Data: 2015-12-21 09:50:29

attività cinematografica

Buongiorno.
nel nostro comune esiste una sala di proprietà comunale data in gestione ad una fondazione a partecipazione pubblica adibita ad attività teatrale.
La sala è stata dichiarata agibile dalla Commissione Comunale di vigilanza per il pubblico spettacolo per n. 160 posti.
La fondazione che l'ha in uso ha  a sua volta  affidato la stessa sala tramite bando ad una associazione per l'esercizio di attività cinematografica.
Ho diverse domande:
- essendo la sala di proprietà comunale deve essere rilascita l'autorizzazione ex art. 80 TULPS?
- per l'attività teatrale si deve rilasciare una autorizzazione?
- é necessario acquisire una nuova agibilità per attività cinematografica?
- l'attività, che per le dimensioni non è soggetta ad autorizzazioine ex L.R. 21/2010, è comunque soggetta a SCIA ?
- in  caso affermativo esiste una modulistica? La pratica Suap deve essere avviata telematicamente, ma non trovo la procedura corrispondente.

Grazie per la collaborazione.

Cordiali saluti

Pia Tonini

riferimento id:30958

Data: 2015-12-21 18:53:00

Re:attività cinematografica

L'abilitazione 80 TULPS occorre tutte le volte che si configuri un locale di pubblico spettacolo, questo a prescindere dalla natura giuridica del soggetto gestore. La [i]ratio[/i] dell'art. 80 TULPS è quella di assicurare un'agibilità che sottendo la sicurezza complessiva del locale atto al contenimento di un pubblico che assiste o partecipa ad uno spettacolo/trattenimento.

Per quanto il tema sia dibattuto, puoi considerare l'autorizzazione ex art. 80 TULPS come un titolo nel quale può essere effettuata una SCIA di subingresso assicurando il rispetto delle condizioni di esercizio previste nel titolo originario.

Le altre abilitazioni ex art. 68/69 TULPS, invece, riguardano i requisti del soggetto e  la qualità dello spettacolo. Tale abilitazione non è dovuta nel caso spettacoli teatrali e cinematografici (questo a prescindere dalla natura del soggetto) vedi d.lgs. n. 112/98, art. 164, comma 3. Non è dovuta in ogni caso se gli spettacoli/trattenimenti sono effettuati da soggetti non imprenditoriali (festa della parrocchia ecc.).

Rammenta l’art. 17bis, comma 2 del DPGR n. 22R/2011:
[i]2. Le strutture cinematografiche, anche se non soggette ad autorizzazione all’esercizio cinematografico ai
sensi dell’articolo 50 comma 1 e 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) devono essere in possesso delle necessarie
autorizzazioni ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica, di sicurezza, di pubblico spettacolo. Il
SUAP competente che rilascia le suddette autorizzazioni ne dà comunicazione al competente settore
regionale, ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis
della l.r. 21/2010.[/i]

In sintesi, l'articolo citato è nei fatti una semplice raccomandazione di rispettare la legge, quindi di conseguire l'art. 80 TULPS.

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