Data: 2015-12-21 16:50:17

AUA

Buona sera,
con l'entrata in vigore della l. 124/2015 è stato introdotto il silenzio assenso tra le pubbliche amministrazioni anche per provvedimenti ambientali.
Ho diverse richieste AUA inevase in quanto sono in attesa di parere dell'autorità competente (Provincia).
Come devo procedere?
Considerare il parere acquisito o sollecitare dando un termine temporale?
Per il secondo caso avete una comunicazione già predisposta?
Grazie
Pierangelo

riferimento id:30972

Data: 2015-12-21 17:14:02

Re:AUA

Salve,
se è vero che il nuovo art. 17 bis consente di procedere anche in assenza di pareri di enti a tutela di interessi primari (decorsi 90 giorni .... IN OGNI CASO si suggerisce di sollecitare in prossimità della scadenza ricordando che decorso il termine il parere si intende favorevole) occorre considerare che la procedura AUA è soggetta ad una disciplina diversa e non riconducibile al disposto dell'art. 17 bis.
Infatti il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 prevede un ruolo peculiare del SUAP quale punto di contatto con l'impresa mentre prevede che l'autorità competente sia "la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241".
Pertanto a nostro avviso spetta alla Provincia eventualmente valutare il formarsi del silenzio sulla richiesta di parere, nell'ambito della disciplina sulla conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 ed alla disciplina speciale AUA.

Tuttavia potrebbe accadere che l'interessato abbia attivato, oltre alla procedura AUA comprensiva di uno o più degli endoprocedimenti del DPR 59, anche altri endoprocedimenti di competenza SUAP. In questo caso si renderebbe applicabile per questi endoprocedimenti, quanto previsto dall'art. 17 bis.
In questo caso dunque:
1) si suggerisce di comunicare agli enti interessati il formarsi del silenzio assenso sul parere (es. 5 giorni prima della scadenza)
2) si suggerisce di attendere comunque un congruo termine (es. 5 giorni) dalla scadenza per valutare eventuali comunicazioni pervenute in ritardo da protocollo ecc...
3) di adottare ATTO FINALE limitatamente agli endoprocedimenti esclusi dalla procedura AUA (se possibile)

[color=red][b]ESEMPIO DI COMUNICAZIONE[/b][/color]
[color=red]La presente fa seguito all'istanza del ... prot. .... trasmessa a codesto ente/ufficio in data xxxxxxx per segnalare che stanno scadendo i termini per il rilascio del parere (termine: xx/xx/xxxx), a seguito dei quali, ai sensi dell'art. 17 bis della legge 241/1990, il parere si intende favorevole e pertanto lo scrivente SUAP procederà al rilascio dei relativi titoli abilitativi.
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti[/color]

***************
Legge 7 agosto 1990, n. 241
[b]Art. 17-bis. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici[/b]
[color=red][b](articolo introdotto dall'art. 3 della legge n. 124 del 2015)[/b][/color]

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. [b]Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito[/b]. [b]In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.[/b]

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 [b]si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche[/b]. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

riferimento id:30972

Data: 2015-12-21 18:25:11

Re:AUA

Come ho avuto già modo di evidenziare le forum, la disposizone di cui all'art. 17-bis citato è molto ambigua.

Il silenzio assenso è disciplinato dall’art. 20 della legge n. 241/90 e [b]non [/b]si applica agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità [...]

Per contro, il nuovo articolo 17‐bis della stessa legge dispone una sorta di silenzio fra amministrazioni che include anche gli atti di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico‐territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i procedimenti che si concludono con un provvedimento espresso (istanza di parte o d’ufficio) non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

Quindi, la legge 124/2015 ha inrodotto l'art. 17-bis ma non ha modificato l'art. 20 della legge 241/90, questo vuol dire che la portata dell'art. 17-bis non opera a livello di provvedimento ma di atti, cioè non opera tra PA e cittadino ma solo fra PA. Per questo concordo con quello che dice Simone. Sarà l'autorità competente a valure il concretizzarsi della possibilità giuridica di concludere l'istruttoria ed esprime l'atto finale che sarà poi reso provvedimento da perte del SUAP.

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