Data: 2015-12-21 14:20:26

Concessione di valorizzazione

Salve, ho un quesito relativo (forse) all’oggetto.
È allo studio la creazione di una Fondazione, al fine di addivenire a restauro di un edificio storico di proprietà di un Comune, costruito nel XVI secolo e oggi in rovina.
Domande preliminari:
1) l’assegnazione dei lavori deve necessariamente essere fatta attraverso procedure ad evidenza pubblica?
2) Se no, è possibile ipotizzare che a fronte dei lavori, la Fondazione possa sfruttare a soli fini di raccolta fondi il “brand” dell’edificio (felpe, magliette, eccetera)?
3) Se no, è possibile ipotizzare che a seguito dei lavori, la Fondazione possa organizzare visite guidate e mostre, i cui proventi saranno destinati a manutenzione dell’edificio?
4) Se tutto quanto sopra esposto non fosse ipotizzabile, si potrebbe ricorrere alla concessione di valorizzazione?
5) Nell’ipotesi si intenda addivenire a riqualificazione e riconversione funzionale per porre in essere una concessione di valorizzazione, è corretto affermare che non si applica la normativa in materia di appalti di lavori e servizi pubblici, avendo essa ad oggetto la facoltà d’uso di immobili di proprietà pubblica, a fronte del pagamento di un canone (fatte salve le procedure di evidenza pubblica per la scelta del concessionario)?
Grazie in anticipo per le possibili risposte.

riferimento id:30964

Data: 2015-12-21 19:17:27

Re:Concessione di valorizzazione

1)  l’assegnazione dei lavori deve necessariamente essere fatta attraverso procedure ad evidenza pubblica?
[color=red]Sì, e non è detto che sia la Fondazione ad ottenere l'incarico per la realizzazione dei lavori[/color]

2)  Se no, è possibile ipotizzare che a fronte dei lavori, la Fondazione possa sfruttare a soli fini di raccolta fondi il “brand” dell’edificio (felpe, magliette, eccetera)?
[color=red]Invece che un appalto è possibile pensare d un art. 30 (CONCESSIONE)[/color]

3)  Se no, è possibile ipotizzare che a seguito dei lavori, la Fondazione possa organizzare visite guidate e mostre, i cui proventi saranno destinati a manutenzione dell’edificio?
[color=red]Ok, questo è possibile con il solito vincolo dell'"appalto" o "concessione" per l'esecuzione dei lavori[/color]

4)  Se tutto quanto sopra esposto non fosse ipotizzabile, si potrebbe ricorrere alla concessione di valorizzazione?
[color=red]- art. 58, comma 6 d.l. 112/2008: estensione anche agli enti locali della
facoltà di utilizzo della concessione di valorizzazione di lungo periodo
- Nozione: il Comune può attribuire in concessione un immobile a soggetti
privati per un periodo lungo affinché gli stessi possano effettuare, in qualità di
concessionari, gli interventi di riqualificazione o riconversione necessari per
rendere l’immobile suscettibile di una utilizzazione economica

"6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del  decreto-legge  25
settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni  dalla  legge  23
novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello  Stato  si
estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1.  In
tal caso, la procedura prevista al comma 2  dell'articolo  3-bis  del
citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per  i  soggetti
diversi dai Comuni e l'iniziativa e'  rimessa  all'Ente  proprietario
dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma  5  dell'articolo
3-bis del citato decreto-legge  n.  351  del  2001  sono  predisposti
dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare."
[/color]

5)  Nell’ipotesi si intenda addivenire a riqualificazione e riconversione funzionale per porre in essere una concessione di valorizzazione, è corretto affermare che non si applica la normativa in materia di appalti di lavori e servizi pubblici, avendo essa ad oggetto la facoltà d’uso di immobili di proprietà pubblica, a fronte del pagamento di un canone (fatte salve le procedure di evidenza pubblica per la scelta del concessionario)?
[color=red]Corretto .... se si applica l'art. 30 del Dlgs 163/2006 non si applicano le restanti disposizioni in materia di appalti

Art. 30. Concessione di servizi

1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.

2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.

6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.
[/color]

riferimento id:30964

Data: 2015-12-21 19:18:51

Re:Concessione di valorizzazione

Spunti:
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh89vB1e3JAhWGWhQKHbkiBMkQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.fondazioneifel.it%2Fseminari-online%2Fitem%2Fdownload%2F287_cda8b718df3185da0254d849bbef66df&usg=AFQjCNFRIFg8u7ROern8EcxLUnXSzpQn7w&sig2=kruD7knGPuCV_wVuS0CCpA&bvm=bv.110151844,d.bGg

http://comune.fi.it/materiali/bandi_patrimonio/avvisi/Schema-atto-di-concessione-di-valorizzazionefirmato.pdf

http://territorieinnovazione.mit.gov.it/tipologie-di-ppp/altre-forme-di-concessione.html

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh89vB1e3JAhWGWhQKHbkiBMkQFgg7MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.centrodocumentazionecomuni.it%2Fmondoancidoc%2Fitem%2Fdownload%2F474_6e6ecb3a7e6f171274905f1571964c2e&usg=AFQjCNGIpC13y-oUZ6MALagNwwmgn_VuCQ&sig2=vQfwFP6JG9etG-PQlBHzHA&bvm=bv.110151844,d.bGg

http://servizi.comune.fe.it/attach/contratti/docs/bazzi2012avviso.pdf

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh89vB1e3JAhWGWhQKHbkiBMkQFghHMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.provincia.fi.it%2Ffileadmin%2Fassets%2FBANDI_E_CONCORSI%2FBando_sant_Orsola%2FAVVISO_PUBBLICO.pdf&usg=AFQjCNHsfGAb44lVIuex9ZhUupLsNcOvIA&sig2=ztsp9wuUUa3QSk95nHrQog&bvm=bv.110151844,d.bGg

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