio della «professionalità acquisita», priorità che l’Intesa
non reitera necessariamente;
− pur riconoscendo all’Intesa di aver introdotto, su espressa
richiesta delle Regioni, importanti tutele alle micro imprese,
anche con la limitazione del numero massimo di posteggi
concedibili ad uno stesso soggetto, nonché prevedendo
criteri che salvaguardano la professionalità acquisita, essa,
tuttavia, non supera del tutto le criticità di settore, continuando
di fatto a far ricadere espressamente la fattispecie
del commercio su aree pubbliche nell’ambito dell’articolo
12 della direttiva (articolo 16 del d.lgs. n. 59/2010);
− le disposizioni in materia di regolamentazione del commercio
al dettaglio sulle aree pubbliche introdotte dalla direttiva
suindicata, creano l’esigenza di un intervento volto a
colmare le lacune esistenti rispetto a quanto già sancito
dalla normativa nazionale e regionale in materia, segnatamente
sul versante della tutela delle piccole imprese, della
chiarezza delle procedure operative e autorizzative e del
rapporto con gli enti locali,
confermati
− fino alla ridefinizione del quadro giuridico europeo e nazionale,
gli esiti della intesa del 5 luglio 2012 sui criteri da
applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione
di posteggi su aree pubbliche, raggiunta in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 70 del d.lgs. 59/2010;
rinviando
− alla discussione in commissione del progetto di legge
n.  268 eventuali approfondimenti tecnici concernenti la
cessione delle concessioni dei posteggi (anche allo scopo
di evitare effetti speculativi), nonché la valutazione circa
l’opportunità di implementare la disciplina regionale
attraverso specifici indirizzi ai comuni al fine di dare uniformità
alle norme in materia di commercio ambulante;
invita la Giunta regionale
ad agire nelle opportune sedi nazionali ed europee affinché
vengano attivati tutti gli strumenti idonei al fine di cercare di
rivedere la «Direttiva Bolkestein» per tutelare maggiormente gli
operatori ambulanti e le micro imprese operanti nel settore, che
rappresentano il tessuto tradizionale socio-economico dell’Italia;
in particolare, sia stabilito che:
[b]a) i posteggi utilizzati per l’esercizio del commercio ambulante
su aree pubbliche non rientrano nella nozione di «risorse
naturali» e che le relative concessioni non sono soggette
all’applicazione del comma 4 dell’articolo 16 del d.lgs.
59/2010;[/b]
[b]b) l’attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche è
assegnata, in via prioritaria, alle imprese individuali e alle
società di persone[/b].».
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni, Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare; Mario Quaglini

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