APPRENDISTATO - nuovi standard formativi - DM (GU n.296 del 21-12-2015)
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[b]MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI[/b]
[b]DECRETO 12 ottobre 2015 [/b]
[color=red][b]Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri
generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in
attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81. (15A09396) [/b][/color]
(GU n.296 del 21-12-2015)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della
legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, l'articolo 46,
comma 1;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale»;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante
«Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante
«Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante
«Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275 recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche»;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509 recante «Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei» e successive modificazioni;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 20 novembre 2000, n. 429 recante «Regolamento recante le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova
medesima»;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante «Regolamento recante norme
concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante «Regolamento recante norme
per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 recante «Regolamento recante
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 recante «Regolamento recante norme
generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico
dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali,
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11
aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
Istituti tecnici superiori»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante «Determinazione delle
classi delle lauree specialistiche universitarie»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3
novembre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto
formativo del cittadino»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio
2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme
in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi
dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 5 del 16 gennaio 2009 concernente la valutazione del
comportamento degli studenti;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, adottato ai sensi della legge 17
maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e
delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo
dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87)
negli spazi di flessibilita' previsti dall'art. 5, comma 3, lettera
b) del citato decreto presidenziale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e
delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo
dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli
spazi di flessibilita' previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del
citato decreto presidenziale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
91 del 18 aprile 2013, recante «Definizione dei percorsi di
specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008»;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n.
45 recante «Regolamento recante modalita' di accreditamento delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi
di dottorato da parte degli enti accreditati»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
130 dell'8 giugno 2015, recante «Linee guida per il passaggio al
nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica
dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20
luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei
titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica
istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la
definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento
delle strutture formative per la qualita' dei servizi;
Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2010, recepito con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15
giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio
2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi
di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma
2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - All. 3
(Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale -
Aree qualita', sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
Vista l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella
riunione del 16 dicembre 2010 sulle «Linee Guida per realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali ed i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art.
13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40», recepite con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18
gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo
2011;
Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011 riguardante gli atti
necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'11 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011
e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 24 gennaio 2013 sul documento recante
«Linee-guida in materia di tirocini»;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella riunione del 1° ottobre 2015 ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 46, comma 1,
del decreto legislativo n. 81 del 2015, gli standard formativi che
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art.
16 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e i criteri generali delle
seguenti tipologie di apprendistato:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto
legislativo n. 81 del 2015;
b) apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art.
45 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
2. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato, anche
ai sensi dell'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del
2015, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il
protocollo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), secondo lo schema
di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «istituzioni formative»:
1) le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo
grado, per i percorsi di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi;
2) le istituzioni formative per i percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al decreto legislativo n. 226 del
2005;
3) i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012;
4) le strutture formative che attuano i percorsi di
specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
5) gli Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
6) le universita' e gli enti di alta formazione artistica, musicale
e coreutica (AFAM);
7) le altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di
riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o
regionale, aventi come oggetto la promozione delle attivita'
imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della innovazione e
del trasferimento tecnologico;
b) «datore di lavoro»: il soggetto giuridico, titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attivita', ha la responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva;
c) «protocollo»: l'accordo sottoscritto dal datore di lavoro e
dall'istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata
della formazione interna ed esterna all'impresa. La stipula del
protocollo puo' avvenire anche tra reti di istituzioni formative;
d) «formazione interna» e «formazione esterna»: periodi di
apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 13 del 2013, che si svolgono, rispettivamente,
sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.
Art. 3
Requisiti del datore di lavoro
1. Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato di cui
all'art. 1, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:
a) capacita' strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento
della formazione interna e in caso di studenti con disabilita', il
superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
b) capacita' tecniche, ossia una disponibilita' strumentale per lo
svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti
in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno
dell'unita' produttiva;
c) capacita' formative, garantendo la disponibilita' di uno o piu'
tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7.
Art. 4
Durata dei contratti di apprendistato
1. La durata del contratto di apprendistato di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo',
in ogni caso, essere superiore a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e
formazione professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e
formazione professionale;
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per
l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del
decreto legislativo n. 226 del 2005;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e
formazione professionale per coloro che sono in possesso della
qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito
dell'indirizzo professionale corrispondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione
tecnica superiore.
2. La durata del contratto di apprendistato puo' essere prorogata
fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano
formativo individuale, nei seguenti casi:
a) nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente i
percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), per il consolidamento e
l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato
di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita'
professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui
all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
b) nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1,
l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il
certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di
maturita' professionale.
3. La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non
puo' essere inferiore a sei mesi ed e' pari nel massimo alla durata
ordinamentale dei relativi percorsi.
4. La durata dei contratti di apprendistato per attivita' di
ricerca non puo' essere inferiore a sei mesi ed e' definita in
rapporto alla durata del progetto di ricerca e non puo' essere
superiore a tre anni, salva la facolta' delle regioni e delle
province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino
ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di
ricerca.
5. La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche non puo' essere inferiore a
sei mesi ed e' definita, quanto alla durata massima, in rapporto al
conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione
all'esame di Stato.
Art. 5
Standard formativi, piano formativo individuale
e formazione interna ed esterna
1. L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in
apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed
esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal
datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attivita' di
formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento
dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
2. Gli standard formativi dei percorsi di formazione in
apprendistato sono i seguenti:
a) per i percorsi di istruzione e formazione professionale
regionale, gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18
del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono livelli
essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto;
b) per i percorsi di istruzione secondaria superiore, gli standard
definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti
del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi
decreti attuativi;
c) per i percorsi di istruzione degli adulti, gli standard definiti
dalle Linee guida adottate con decreto del 12 marzo 2015;
d) per i percorsi di specializzazione tecnica superiore, gli
standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;
e) per i percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e
dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, gli standard
definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari
vigenti;
f) per i percorsi di istruzione tecnica superiore, gli standard
definiti in attuazione degli articoli da 6 a 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008;
g) per i percorsi dell'alta formazione regionale, gli standard
definiti nell'ambito degli ordinamenti regionali vigenti.
3. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione
formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il
modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della
formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresi', i
seguenti elementi:
a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor
formativo e al tutor aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del
percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della
formazione interna ed esterna, i criteri e le modalita' della
valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove
previsto, dei comportamenti, nonche' le eventuali misure di
riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione
del giudizio.
4. Il piano formativo individuale puo' essere modificato nel corso
del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al
termine del percorso.
5. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche
secondo le esigenze formative e professionali dell'impresa e le
competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti
ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
6. La formazione esterna non puo' superare i seguenti limiti:
a) i nei percorsi di cui al comma 2, lettera a), assunto a base di
calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione
esterna non puo' essere superiore al 60% dell'orario per il secondo
anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui
l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60%
dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il
terzo e quarto anno. Per l'anno finalizzato al conseguimento del
certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non
puo' essere superiore al 50% dell'orario;
b) nei percorsi di cui al comma 2, lettera b), assunto a base di
calcolo l'orario obbligatorio previsto, la formazione esterna non
puo' essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65%
per il terzo, quarto e quinto anno;
c) nei percorsi di istruzione degli adulti di cui al comma 2,
lettera c), la formazione esterna non puo' essere superiore:
1) al 60% dell'orario definito dagli accordi stipulati con le
strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che si
integrano con i percorsi di istruzione e formazione professionale
regionale;
2) al 70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico e al 65%
dell'orario del secondo e terzo periodo didattico nei percorsi di
secondo livello;
d) nei percorsi di cui al comma 2, lettera d), assunto a base di
calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione
esterna non puo' essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale;
e) nel corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di
Stato, la formazione esterna non puo' essere superiore al 65%
dell'orario ordinamentale;
f) nei percorsi di cui al comma 2, lettera e), assunto a base di
calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione
esterna non puo' essere superiore al 60% del numero di ore impegnate
nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di
ciascun insegnamento universitario;
g) nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), assunto a base
di calcolo l'orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna
non puo' essere superiore al 60% di tale orario.
7. Con riferimento ai percorsi di cui al comma 6, la formazione
interna e' pari alla differenza tra le ore del percorso formativo
ordinamentale e le ore di formazione esterna.
8. In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve
garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei seguenti
risultati di apprendimento in termini di competenze:
a) i risultati previsti per il conseguimento della qualifica ed il
diploma professionale nei percorsi di cui al comma 2, lettera a);
b) i risultati relativi al profilo educativo, culturale e
professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento
dell'esame, nei percorsi di cui al comma 2, lettere b), c) e nel
corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato;
c) i risultati relativi alle figure nazionali di ciascuna area
tecnologica, nei percorsi, di cui al comma 2, lettera d);
d) i risultati relativi alla qualificazione da conseguire nei
percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g).
9. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il
praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli
standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono
definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con i
rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva
nazionale.
10. Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per
attivita' di ricerca, i contenuti e la durata della formazione sono
definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto
di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.
11. Per la realizzazione dei percorsi di cui ai commi 9 e 10, la
formazione interna non puo' essere inferiore al 20% del monte orario
annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non e'
obbligatoria.
Art. 6
Diritti e doveri degli apprendisti
1. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro,
informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della
responsabilita' genitoriale, con modalita' tali da garantire la
consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi
occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione
idonee ad assicurare la conoscenza:
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso
di apprendistato e della coerenza tra le attivita' e il settore di
interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
c) delle modalita' di selezione degli apprendisti;
d) del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto
concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione
formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia
di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi
di frequenza delle attivita' di formazione interna ed esterna.
2. In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto
di apprendistato agli apprendisti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
a), e' assicurato il rientro nel percorso scolastico o formativo
ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.
Art. 7
Tutor aziendale e tutor formativo
1. Nei percorsi di apprendistato la funzione tutoriale e'
finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a
favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione
formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento
dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del
suo corretto svolgimento.
2. Il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel
piano formativo individuale, rispettivamente, dalla istituzione
formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la
formazione interna ed esterna.
3. Il tutor formativo assiste l'apprendista nel rapporto con
l'istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e
interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del
periodo di apprendistato.
4. Il tutor aziendale, che puo' essere anche il datore di lavoro,
favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e
lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le
competenze necessarie allo svolgimento delle attivita' lavorative e,
in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione
formativa ogni elemento atto a valutare le attivita' dell'apprendista
e l'efficacia dei processi formativi.
5. Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla
compilazione del dossier individuale dell'apprendista di cui
all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
decreto, e garantiscono l'attestazione delle attivita' svolte e delle
competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di
apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.
6. I compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti
nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della
professionalita' del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
Valutazione e certificazione delle competenze
1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), e
compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti,
l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per
la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la
valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli
esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne da' evidenza nel
dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati
all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della
responsabilita' genitoriale.
2. Agli apprendisti e' garantito il diritto alla validazione delle
competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del
contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di
cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del percorso,
deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione
interna che della formazione esterna di cui al piano formativo
individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna
sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale
costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualita',
ai fini dell'ammissione all'annualita' successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si
effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme
relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto
delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale
nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento
definiti nel piano formativo individuale.
5. Per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria
superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai fini dell'esame
di Stato, la terza prova scritta e' predisposta dalla Commissione
secondo le tipologie previste dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f),
del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000,
n. 429. Ai fini della predisposizione della prova, la Commissione
tiene conto delle specifiche esperienze di apprendistato degli
studenti e puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, del tutor aziendale quale esperto designato ai
sensi dell'art. 6, comma 3, dei decreti del Presidente della
Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010.
6. La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo
non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi
formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n.
81 del 2015.
7. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento
della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto
legislativo n. 13 del 2013 rilascia un certificato di competenze o,
laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della
definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto
legislativo n. 13 del 2013, deve comunque contenere:
a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli
standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del
2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema
informativo dell'ente titolare in conformita' al formato del Libretto
formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Art. 9
Monitoraggio
1. I percorsi di cui all'art. 1 sono oggetto di monitoraggio e
valutazione annuale da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR, anche ai
fini dell'aggiornamento degli standard e dei criteri generali
contenuti nel presente decreto.
2. L'istituzione formativa realizza a tal fine, anche in relazione
ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti,
apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui
al presente decreto.
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
recepiscono con propri atti le disposizioni di cui al presente
decreto.
2. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 1, le
disposizioni del presente decreto trovano applicazione immediata e
diretta, esclusivamente nell'ambito di apposite sperimentazioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo accordo in
Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 4, del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, in assenza di
regolamentazione regionale, l'attivazione dei percorsi di
apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, e' disciplinata attraverso
l'applicazione diretta delle disposizioni del presente decreto.
4. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come previsto
dall'art. 47, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2015
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Giannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4481
Allegato 1
Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa
Il presente allegato definisce, in forma di schema, gli elementi
minimi del protocollo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
interministeriale [...] e, nel rispetto delle normative e degli
ordinamenti vigenti a livello nazionale e regionale, puo' essere
suscettibile di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione
formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze
volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilita' degli interventi
programmati.
Protocollo tra
[Generalita' dell'istituzione formativa: denominazione, natura
giuridica, sede, rappresentanza legale]
e
[Generalita' del datore di lavoro: denominazione, natura giuridica,
sede, rappresentanza legale]
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante:
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della
legge 10 dicembre 2014, n. 183» che ha riorganizzato la disciplina
del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato
ad un decreto interministeriale la definizione degli standard
formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti
di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta
formazione e ricerca;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del [...],
(di seguito decreto attuativo) che da' attuazione all'art. 46, comma
1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, reca in allegato lo
schema di protocollo che il datore di lavoro e l'istituzione
formativa sottoscrivono, ai fini dell'attivazione dei contratti di
apprendistato;
Premesso che
[Denominazione istituzione formativa]
risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1,
lettera a), del decreto attuativo, in quanto [precisare la tipologia
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7)] e ai fini
del presente protocollo rappresenta l'istituzione formativa;
[Denominazione datore di lavoro]
risponde ai requisiti soggettivi definiti all'art. 2, comma 1,
lettera b), del decreto attuativo in quanto [precisare la natura
giuridica] e ai fini del presente protocollo rappresenta il datore di
lavoro;
contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo,
consapevole delle responsabilita' penali e degli effetti
amministrativi derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere in possesso
dei requisiti definiti all'art. 3 del decreto attuativo e nello
specifico:
[requisiti di cui alla lettera a. dell'art. 3]
[requisiti di cui alla lettera b. dell'art. 3]
[requisiti di cui alla lettera c. dell'art. 3]
Tutto cio' premesso
Le Parti convengono quanto segue
Art. 1
Oggetto
1. Il presente protocollo regola i compiti e le responsabilita'
dell'istituzione formativa e del datore di lavoro per la
realizzazione di percorsi di
[specificare:
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto
legislativo n. 81 del 2015
ovvero
apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45
del decreto legislativo n. 81 del 2015]
attraverso la definizione della durata, dei contenuti e
dell'organizzazione didattica dei percorsi, nonche' la tipologia dei
destinatari dei contratti.
Art. 2
Tipologia e durata dei percorsi
1. Il presente protocollo individua le modalita' di attuazione
delle seguenti tipologie di percorsi:
[specificare:
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o
diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di
istruzione secondaria superiore di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 e relativi decreti
attuativi
apprendistato finalizzato al conseguimento di una
specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione
all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio
universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistico
musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240
apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualificazione
dell'alta formazione professionale regionale
apprendistato finalizzato al conseguimento di un diploma di
tecnico superiore di cui al capo II del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
apprendistato per attivita' di ricerca
apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni
ordinistiche]
2. I criteri per la definizione della durata dei contratti di
apprendistato di cui al comma 1 nonche' per la durata della
formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e 5 del
decreto attuativo.
3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonche' la
determinazione della formazione interna ed esterna sono definiti
nell'ambito del piano formativo individuale di cui all'art. 4, in
rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione da
conseguire e tenendo anche conto delle competenze possedute in
ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate allo
stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.
Art. 3
Tipologia e modalita' di individuazione dei destinatari
1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui all'art.
2.
[specificare in base alla tipologia di apprendistato:
i soggetti che hanno compiuto i 15 anni di eta' e fino al
compimento dei 25
i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di
diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione
professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica
superiore o del diploma di maturita' professionale all'esito del
corso annuale integrativo
2. L'istituzione formativa, anche coadiuvata dal datore di
lavoro, provvede alle misure di diffusione, informazione e
pubblicita' delle modalita' di candidatura per i percorsi di cui
all'art. 2.
3. L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro,
informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della
responsabilita' genitoriale, con modalita' tali da garantire la
consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi
occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione
idonee ad assicurare la conoscenza:
a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso
di apprendistato e della coerenza tra le attivita' e il settore di
interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo
individuale;
c) delle modalita' di selezione degli apprendisti;
d) del doppio 'status' di studente e di lavoratore, per quanto
concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione
formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia
di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi
di frequenza delle attivita' di formazione interna ed esterna.
4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano
la domanda di candidatura mediante comunicazione scritta
all'istituzione formativa.
5. L'individuazione degli apprendisti e' compiuta dal datore di
lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche
l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e
di pari opportunita' di accesso, mediante eventuale somministrazione
di questionari di orientamento professionale ed effettuazione di
colloquio individuale ovvero attraverso percorsi propedeutici di
alternanza scuola-lavoro o tirocinio al fine di evidenziare
motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da
svolgere in azienda.
6. Nel caso di gruppi classe, la procedura di individuazione
degli apprendisti e' attivata a fronte di un numero di candidature
adeguato alla formazione di una classe. In tali casi, la stipula di
contratti di apprendistato e' subordinata all'effettiva
individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di
una classe di almeno n. ... unita'.
7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di
[specificare:
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore, di cui all'art. 43 del decreto
legislativo 15 giugno 2015 n. 81
ovvero
apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45
del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81]
e il rapporto di lavoro e' regolato in conformita' alla
disciplina legislativa vigente e alla contrattazione collettiva di
riferimento.
Art. 4
Piano formativo individuale
1. L'avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe
di cui all'art. 4 del decreto attuativo sono subordinati alla
sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte
dell'apprendista, del datore di lavoro e dell'istituzione formativa.
2. Il piano formativo individuale, redatto dall'istituzione
formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il
modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, stabilisce il contenuto e la durata della
formazione dei percorsi di cui al comma 2 e contiene, altresi', i
seguenti elementi:
a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro, al tutor
formativo e al tutor aziendale;
b) ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del
percorso;
c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro;
e) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della
formazione interna ed esterna, i criteri e le modalita' della
valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove
previsto, dei comportamenti, nonche' le eventuali misure di
riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione
del giudizio.
3. Il piano formativo individuale puo' essere modificato nel
corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al
termine del percorso.
Art. 5
Responsabilita' dell'istituzione formativa e del datore di lavoro
1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la
responsabilita' del datore di lavoro e' da riferire esclusivamente
all'attivita', ivi compresa quella formativa, svolta presso il
medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito
del piano formativo individuale. E' cura del datore di lavoro, in
conformita' alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in
caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della
responsabilita' genitoriale, informazione e formazione in materia di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la
responsabilita' della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti
assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.
3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a
individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai
sensi dell'art. 7 del decreto attuativo.
4. Ai fini del raccordo tra attivita' di formazione interna e
formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione
in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor
formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione,
la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.
Art. 6
Valutazione e certificazione delle competenze
1. In conformita' a quanto definito dall'art. 8 del decreto
attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di
settore nonche' dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il
datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale:
a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della
formazione interna ed esterna;
b) i criteri e le modalita' della valutazione iniziale,
intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei
comportamenti;
c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero,
anche nei casi di sospensione del giudizio.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa
anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione
interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli
apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei
percorsi in apprendistato, ne da' evidenza nel dossier individuale
dell'apprendista e ne comunicai risultati all'apprendista e, nel caso
di studenti minorenni, ai titolari della responsabilita' genitoriale.
3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di
cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio
percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della
formazione interna che della formazione esterna di cui al piano
formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di
formazione interna che di formazione esterna di cui al piano
formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine
di ciascuna annualita', ai fini dell'ammissione all'annualita'
successiva.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si
effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme
relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto
delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale
nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati
di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.
5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento
della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un certificato di
competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che,
nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3,
comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, dovra' comunque
contenere:
a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli
standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del
2013;
b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel
sistema informativo dell'ente titolare in conformita' al formato del
Libretto formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6. Agli apprendisti e' garantito il diritto alla validazione
delle competenze ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013,
anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a
partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di
assunzione.
Art. 7
Monitoraggio
1. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9 del attuativo,
l'istituzione formativa realizza, anche in relazione ai compiti
istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di
monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente
protocollo.
Art. 8
Decorrenza e durata
1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula
ed ha durata [...], con possibilita' di rinnovo. Potranno essere
apportate variazioni previo accordo tra le Parti.
2. Per quanto non previsto dal presente protocollo e dai relativi
allegati, si rinvia al decreto interministeriale del [...] nonche'
alle normative vigenti.
[Luogo e data]
Firma del legale rappresentante
dell'istituzione formativa
Firma del datore di lavoro
Allegati
Copia del documento di identita' in corso di validita' del legale
rappresentante dell'istituzione formativa e del datore di lavoro
Allegato 1a
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Allegato 2
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