Data: 2015-12-22 07:06:06

APPRENDISTATO - nuovi standard formativi - DM (GU n.296 del 21-12-2015)

APPRENDISTATO - nuovi standard formativi - DM (GU n.296 del 21-12-2015)

[img width=300 height=233]http://profima.it/wp-content/uploads/2015/09/apprendistato.png[/img]

[b]MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI[/b]
[b]DECRETO 12 ottobre 2015 [/b]
[color=red][b]Definizione degli standard  formativi  dell'apprendistato  e  criteri
generali per la  realizzazione  dei  percorsi  di  apprendistato,  in
attuazione dell'articolo 46, comma  1,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81. (15A09396) [/b][/color]
(GU n.296 del 21-12-2015)



                      IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI


                          di concerto con


                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


                                  e


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.  1,  comma  7  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183» e,  in  particolare,  l'articolo  46,
comma 1;
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo  per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale»;
  Visto il decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  recante
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77  recante
«Definizione  delle  norme  generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
  Visto il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»;
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2011,  n.  167  recante
«Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247»;
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a  norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275  recante  «Norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche»;
  Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509  recante  «Regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei» e successive modificazioni;
  Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della  pubblica
istruzione 20 novembre 2000, n. 429 recante «Regolamento  recante  le
caratteristiche formali generali  della  terza  prova  scritta  negli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento  della  prova
medesima»;
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante  «Regolamento  recante  norme
concernenti  il  riordino  degli  istituti  professionali  ai  sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante  «Regolamento  recante  norme
per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»;
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  89  recante  «Regolamento  recante
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e  didattico  dei
licei a norma dell'art. 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 recante «Regolamento recante norme
generali per la ridefinizione  dell'assetto  organizzativo  didattico
dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi  serali,
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
Istituti tecnici superiori»;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001,  recante  «Determinazione  delle
classi delle lauree specialistiche universitarie»;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  256  del  3
novembre  2005,  recante  «Approvazione  del  modello  di  libretto
formativo del cittadino»;
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del  9  luglio
2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
  Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della  pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme
in materia  di  adempimento  dell'obbligo  di  istruzione,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 5 del 16 gennaio 2009 concernente la valutazione del
comportamento degli studenti;
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 settembre 2011, adottato  ai  sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i  diplomi  degli  Istituti  Tecnici  Superiori  (ITS)  e
relative  figure  nazionali  di  riferimento,  la  verifica  e  la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e  8,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008;
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23
luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e
delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo
dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  87)
negli spazi di flessibilita' previsti dall'art. 5, comma  3,  lettera
b) del citato decreto presidenziale»;
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23
luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e
delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo
dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  88)  negli
spazi di flessibilita' previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b)  del
citato decreto presidenziale»;
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
91  del  18  aprile  2013,  recante  «Definizione  dei  percorsi  di
specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008»;
  Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n.
45 recante «Regolamento recante  modalita'  di  accreditamento  delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei  corsi
di dottorato da parte degli enti accreditati»;
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
130 dell'8 giugno 2015, recante «Linee  guida  per  il  passaggio  al
nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica
dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  166  del  20
luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni  regionali  e
delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio  nazionale  dei
titoli  di  istruzione  e  formazione  e  delle  qualificazioni
professionali di cui all'art. 8 del decreto  legislativo  16  gennaio
2013, n. 13;
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 20 marzo  2008  tra  il  Ministero  del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  il  Ministero  della  pubblica
istruzione e  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  le
regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per  la
definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento
delle strutture formative per la qualita' dei servizi;
  Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2010,  recepito  con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15
giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio
2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei  percorsi
di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27,  comma
2, del  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226  -  All.  3
(Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale -
Aree qualita', sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
  Vista l'Intesa intervenuta in sede di  Conferenza  unificata  nella
riunione del 16 dicembre  2010  sulle  «Linee  Guida  per  realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli Istituti  professionali  ed  i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma  dell'art.
13, comma 1-quinquies, del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»,  recepite  con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  18
gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1°  marzo
2011;
  Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 27 luglio  2011  riguardante  gli  atti
necessari per il  passaggio  a  nuovo  ordinamento  dei  percorsi  di
istruzione e formazione professionale di cui al  decreto  legislativo
17  ottobre  2005,  n.  226,  recepito  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  dell'11  novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011
e successive modifiche e integrazioni;
  Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 24 gennaio 2013 sul  documento  recante
«Linee-guida in materia di tirocini»;
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella riunione del 1° ottobre 2015 ai sensi dell'art.  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

                              Decreta:

                              Art. 1


                      Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 46,  comma  1,
del decreto legislativo n. 81 del 2015, gli  standard  formativi  che
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art.
16 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e i criteri generali delle
seguenti tipologie di apprendistato:
  a) apprendistato per la qualifica e il  diploma  professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore, di cui all'art.  43  del  decreto
legislativo n. 81 del 2015;
  b) apprendistato di alta formazione e di ricerca, di  cui  all'art.
45 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  2. Ai fini dell'attivazione del contratto di  apprendistato,  anche
ai sensi dell'art. 45, comma 5, del decreto  legislativo  n.  81  del
2015, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono  il
protocollo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), secondo lo  schema
di cui all'allegato n. 1, che forma  parte  integrante  del  presente
decreto.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a) «istituzioni formative»:
  1) le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria  di  secondo
grado, per  i  percorsi  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;
  2)  le  istituzioni  formative  per  i  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale di cui al decreto  legislativo  n.  226  del
2005;
  3) i centri provinciali per l'istruzione degli  adulti  (CPIA),  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012;
  4)  le  strutture  formative  che  attuano  i  percorsi  di
specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9  e  10  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
  5) gli Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
  6) le universita' e gli enti di alta formazione artistica, musicale
e coreutica (AFAM);
  7) le altre istituzioni di formazione o di ricerca in  possesso  di
riconoscimento istituzionale di rilevanza  comunitaria,  nazionale  o
regionale,  aventi  come  oggetto  la  promozione  delle  attivita'
imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della  innovazione  e
del trasferimento tecnologico;
    b) «datore  di  lavoro»:  il  soggetto  giuridico,  titolare  del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,  il  soggetto  che,
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione  nel  cui  ambito  il
lavoratore  presta  la  propria  attivita',  ha  la  responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva;
    c) «protocollo»: l'accordo sottoscritto dal datore  di  lavoro  e
dall'istituzione formativa che definisce  i  contenuti  e  la  durata
della formazione interna  ed  esterna  all'impresa.  La  stipula  del
protocollo puo' avvenire anche tra reti di istituzioni formative;
    d)  «formazione  interna»  e  «formazione  esterna»:  periodi  di
apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 13 del 2013, che si svolgono, rispettivamente,
sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.
                              Art. 3


                  Requisiti del datore di lavoro

  1. Ai fini della stipula dei  contratti  di  apprendistato  di  cui
all'art. 1, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:
  a) capacita' strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento
della formazione interna e in caso di studenti  con  disabilita',  il
superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
  b) capacita' tecniche, ossia una disponibilita' strumentale per  lo
svolgimento della formazione interna, in regola con le norme  vigenti
in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno
dell'unita' produttiva;
  c) capacita' formative, garantendo la disponibilita' di uno o  piu'
tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.
                              Art. 4


                Durata dei contratti di apprendistato

  1. La durata del contratto di  apprendistato  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a), non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo',
in ogni caso, essere superiore a:
  a) tre anni per il conseguimento della qualifica  di  istruzione  e
formazione professionale;
  b) quattro anni per il conseguimento del diploma  di  istruzione  e
formazione professionale;
  c) quattro anni per il  conseguimento  del  diploma  di  istruzione
secondaria superiore;
  d) due anni per la frequenza  del  corso  annuale  integrativo  per
l'ammissione all'esame di Stato di cui  all'art.  15,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 226 del 2005;
  e) un anno  per  il  conseguimento  del  diploma  di  istruzione  e
formazione professionale  per  coloro  che  sono  in  possesso  della
qualifica  di  istruzione  e  formazione  professionale  nell'ambito
dell'indirizzo professionale corrispondente;
  f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione
tecnica superiore.
  2. La durata del contratto di apprendistato puo'  essere  prorogata
fino ad un anno,  per  iscritto  e  previo  aggiornamento  del  piano
formativo individuale, nei seguenti casi:
  a) nel caso in cui l'apprendista  abbia  concluso  positivamente  i
percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), per il consolidamento  e
l'acquisizione  di  ulteriori  competenze  tecnico-professionali  e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato
di specializzazione tecnica superiore  o  del  diploma  di  maturita'
professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di  cui
all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
  b) nel caso in cui, al termine dei percorsi  di  cui  al  comma  1,
l'apprendista non abbia  conseguito  la  qualifica,  il  diploma,  il
certificato di specializzazione tecnica superiore  o  il  diploma  di
maturita' professionale.
  3. La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione  non
puo' essere inferiore a sei mesi ed e' pari nel massimo  alla  durata
ordinamentale dei relativi percorsi.
  4. La durata  dei  contratti  di  apprendistato  per  attivita'  di
ricerca non puo' essere inferiore  a  sei  mesi  ed  e'  definita  in
rapporto alla durata del  progetto  di  ricerca  e  non  puo'  essere
superiore a tre  anni,  salva  la  facolta'  delle  regioni  e  delle
province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto  fino
ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto  di
ricerca.
  5. La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche non puo' essere  inferiore  a
sei mesi ed e' definita, quanto alla durata massima, in  rapporto  al
conseguimento dell'attestato di  compiuta  pratica  per  l'ammissione
all'esame di Stato.
                              Art. 5


          Standard formativi, piano formativo individuale
                  e formazione interna ed esterna

  1.  L'organizzazione  didattica  dei  percorsi  di  formazione  in
apprendistato  si  articola  in  periodi  di  formazione  interna  ed
esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e  dal
datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attivita' di
formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento
dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
  2.  Gli  standard  formativi  dei  percorsi  di  formazione  in
apprendistato sono i seguenti:
  a)  per  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale
regionale, gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18
del decreto legislativo n. 226 del 2005,  che  costituiscono  livelli
essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto;
  b) per i percorsi di istruzione secondaria superiore, gli  standard
definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti
del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010  e  relativi
decreti attuativi;
  c) per i percorsi di istruzione degli adulti, gli standard definiti
dalle Linee guida adottate con decreto del 12 marzo 2015;
  d) per  i  percorsi  di  specializzazione  tecnica  superiore,  gli
standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;
  e) per i percorsi di studi universitari, compresi  i  dottorati,  e
dell'alta formazione artistica musicale  e  coreutica,  gli  standard
definiti  nell'ambito  degli  ordinamenti  nazionali  e  universitari
vigenti;
  f) per i percorsi di istruzione  tecnica  superiore,  gli  standard
definiti in attuazione degli articoli  da  6  a  8  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;
  g) per i percorsi  dell'alta  formazione  regionale,  gli  standard
definiti nell'ambito degli ordinamenti regionali vigenti.
  3.  Il  piano  formativo  individuale,  redatto  dall'istituzione
formativa con il coinvolgimento  del  datore  di  lavoro  secondo  il
modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante  del
presente  decreto,  stabilisce  il  contenuto  e  la  durata  della
formazione dei percorsi di cui al comma 2  e  contiene,  altresi',  i
seguenti elementi:
  a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro,  al  tutor
formativo e al tutor aziendale;
  b) ove previsto, la qualificazione  da  acquisire  al  termine  del
percorso;
  c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
  d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
  e) i risultati di apprendimento, in  termini  di  competenze  della
formazione interna  ed  esterna,  i  criteri  e  le  modalita'  della
valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e,  ove
previsto,  dei  comportamenti,  nonche'  le  eventuali  misure  di
riallineamento, sostegno e recupero, anche nei  casi  di  sospensione
del giudizio.
  4. Il piano formativo individuale puo' essere modificato nel  corso
del rapporto,  ferma  restando  la  qualificazione  da  acquisire  al
termine del percorso.
  5. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche
secondo le esigenze  formative  e  professionali  dell'impresa  e  le
competenze tecniche  e  professionali  correlate  agli  apprendimenti
ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
  6. La formazione esterna non puo' superare i seguenti limiti:
  a) i nei percorsi di cui al comma 2, lettera a), assunto a base  di
calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi,  la  formazione
esterna non puo' essere superiore al 60% dell'orario per  il  secondo
anno e al 50% per  il  terzo  e  quarto  anno  e,  nel  caso  in  cui
l'apprendistato sia  attivato  a  partire  dal  primo  anno,  al  60%
dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il
terzo e quarto anno. Per  l'anno  finalizzato  al  conseguimento  del
certificato di specializzazione tecnica  la  formazione  esterna  non
puo' essere superiore al 50% dell'orario;
  b) nei percorsi di cui al comma 2, lettera b), assunto  a  base  di
calcolo l'orario obbligatorio previsto,  la  formazione  esterna  non
puo' essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65%
per il terzo, quarto e quinto anno;
  c) nei percorsi di istruzione degli  adulti  di  cui  al  comma  2,
lettera c), la formazione esterna non puo' essere superiore:
  1) al 60% dell'orario  definito  dagli  accordi  stipulati  con  le
strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che  si
integrano con i percorsi di  istruzione  e  formazione  professionale
regionale;
  2) al 70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico e al 65%
dell'orario del secondo e terzo periodo  didattico  nei  percorsi  di
secondo livello;
    d) nei percorsi di cui al comma 2, lettera d), assunto a base  di
calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi,  la  formazione
esterna non puo' essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale;
  e) nel corso annuale  integrativo  per  l'ammissione  all'esame  di
Stato, la  formazione  esterna  non  puo'  essere  superiore  al  65%
dell'orario ordinamentale;
  f) nei percorsi di cui al comma 2, lettera e), assunto  a  base  di
calcolo il numero  dei  crediti  universitari  (CFU),  la  formazione
esterna non puo' essere superiore al 60% del numero di ore  impegnate
nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi  di
ciascun insegnamento universitario;
  g) nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), assunto a  base
di calcolo l'orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna
non puo' essere superiore al 60% di tale orario.
  7. Con riferimento ai percorsi di cui al  comma  6,  la  formazione
interna e' pari alla differenza tra le  ore  del  percorso  formativo
ordinamentale e le ore di formazione esterna.
  8. In ogni caso il percorso di formazione interna ed  esterna  deve
garantire una programmazione idonea al  raggiungimento  dei  seguenti
risultati di apprendimento in termini di competenze:
  a) i risultati previsti per il conseguimento della qualifica ed  il
diploma professionale nei percorsi di cui al comma 2, lettera a);
  b)  i  risultati  relativi  al  profilo  educativo,  culturale  e
professionale dei diversi indirizzi, anche ai  fini  del  superamento
dell'esame, nei percorsi di cui al comma 2,  lettere  b),  c)  e  nel
corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato;
  c) i risultati relativi alle  figure  nazionali  di  ciascuna  area
tecnologica, nei percorsi, di cui al comma 2, lettera d);
  d) i risultati  relativi  alla  qualificazione  da  conseguire  nei
percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g).
  9. Per la  realizzazione  dei  percorsi  di  apprendistato  per  il
praticantato  per  l'accesso  alle  professioni  ordinistiche,  gli
standard formativi, i contenuti e la  durata  della  formazione  sono
definiti  nel  piano  formativo  individuale,  in  coerenza  con  i
rispettivi ordinamenti professionali e la  contrattazione  collettiva
nazionale.
  10.  Per  la  realizzazione  dei  percorsi  di  apprendistato  per
attivita' di ricerca, i contenuti e la durata della  formazione  sono
definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto
di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.
  11. Per la realizzazione dei percorsi di cui ai commi 9  e  10,  la
formazione interna non puo' essere inferiore al 20% del monte  orario
annuale contrattualmente  previsto.  La  formazione  esterna  non  e'
obbligatoria.
                              Art. 6


                Diritti e doveri degli apprendisti

  1. L'istituzione formativa,  d'intesa  con  il  datore  di  lavoro,
informa i  giovani  e,  nel  caso  di  minorenni,  i  titolari  della
responsabilita' genitoriale,  con  modalita'  tali  da  garantire  la
consapevolezza  della  scelta,  anche  ai  fini  degli  sbocchi
occupazionali, attraverso iniziative  di  informazione  e  diffusione
idonee ad assicurare la conoscenza:
  a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali  del  percorso
di apprendistato e della coerenza tra le attivita' e  il  settore  di
interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
  b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
  c) delle modalita' di selezione degli apprendisti;
  d) del doppio «status» di studente  e  di  lavoratore,  per  quanto
concerne l'osservanza delle regole  comportamentali  nell'istituzione
formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme  in  materia
di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e  degli  obblighi
di frequenza delle attivita' di formazione interna ed esterna.
  2. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto
di apprendistato agli apprendisti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), e' assicurato il rientro  nel  percorso  scolastico  o  formativo
ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.
                              Art. 7


                  Tutor aziendale e tutor formativo

  1.  Nei  percorsi  di  apprendistato  la  funzione  tutoriale  e'
finalizzata a promuovere il successo formativo degli  apprendisti,  a
favorire il raccordo  didattico  e  organizzativo  tra  l'istituzione
formativa  e  l'impresa    e    si    esplica    nell'affiancamento
dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del
suo corretto svolgimento.
  2. Il tutor formativo e il tutor  aziendale  sono  individuati  nel
piano  formativo  individuale,  rispettivamente,  dalla  istituzione
formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la
formazione interna ed esterna.
  3. Il  tutor  formativo  assiste  l'apprendista  nel  rapporto  con
l'istituzione  formativa,  monitora  l'andamento  del  percorso  e
interviene  nella  valutazione  iniziale,  intermedia  e  finale  del
periodo di apprendistato.
  4. Il tutor aziendale, che puo' essere anche il datore  di  lavoro,
favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca  e
lo assiste nel percorso  di  formazione  interna,  gli  trasmette  le
competenze necessarie allo svolgimento delle attivita' lavorative  e,
in collaborazione con il tutor  formativo,  fornisce  all'istituzione
formativa ogni elemento atto a valutare le attivita' dell'apprendista
e l'efficacia dei processi formativi.
  5. Il tutor  formativo  ed  il  tutor  aziendale  collaborano  alla
compilazione  del  dossier  individuale  dell'apprendista  di  cui
all'allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, e garantiscono l'attestazione delle attivita' svolte e delle
competenze acquisite  dall'apprendista  al  termine  del  periodo  di
apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
  6. I compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti
nel  quadro  degli  esistenti  strumenti  di  valorizzazione  della
professionalita' del personale docente, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
                              Art. 8


            Valutazione e certificazione delle competenze

  1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), e
compatibilmente  con  quanto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,
l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di  lavoro,  per
la parte  di  formazione  interna,  effettua  il  monitoraggio  e  la
valutazione degli apprendimenti, anche ai fini  dell'ammissione  agli
esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne da'  evidenza  nel
dossier  individuale  dell'apprendista  e  ne  comunica  i  risultati
all'apprendista  e,  nel  caso  di  minorenni,  ai  titolari  della
responsabilita' genitoriale.
  2. Agli apprendisti e' garantito il diritto alla validazione  delle
competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione  anticipata  del
contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.
  3. Per avere diritto alla valutazione e  certificazione  finale  di
cui al presente articolo, l'apprendista,  al  termine  del  percorso,
deve aver frequentato  almeno  i  tre  quarti  sia  della  formazione
interna che della  formazione  esterna  di  cui  al  piano  formativo
individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di  formazione  interna
sia di formazione esterna  di  cui  al  piano  formativo  individuale
costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualita',
ai fini dell'ammissione all'annualita' successiva.
  4.  Gli  esami  conclusivi  dei  percorsi  in  apprendistato  si
effettuano, laddove previsti, in  applicazione  delle  vigenti  norme
relative ai rispettivi percorsi ordinamentali,  anche  tenendo  conto
delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor  aziendale
nel dossier individuale e in funzione dei risultati di  apprendimento
definiti nel piano formativo individuale.
  5. Per  gli  studenti  dell'ultimo  anno  della  scuola  secondaria
superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai  fini  dell'esame
di Stato, la terza prova scritta  e'  predisposta  dalla  Commissione
secondo le tipologie previste dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f),
del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre  2000,
n. 429. Ai fini della predisposizione  della  prova,  la  Commissione
tiene  conto  delle  specifiche  esperienze  di  apprendistato  degli
studenti e puo' avvalersi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, del tutor  aziendale  quale  esperto  designato  ai
sensi  dell'art.  6,  comma  3,  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010.
  6. La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo
non configura attestazione di mancato raggiungimento degli  obiettivi
formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decreto  legislativo  n.
81 del 2015.
  7. In esito al superamento dell'esame  finale  e  al  conseguimento
della  qualificazione,  l'ente  titolare  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 13 del 2013 rilascia un certificato di  competenze  o,
laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della
definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto
legislativo n. 13 del 2013, deve comunque contenere:
  a) gli  elementi  minimi  ai  sensi  dell'art.  6  riguardante  gli
standard minimi di attestazione del decreto  legislativo  n.  13  del
2013;
  b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema
informativo dell'ente titolare in conformita' al formato del Libretto
formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma  1,  lettera  i),
del decreto legislativo n. 276 del 2003.
                              Art. 9


                            Monitoraggio

  1. I percorsi di cui all'art. 1  sono  oggetto  di  monitoraggio  e
valutazione annuale  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE  e  ANVUR,  anche  ai
fini  dell'aggiornamento  degli  standard  e  dei  criteri  generali
contenuti nel presente decreto.
  2. L'istituzione formativa realizza a tal fine, anche in  relazione
ai  compiti  istituzionali  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,
apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui
al presente decreto.
                              Art. 10


                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
recepiscono con propri  atti  le  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto.
  2. Nelle more della scadenza del termine di  cui  al  comma  1,  le
disposizioni del presente decreto trovano  applicazione  immediata  e
diretta, esclusivamente nell'ambito di  apposite  sperimentazioni  di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale  promosse
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo accordo  in
Conferenza  Stato-Regioni  ai  sensi  dell'art.  4,  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
  3.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  1,  in  assenza  di
regolamentazione  regionale,  l'attivazione  dei    percorsi    di
apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, e' disciplinata  attraverso
l'applicazione diretta delle disposizioni del presente decreto.
  4. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come previsto
dall'art. 47, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  5. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le
amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti
nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 12 ottobre 2015

                      Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                              Poletti


            Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
                          e della ricerca
                              Giannini


                      Il Ministro dell'economia
                          e delle finanze
                              Padoan


Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4481
                                                          Allegato 1

  Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa

    Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli  elementi
minimi del protocollo  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
interministeriale [...] e,  nel  rispetto  delle  normative  e  degli
ordinamenti vigenti a livello  nazionale  e  regionale,  puo'  essere
suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte  dell'istituzione
formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche  esigenze
volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilita'  degli  interventi
programmati.

                          Protocollo tra

 
[Generalita'  dell'istituzione  formativa:  denominazione,  natura
giuridica, sede, rappresentanza legale]
    e
 
[Generalita' del datore di lavoro: denominazione,  natura  giuridica,
sede, rappresentanza legale]
    Visto il decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  recante:
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.  1,  comma  7  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha  riorganizzato  la  disciplina
del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha  demandato
ad  un  decreto  interministeriale  la  definizione  degli  standard
formativi e dei criteri generali per la realizzazione  dei  contratti
di apprendistato per la qualifica  e  il  diploma  professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore  e  di  apprendistato  per  l'alta
formazione e ricerca;
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del [...],
(di seguito decreto attuativo) che da' attuazione all'art. 46,  comma
1, del decreto legislativo n. 81 del 2015  e,  reca  in  allegato  lo
schema  di  protocollo  che  il  datore  di  lavoro  e  l'istituzione
formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione  dei  contratti  di
apprendistato;

                            Premesso che

 
[Denominazione istituzione formativa]
    risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art.  2,  comma  1,
lettera a), del decreto attuativo, in quanto [precisare la  tipologia
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)] e ai  fini
del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;
[Denominazione datore di lavoro]
    risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art.  2,  comma  1,
lettera b), del decreto attuativo  in  quanto  [precisare  la  natura
giuridica] e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di
lavoro;
    contestualmente  alla  sottoscrizione  del  presente  protocollo,
consapevole  delle  responsabilita'  penali  e  degli    effetti
amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non  veritiere,  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere  in  possesso
dei requisiti definiti all'art.  3  del  decreto  attuativo  e  nello
specifico:
[requisiti di cui alla lettera a. dell'art. 3]
[requisiti di cui alla lettera b. dell'art. 3]
[requisiti di cui alla lettera c. dell'art. 3]

                        Tutto cio' premesso
                  Le Parti convengono quanto segue


                              Art. 1


                              Oggetto

    1. Il presente protocollo regola i compiti e  le  responsabilita'
dell'istituzione  formativa  e  del  datore  di  lavoro  per  la
realizzazione di percorsi di
[specificare:
    apprendistato per la qualifica e  il  diploma  professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore, di cui all'art.  43  del  decreto
legislativo n. 81 del 2015
ovvero
    apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45
del decreto legislativo n. 81 del 2015]
    attraverso  la  definizione  della  durata,  dei  contenuti  e
dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonche' la tipologia  dei
destinatari dei contratti.
                              Art. 2


                  Tipologia e durata dei percorsi

    1. Il presente protocollo individua le  modalita'  di  attuazione
delle seguenti tipologie di percorsi:
[specificare:
    apprendistato finalizzato al conseguimento  di  una  qualifica  o
diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
    apprendistato finalizzato  al  conseguimento  di  un  diploma  di
istruzione secondaria superiore di  cui  ai  decreti  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89  e  relativi  decreti
attuativi
    apprendistato    finalizzato    al    conseguimento    di    una
specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
    apprendistato per il corso annuale integrativo  per  l'ammissione
all'esame  di  Stato  di  cui  all'art.  15,  comma  6  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
    apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio
universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistico
musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240
    apprendistato finalizzato al conseguimento di una  qualificazione
dell'alta formazione professionale regionale
    apprendistato finalizzato  al  conseguimento  di  un  diploma  di
tecnico superiore di cui al capo II del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
    apprendistato per attivita' di ricerca
    apprendistato per il praticantato per l'accesso alle  professioni
ordinistiche]
    2. I criteri per la definizione della  durata  dei  contratti  di
apprendistato  di  cui  al  comma  1  nonche'  per  la  durata  della
formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e  5  del
decreto attuativo.
    3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonche'  la
determinazione della formazione  interna  ed  esterna  sono  definiti
nell'ambito del piano formativo individuale di  cui  all'art.  4,  in
rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione  da
conseguire e  tenendo  anche  conto  delle  competenze  possedute  in
ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate  allo
stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.
                              Art. 3


      Tipologia e modalita' di individuazione dei destinatari

    1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui  all'art.
2.
 
[specificare in base alla tipologia di apprendistato:
    i soggetti che hanno compiuto  i  15  anni  di  eta'  e  fino  al
compimento dei 25
    i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in  possesso  di
diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  o  di  un  diploma
professionale conseguito nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica
superiore o del diploma  di  maturita'  professionale  all'esito  del
corso annuale integrativo
    2.  L'istituzione  formativa,  anche  coadiuvata  dal  datore  di
lavoro,  provvede  alle  misure  di  diffusione,  informazione  e
pubblicita' delle modalita' di candidatura  per  i  percorsi  di  cui
all'art. 2.
    3. L'istituzione formativa, d'intesa con  il  datore  di  lavoro,
informa i  giovani  e,  nel  caso  di  minorenni,  i  titolari  della
responsabilita' genitoriale,  con  modalita'  tali  da  garantire  la
consapevolezza  della  scelta,  anche  ai  fini  degli  sbocchi
occupazionali, attraverso iniziative  di  informazione  e  diffusione
idonee ad assicurare la conoscenza:
    a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso
di apprendistato e della coerenza tra le attivita' e  il  settore  di
interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
    b)  dei  contenuti  del  protocollo  e  del  piano  formativo
individuale;
    c) delle modalita' di selezione degli apprendisti;
    d) del doppio 'status' di studente e di  lavoratore,  per  quanto
concerne l'osservanza delle regole  comportamentali  nell'istituzione
formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme  in  materia
di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e  degli  obblighi
di frequenza delle attivita' di formazione interna ed esterna.
    4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano
la  domanda  di  candidatura  mediante  comunicazione    scritta
all'istituzione formativa.
    5. L'individuazione degli apprendisti e' compiuta dal  datore  di
lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita  anche
l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di  trasparenza  e
di pari opportunita' di accesso, mediante eventuale  somministrazione
di questionari di  orientamento  professionale  ed  effettuazione  di
colloquio individuale  ovvero  attraverso  percorsi  propedeutici  di
alternanza  scuola-lavoro  o  tirocinio  al  fine  di  evidenziare
motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione  del  ruolo  da
svolgere in azienda.
    6. Nel caso di gruppi  classe,  la  procedura  di  individuazione
degli apprendisti e' attivata a fronte di un  numero  di  candidature
adeguato alla formazione di una classe. In tali casi, la  stipula  di
contratti  di    apprendistato    e'    subordinata    all'effettiva
individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di
una classe di almeno n. ... unita'.
    7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di
 
[specificare:
    apprendistato per la qualifica e  il  diploma  professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore, di cui all'art.  43  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015 n. 81
ovvero
    apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45
del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81]
    e  il  rapporto  di  lavoro  e'  regolato  in  conformita'  alla
disciplina legislativa vigente e alla  contrattazione  collettiva  di
riferimento.
                              Art. 4


                    Piano formativo individuale

    1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe
di cui  all'art.  4  del  decreto  attuativo  sono  subordinati  alla
sottoscrizione  del  piano  formativo  individuale,  da    parte
dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.
    2.  Il  piano  formativo  individuale,  redatto  dall'istituzione
formativa con il coinvolgimento  del  datore  di  lavoro  secondo  il
modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante  del
presente  decreto,  stabilisce  il  contenuto  e  la  durata  della
formazione dei percorsi di cui al comma 2  e  contiene,  altresi',  i
seguenti elementi:
    a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor
formativo e al tutor aziendale;
    b) ove previsto, la qualificazione da acquisire  al  termine  del
percorso;
    c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
    d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
    e) i risultati di apprendimento, in termini di  competenze  della
formazione interna  ed  esterna,  i  criteri  e  le  modalita'  della
valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e,  ove
previsto,  dei  comportamenti,  nonche'  le  eventuali  misure  di
riallineamento, sostegno e recupero, anche nei  casi  di  sospensione
del giudizio.
    3. Il piano formativo  individuale  puo'  essere  modificato  nel
corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire  al
termine del percorso.
                              Art. 5


  Responsabilita' dell'istituzione formativa e del datore di lavoro

    1.  La  disciplina  del  rapporto  di  apprendistato  e  la
responsabilita' del datore di lavoro e'  da  riferire  esclusivamente
all'attivita',  ivi  compresa  quella  formativa,  svolta  presso  il
medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito
del piano formativo individuale. E' cura del  datore  di  lavoro,  in
conformita' alla normativa vigente, fornire agli  apprendisti  e,  in
caso  di  apprendisti  minorenni,  anche  ai  titolari    della
responsabilita' genitoriale, informazione e formazione in materia  di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
    2. La frequenza della  formazione  esterna  si  svolge  sotto  la
responsabilita' della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti
assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
    3. L'istituzione formativa e il datore  di  lavoro  provvedono  a
individuare le figure del tutor formativo e del  tutor  aziendale  ai
sensi dell'art. 7 del decreto attuativo.
    4. Ai fini del raccordo tra attivita'  di  formazione  interna  e
formazione esterna possono essere previsti interventi  di  formazione
in servizio, anche congiunta,  destinata  prioritariamente  al  tutor
formativo e tutor aziendale per la condivisione della  progettazione,
la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.
                              Art. 6


            Valutazione e certificazione delle competenze

    1. In conformita' a  quanto  definito  dall'art.  8  del  decreto
attuativo,  l'istituzione  formativa,  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni in  materia  di  valutazione  previste  dalle  norme  di
settore nonche' dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il
datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
    a) i risultati di apprendimento, in termini di  competenze  della
formazione interna ed esterna;
    b)  i  criteri  e  le  modalita'  della  valutazione  iniziale,
intermedia  e  finale  degli  apprendimenti  e,  ove  previsto,  dei
comportamenti;
    c) le eventuali misure di riallineamento,  sostegno  e  recupero,
anche nei casi di sospensione del giudizio.
    2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti,  l'istituzione  formativa
anche avvalendosi del datore di lavoro, per la  parte  di  formazione
interna,  effettua  il  monitoraggio  e  la  valutazione  degli
apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei
percorsi in apprendistato, ne da' evidenza  nel  dossier  individuale
dell'apprendista e ne comunicai risultati all'apprendista e, nel caso
di studenti minorenni, ai titolari della responsabilita' genitoriale.
    3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale  di
cui al presente  articolo,  l'apprendista,  al  termine  del  proprio
percorso, deve  aver  frequentato  almeno  i  tre  quarti  sia  della
formazione interna che della  formazione  esterna  di  cui  al  piano
formativo individuale. Laddove previsto  nell'ambito  dei  rispettivi
ordinamenti, la frequenza  dei  tre  quarti  del  monte  ore  sia  di
formazione  interna  che  di  formazione  esterna  di  cui  al  piano
formativo individuale costituisce requisito minimo anche  al  termine
di  ciascuna  annualita',  ai  fini  dell'ammissione  all'annualita'
successiva.
    4.  Gli  esami  conclusivi  dei  percorsi  in  apprendistato  si
effettuano, laddove previsti, in  applicazione  delle  vigenti  norme
relative ai rispettivi percorsi ordinamentali,  anche  tenendo  conto
delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor  aziendale
nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati
di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
    5. In esito al superamento dell'esame finale e  al  conseguimento
della  qualificazione,  l'ente  titolare  ai  sensi  del  decreto
legislativo 16  gennaio  2013,  n.  13  rilascia  un  certificato  di
competenze o, laddove previsto, un supplemento  al  certificato  che,
nelle more della definizione delle Linee guida  di  cui  all'art.  3,
comma 6, del decreto legislativo n.  13  del  2013,  dovra'  comunque
contenere:
    a) gli elementi minimi  ai  sensi  dell'art.  6  riguardante  gli
standard minimi di attestazione del decreto  legislativo  n.  13  del
2013;
    b) i dati che  consentano  la  registrazione  dei  documenti  nel
sistema informativo dell'ente titolare in conformita' al formato  del
Libretto formativo del cittadino,  ai  sensi  all'art.  2,  comma  1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
    6. Agli apprendisti e'  garantito  il  diritto  alla  validazione
delle competenze ai sensi del decreto legislativo  n.  13  del  2013,
anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a
partire da un periodo minimo di lavoro di  tre  mesi  dalla  data  di
assunzione.
                              Art. 7


                            Monitoraggio

    1. Ai fini del monitoraggio di  cui  all'art.  9  del  attuativo,
l'istituzione formativa  realizza,  anche  in  relazione  ai  compiti
istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di
monitoraggio e  autovalutazione  dei  percorsi  di  cui  al  presente
protocollo.
                              Art. 8


                        Decorrenza e durata

    1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula
ed ha durata [...], con  possibilita'  di  rinnovo.  Potranno  essere
apportate variazioni previo accordo tra le Parti.
    2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi
allegati, si rinvia al decreto interministeriale  del  [...]  nonche'
alle normative vigenti.
      [Luogo e data]

                                      Firma del legale rappresentante
                                        dell'istituzione formativa   

Firma del datore di lavoro

Allegati
    Copia del documento di identita' in corso di validita' del legale
rappresentante dell'istituzione formativa e del datore di lavoro
                                                          Allegato 1a

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                                                          Allegato 2

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