Data: 2015-12-21 15:54:18

Licenze Circolo

Salve,

viene posto all'Ufficio il seguente quesito:
Associazione Circolo R. che utilizza gli spazi con un contratto di comodato d’uso e svolge l’attività di Bar;

Circolo Ricreativo Il R. che svolge l’attività di ristorante nei propri locali.

Io riunirei le licenze a nome del Circolo Ricreativo R. e, darei in locazione il tutto ad una terza persona/società.

Per gli aspetti procedurali, farei in questo modo:

riconsegna da parte dell’Associazione del titolo abilitativo della somministrazione Bar  (tipologia circolo);

Riconsegna da parte del Circolo del titolo abilitativo della somministrazione Ristorante (tipologia circolo)

Richiesta nuova autorizzazione alla somministrazione commerciale a nome del Circolo (tipologia libera)

Oppure

riconsegna da parte dell’Associazione del titolo abilitativo della somministrazione Bar  (tipologia circolo);

Variazione della licenza del circolo da solo ristorante a Bar + Ristorante (tipologia Circolo)

Richiesta nuova autorizzazione locatario “commerciale”

Correggetemi se sbaglio. Mi pare si rimanga nell'ottica del Circolo, in quanto si precisa l'intento di riunire in qualche modo le licenze esistenti ( tipologia circolo )  e dare in locazione il tutto... secondo due schemi procedurali.
Ma le licenze proprie del Circolo non sono a mio avviso declinabili tout court in "tipologia libera /commerciale".
Chiedo Vostro autorevole parere.

Grazie mille

riferimento id:30969

Data: 2015-12-21 20:21:41

Re:Licenze Circolo

Non ho ben compreso come sta la questione ma intanto (in attesa di altri particolari) posso dire che il concetto di restituire il titolo abilitativo ha poco senso. I titolo abilitativi non sono oggetti. Nel caso della somministrazione in circolo privato la somministrazione ai soci (esiste un’unica tipologia non scindibile in ristorante e bar) può essere effettuata previa presentazione al SUAP di una SCIA. La SCIA non costituisce un tacito provvedimento direttamente impugnabile, è una dichiarazione di parte privata volta a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge.

Attualmente sia la somministrazione in circolo privato che la somministrazione in esercizio pubblico sono sottoposte a SCIA. Nel primo caso non occorrono neanche i requisiti professionali.
Detto questo, le parti hanno piena autonomia contrattuale nel trasferirsi le attività. L'affitto delle "mura" non significa il passaggio dell'azienda o il passaggio della gestione della somministrazione in circolo privato.

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