Data: 2015-12-21 07:55:43

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO

[color=red][size=24pt]Legge di stabilità 2016 - TESTO DEFINITIVO al 19/12/2015[/size][/color]

[img]http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/img/header/logo_camera.jpg[/img]

http://www.camera.it/leg17/522?tema=legge_di_stabilit__2016

riferimento id:30954

Data: 2015-12-24 06:54:16

Nota riepilogativa Anci sulla legge di Stabilità 2016

[b]Pubblichiamo la nota riepilogativa Anci sulla legge di Stabilità 2016.  [/b]

Sul provvedimento l’Anci ha svolto la sua audizione in commissione Bilancio riunite di Camera e Senato il 2 novembre scorso, dove ha confermato un parere positivo sull’impianto generale della manovra che, dopo una lunghissima stagione durata anni,  mette il punto su interventi di riduzione  di risorse e (grazie all’azione dell’Anci),  non introduce tagli ai Comuni e alle Città Metropolitane. Restano, tuttavia, questioni ancora irrisolte: dalle spese pregresse per gli uffici giudiziari ai processi di aggregazione intercomunali, fino alle norme su dissesto e predissesto. (com/ef)

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=54285

riferimento id:30954

Data: 2015-12-26 11:49:56

Re:Legge di stabilità 2016 - TESTO DEFINITIVO al 19/12/2015

Dal 1° gennaio 2016 IVA al 4% per le riviste on line

http://buff.ly/1YHTOs6

riferimento id:30954

Data: 2015-12-26 11:59:05

Re:Legge di stabilità 2016 - TESTO DEFINITIVO (L. 208/2015)

Ministero Infrastrutture: La scheda degli interventi in Legge di Stabilità di competenza del Mit

http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=25692

riferimento id:30954

Data: 2015-12-31 07:44:15

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO

[color=red][b]LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO [/b][/color]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
(GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg

riferimento id:30954

Data: 2016-01-06 07:26:44

Re:LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO

Legge di stabilità: in arrivo la Carta della famiglia

[img]http://www.famiglienumerose.org/news_files/Carta%20famiglia%20udine%20copia.jpg[/img]

L'art. 1, comma 391 della legge n. 208/2015 prevede un nuovo strumento per l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi e riduzioni tariffarie.

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 30.12.2015 - Suppl. Ordinario n. 70 - è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)" entrata in vigore il 1 gennaio 2016.

Tra i 999 commi dell'art. 1 presenti nella manovra economica appena varata si segnala il comma 391 che istituisce la Carta della Famiglia destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico.
La Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli Comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, ed ha una durata biennale dalla data di emissione.

La carta consente a coloro che si trovano in determinate condizioni con un determinato indicatore ISEE, l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa.

Per ottenerla occorrerà presentare un apposita richiesta con modalità che verranno stabilite con apposito decreto entro il 31 marzo, infatti, la legge prevede espressamente che i criteri e le modalità verranno stabiliti con "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Inoltre, La Carta famiglia nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più Gruppo di acquisto familiare (Gaf) o gruppi di acquisto solidale (Gas) nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici ed altro.

Fonte: art. 1 comma 391 della legge di Stabilità 2016

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1452025412677.html

riferimento id:30954

Data: 2016-01-06 07:31:34

Integrazione salariale e mobilità in deroga: novità dalla legge di stabilità

Integrazione salariale e mobilità in deroga: novità dalla legge di stabilità

[img width=300 height=135]http://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2011/04/ammortizzatori.jpg[/img]

Il comunicato del Ministero del Lavoro del 5 gennaio 2016 sull'art. 1, comma 304 della legge n. 208/2015.

Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2016), rinvenibile sulla Gazzetta Ufficiale
Relativamente agli Ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66, della L. n. 92/2012, l'art. 1, comma 304, prevede: "Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più  ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi".

Viene inoltre riconosciuta, nel medesimo comma 304, la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Fonte: comunicato del 5.1.2016 del Ministero del Lavoro
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20160115-Ammortizzatori-sociali-in-deroga-.aspx

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1452027046709.html

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 06:23:49

STOP alle tasse regionali e locali - SOSPESA EFFICACIA dal 1/1/2016

STOP alle tasse regionali e locali - SOSPESA EFFICACIA dal 1/1/2016

26. Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione
tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza
pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle  leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui
prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve,
per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'
la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini
dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2
e  3  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi
rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali
che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o
il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 06:30:49

DETRAZIONI per EFFICIENZA ENERGETICA (legge stabilità 2016)

DETRAZIONI per EFFICIENZA ENERGETICA (legge stabilità 2016)

[img]http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11251568/efficienza+energetica/d56219da-2f9e-4cc1-a353-30d1299a3fc5?t=1448549018432[/img]

  [b]74[/b].  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  14,  le  parole:  «31  dicembre  2015»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e  dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente:
  «2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al  31  dicembre
2016 per interventi di riqualificazione energetica  di  parti  comuni
degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11,  comma
2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, in luogo della  detrazione  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo possono optare per la cessione  del  corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi,  con
modalita' da definire con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione»;
    b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
    c) all'articolo  16,  le  parole:  «31  dicembre  2015»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».


[b]88[/b]. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del  decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, si  applicano  anche  alle  spese  sostenute  per
l'acquisto, l'installazione  e  la  messa  in  opera  di  dispositivi
multimediali  per  il  controllo  da  remoto  degli  impianti  di
riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione  delle
unita' abitative, volti ad aumentare la  consapevolezza  dei  consumi
energetici da parte degli  utenti  e  a  garantire  un  funzionamento
efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:
    a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi  energetici,
mediante la fornitura periodica dei dati;
    b)  mostrare  le  condizioni  di  funzionamento  correnti  e  la
temperatura di regolazione degli impianti;
    c) consentire l'accensione, lo spegnimento  e  la  programmazione
settimanale degli impianti da remoto.

*************

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63  Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107) (GU Serie Generale n.130 del 5-6-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181).


Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge  13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del 65 per cento anche alle  spese  sostenute  dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto  al  31  dicembre  2013,  con
l'esclusione delle  spese  per  gli  interventi  di  sostituzione  di
impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta  efficienza  ed
impianti geotermici a bassa  entalpia  nonche'  delle  spese  per  la
sostituzione di scaldacqua tradizionali con  scaldacqua  a  pompa  di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
  2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1  si  applica  nella
misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi
a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e
1117-bis  del  codice  civile  o  che  interessino  tutte  le  unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
  3. La detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente  articolo  e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  24,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 06:35:41

Sconto del 50% sui MOBILI per le giovani coppie (anno 2016)

Sconto del 50% sui MOBILI per le giovani coppie (anno 2016)

[img width=300 height=173]http://www.greenbiz.it/images/stories/MarketingComunicazione/prodotti/ikea_expedit_kallax.jpg[/img]

[b]LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO[/b]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare  composto  da
coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo  da
almeno tre anni, in cui almeno  uno  dei  due  componenti  non  abbia
superato i trentacinque anni, acquirenti  di  unita'  immobiliare  da
adibire ad  abitazione  principale,  beneficiano  di  una  detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo  della
medesima unita' abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
dal 1° gennaio 2016 al  31  dicembre  2016  ed  e'  calcolata  su  un
ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.  Il  beneficio  di
cui al presente comma non  e'  cumulabile  con  quello  di  cui  alla
lettera c) del comma 74.

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 06:39:35

SCONTO per acquisto di AUTO EURO 5 dal 1/1 al 31/12

SCONTO per acquisto di AUTO EURO 5 dal 1/1 al 31/12

[img width=300 height=225]http://i.autotrader.co.uk/merlin-image-server/cms/view/504974ec-9988-454d-98ae-f8f5e309e80c.jpg/400[/img]

[b]LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO[/b]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

85. In attuazione del principio di  salvaguardia  ambientale  e  al
fine  di  incentivare  la  sostituzione,  mediante  demolizione,  dei
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  di
categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2»  con  veicoli  nuovi,  aventi
classi  di  emissione  non  inferiore  ad  «euro  5»  della  medesima
tipologia, e' riconosciuto un contributo fino a un massimo  di  8.000
euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine  e'  autorizzata  la
spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo  e'
anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di  sconto  sul
prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto  forma  di  credito
d'imposta di pari importo, da utilizzare in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito
d'imposta, le modalita' di comunicazione delle  spese  effettuate  ai
fini della verifica della capienza dei fondi disponibili,  il  regime
dei controlli nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  il
monitoraggio dell'agevolazione.
  86. Le disposizioni di cui al comma 85 si applicano per  i  veicoli
nuovi  acquistati  con  contratto  stipulato  tra  il  venditore  e
l'acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino  al  31  dicembre
2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 06:54:04

NOTAIO non paga i tributi .... interviene il FONDO (Legge stabilità 2016)

NOTAIO non paga i tributi .... interviene il FONDO (Legge stabilità 2016)

[img width=300 height=132]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQe8BzuulHuuIXm7ea19au03IXDbi6_geZt-KNh4S4K2zkqF5Td[/img]

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

139. Al fine di garantire  la  stabilita'  del  gettito  tributario
derivante dagli atti registrati dai notai,  alla  legge  16  febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. In caso di mancato  versamento  da  parte  del  notaio  dei
tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o  autenticati,
se il danno non e' coperto da polizza  assicurativa,  l'agente  della
riscossione puo' richiederne  il  pagamento  direttamente  al  Fondo.
L'erogazione e' subordinata:
    a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del  notaio  ed
alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
    b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di  cui  al  primo
periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso
dall'autorita' giudiziaria o  dall'Amministrazione  finanziaria,  nei
confronti del notaio.
  3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3-bis, e' legalmente surrogato  nei  confronti  del  notaio  in
tutte le ragioni, azioni e  privilegi  spettanti  all'Amministrazione
finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma
pagata,  richiedere  all'autorita'  giudiziaria  l'ingiunzione  di
pagamento.  L'ingiunzione  e'  provvisoriamente  esecutiva  a  norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e'  ammissibile
l'opposizione fondata sul motivo che  le  imposte  pagate  non  erano
dovute  o  erano  dovute  in  misura  minore.  Il  Fondo  puo'  agire
esecutivamente  sull'indennita'  dovuta  dalla  Cassa  nazionale  del
notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al  quarto
comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e,  a  tutela
del  proprio  credito,  puo'  notificare  alla  Cassa  un  atto  di
opposizione al pagamento  diretto  al  notaio  dell'indennita'  nello
stesso limite.
  3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del  notariato,  sono
disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle  somme  da
parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la  successiva
surroga ad essa del Fondo medesimo.
  3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che
il  notaio  non  ha  commesso  il  fatto  ovvero  che  il  fatto  non
costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio  le
somme pagate al Fondo o, se il  Fondo  ha  recuperato  le  somme  dal
notaio, al notaio medesimo»;
    b) al comma  4  dell'articolo  22  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al  comma  3-bis,  nel
quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo  ed
e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;
    c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «nonche' richiedere, anche  periodicamente,
informazioni e  l'esibizione  di  documenti,  estratti  repertoriali,
atti, registri e libri anche di natura fiscale»;
    d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis e' inserito il seguente:
  «2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette  al  Consiglio  nazionale
del notariato, esclusivamente  con  modalita'  telematiche  entro  il
secondo mese successivo a quello di scadenza, le  informazioni  sugli
omessi e ritardati  versamenti  richiesti  ai  notai  con  avviso  di
liquidazione»;
    e) all'articolo 19:
      1) al comma 1, le parole:  «con  oneri  a  carico  del  proprio
bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione
obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da  versare  al
Consiglio nazionale del notariato.  Il  contributo  e'  riscosso  dal
Consiglio  nazionale  del  notariato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 21 della legge 27 giugno  1991,  n.  220,  entro  il  28
febbraio di ciascun anno»;
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. La misura  dei  contributi  e'  determinata  dal  Consiglio
nazionale del notariato entro il  31  ottobre  di  ciascun  anno  per
l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri  da
esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti  ad  annotamento
nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla  legge
e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;
    f) al comma 1 dell'articolo 142-bis  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «Il  notaio  e'  punito  in  ogni  caso  con  la
destituzione quando commette  un  reato  omettendo  o  ritardando  il
versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui  rogati  o
autenticati»;
    g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma  1
dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno e' sostituita  alla
destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non
e' recidivo nella stessa infrazione».
  140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2016.
  141. All'articolo 14, comma 4, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
violazione che comporta obbligo di denuncia  ai  sensi  dell'articolo
331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da  cui  possa
derivare un  provento  o  vantaggio  illecito,  anche  indiretto,  le
competenti  autorita'  inquirenti  ne  danno  immediatamente  notizia
all'Agenzia  delle  entrate,  affinche'  proceda  al  conseguente
accertamento».

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 07:12:17

CANONE RAI e disciplina delle frequenze televisive in L. stabilità 2016

CANONE RAI e disciplina delle frequenze televisive in L. stabilità 2016

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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

152. Per l'anno 2016, la misura  del  canone  di  abbonamento  alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e'  pari,
nel suo complesso, all'importo di euro 100.
  153. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,  n.  246,  convertito
dalla legge 4  giugno  1938,  n.  880,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1, secondo  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti  periodi:  «La  detenzione  di  un  apparecchio  si  presume
altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia
elettrica  nel  luogo  in  cui  un  soggetto  ha  la  sua  residenza
anagrafica.  Allo  scopo  di  superare  le  presunzioni  di  cui  ai
precedenti  periodi,  a  decorrere  dall'anno  2016  e'  ammessa
esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche  penali,  di  cui
all'articolo 76 del  medesimo  testo  unico.  Tale  dichiarazione  e'
presentata all'Agenzia delle entrate -  Direzione  provinciale  I  di
Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con  le
modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata»;
    b) all'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  «Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una  sola  volta
in relazione agli apparecchi di cui  al  primo  comma  detenuti,  nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto  e
dai soggetti  appartenenti  alla  stessa  famiglia  anagrafica,  come
individuata dall'articolo 4 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;
    c) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di  cui
all'articolo 1, secondo comma,  secondo  periodo,  il  pagamento  del
canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse
dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva  alla
scadenza delle rate. Le rate, ai fini  dell'inserimento  in  fattura,
s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi  da  gennaio
ad ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di  distinta  indicazione
nel contesto della fattura emessa dall'impresa  elettrica  e  non  e'
imponibile  ai  fini  fiscali.  Le  somme  riscosse  sono  riversate
direttamente  all'Erario  mediante  versamento  unitario  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare  il
predetto riversa-mento entro il  giorno  20  del  mese  successivo  a
quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e
riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di
anticipazione da parte delle imprese elettriche».
  154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  da  adottare
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definiti termini e modalita' per il riversamento
all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma
di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di  vendita
dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti
di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico  individuato  dal
medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili
ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti  di  cui  al
comma 156, nonche' le misure tecniche che  si  rendano  eventualmente
necessarie per l'attuazione della presente norma.
  155. In caso di violazione degli obblighi  di  comunicazione  e  di
versamento  dei  canoni  di  cui  al  comma  154,  si  applicano,
rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1,  e  13,
comma 1,  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
successive modificazioni.
  156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e
limitatamente alle finalita' di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe
tributaria, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i  comuni,
nonche' gli altri  soggetti  pubblici  o  privati  che  ne  hanno  la
disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di  tutte
le informazioni utili,  e  in  particolare  dei  dati  relativi  alle
famiglie  anagrafiche,  alle  utenze  per  la  fornitura  di  energia
elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di  abbonamento
alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni  di  cui
all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
  157. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del  canone,
le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario  o
postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari
finanziari dai  titolari  di  utenza  per  la  fornitura  di  energia
elettrica per il pagamento delle relative fatture,  si  intendono  in
ogni caso estese al pagamento del canone di  abbonamento  televisivo.
La disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  anche  alle
suddette autorizzazioni all'addebito gia'  rilasciate  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, fatta salva  la  facolta'  di
revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell' utente.
  158. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge non e' piu' esercitabile la facolta' di presentare la  denunzia
di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento,  di
cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880.  Restano
ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e  riscossione
coattiva e le  disposizioni  in  materia  di  canone  di  abbonamento
speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo  quanto
disposto dal precedente periodo.
  159. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi  da
152 a 158:
    a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento  dei
sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1°  luglio
2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;
    b) l'Agenzia delle entrate mette  a  disposizione  delle  imprese
elettriche,  per  il  tramite  del  sistema  informativo  integrato
istituito presso  l'Acquirente  Unico  Spa  dall'articolo  1-bis  del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti  esenti  ai
sensi  delle  disposizioni  vigenti  o  che  abbiano  presentato  la
dichiarazione di cui al comma 153, lettera a), e fornisce  ogni  dato
utile a individuare i soggetti obbligati;
    c) le imprese elettriche all'atto  della  conclusione  dei  nuovi
contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del  cliente  in
ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura.  Il  cliente
e' tenuto a comunicare ogni successiva variazione.
  160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali  maggiori  entrate
versate a titolo di canone di abbonamento alla  televisione  rispetto
alle somme gia' iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per
l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari  al  33  per
cento del loro ammontare per l'anno 2016  e  del  50  per  cento  per
ciascuno  degli  anni  2017  e  2018,  per  essere  destinate:  a)
all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia  reddituale  prevista
dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  ai
fini  della  esenzione  dal  pagamento  del  canone  di  abbonamento
televisivo  in  favore  di  soggetti  di  eta'  pari  o  superiore  a
settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo  massimo
di 50 milioni  di  euro  in  ragione  d'anno,  di  un  Fondo  per  il
pluralismo e  l'innovazione  dell'informazione,  da  istituire  nello
stato di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico;  c)  al
Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di  cui  all'articolo
1, comma 431, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  e  successive
modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono  ripartite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo  economico,  che  stabilisce  altresi'  le
modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera  a),  ferma
restando l'assegnazione alla societa'  RAI-Radiotelevisione  italiana
Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate  versate  a
titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione  vigente  a  specifiche
finalita' sono attribuite sulla base  dell'ammontare  delle  predette
somme iscritte nel bilancio di previsione  per  l'anno  2016,  ovvero
dell'ammontare  versato  al  predetto  titolo  nell'esercizio  di
riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.  Le  somme  di
cui al presente comma non  impegnate  in  ciascun  esercizio  possono
esserlo in quello successivo.
  161. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche in conto dei residui. Alle suddette  somme  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 34, comma 7, ultimo periodo,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
  162. Nel Fondo di  cui  al  comma  160,  lettera  b),  confluiscono
altresi' le risorse iscritte nello stato di previsione del  Ministero
dello sviluppo economico  relative  ai  contributi  in  favore  delle
emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.
  163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succesive modificazioni,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i  criteri  di
riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle
risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da  assegnare
in favore delle emittenti radiofoniche e  televisive  locali  per  la
realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione
del pluralismo dell'informazione, il  sostegno  dell'occupazione  nel
settore, il  miglioramento  dei  livelli  qualitativi  dei  contenuti
forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.
  164. Con effetto a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
regolamento di cui  al  comma  163,  sono  abrogate  le  disposizioni
vigenti  relative  alle  provvidenze  in  favore  delle  emittenti
radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare
le seguenti:
    a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000,  n.
388;
    c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
    d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
    e) articolo  1,  comma  1247,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296.
  165. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di  assegnazione
dei diritti d'uso delle  frequenze  in  banda  3.6-3.8  GHz,  secondo
quanto previsto dall'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate allo stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico per il perseguimento delle seguenti finalita':
    a) promuovere la  digitalizzazione  dei  contenuti  editoriali  e
incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle  zone  di  consegna  dei
prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma
digitale;
    b) individuare idonee modalita' di  ristoro  di  eventuali  spese
connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli  attuali
assegnatari della suddetta banda;
    c) realizzare  una  consultazione  pubblica  sugli  obblighi  del
servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale,  in  vista
dell'affidamento della concessione del medesimo servizio;
    d) compiere interventi di infrastrutturazione di  reti  di  banda
ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare
gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettivita'  su
reti a banda ultraveloci.
  166. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  i
trenta giorni successivi all'incasso delle entrate di  cui  al  comma
165, sono determinate le effettive maggiori entrate rispetto a quelle
previste nei saldi di finanza pubblica  nonche'  la  ripartizione  di
tali risorse tra le finalita' indicate al medesimo comma. Con  uno  o
piu' successivi decreti del Ministro dello  sviluppo  economico  sono
individuate le modalita' operative e le  procedure  per  l'attuazione
delle suddette finalita'. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero  dello
sviluppo economico.
  167. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa
Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del  14  e  15
giugno 2010, il Ministero dello sviluppo economico  predispone  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge
una procedura di gara con offerte economiche  al  ribasso  a  partire
dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per  abitante
dall'articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all'allegato A alla
delibera  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  n.
353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore  di  rete
gia' titolare di diritto d'uso che metta a disposizione  senza  oneri
per  la  Citta'  del  Vaticano  per  un  periodo  pari  alla  durata
dell'Accordo  una  capacita'  trasmissiva  pari  a  4  M/bits  su  un
multiplex televisivo  preferibilmente  isocanale  con  copertura  del
territorio nazionale che raggiunga  almeno  il  70  per  cento  della
popolazione. Al fine di  rimborsare  gli  importi  di  aggiudicazione
corrisposti dall'operatore di rete che  mette  a  disposizione  senza
oneri per la Citta' del Vaticano per  un  periodo  pari  alla  durata
dell'Accordo la capacita' trasmissiva pari a 4 M/bits  ai  sensi  del
primo periodo, e' autorizzata la spesa di 2,724 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016.
  168. A seguito dell'aggiudicazione resta salva  la  facolta'  delle
parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 167.
  169. Al fine di realizzare attivita' di studio, verifiche  tecniche
ed interventi in tema  di  attribuzione  di  frequenze  aggiuntive  a
specifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione  della  banda
700  MHz,  e  per  l'armonizzazione  internazionale  dell'uso  dello
spettro, e' costituito un  apposito  Fondo  per  il  riassetto  dello
spettro radio presso il Ministero dello sviluppo  economico  con  una
dotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Con  successivo
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le specifiche modalita' di utilizzazione del Fondo e
di realizzazione delle attivita'.
  170. I maggiori o minori valori  che  derivano  dalla  riduzione  o
conversione di strumenti di capitale nei casi di cui  al  titolo  IV,
capo II,  del  decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  e
all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo
decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono  alla  formazione
del reddito complessivo ai fini delle  imposte  sul  reddito  e  alla
determinazione del valore della produzione netta del soggetto che  ha
emesso gli strumenti.
  171. Fermo restando quanto stabilito dal comma 170,  i  maggiori  o
minori  valori  che  derivano  dall'attuazione  di  una  misura  di
risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i  conferimenti  del  fondo  di
risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo
n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di  garanzia  dei
depositanti, di cui all'articolo 86 del decreto  legislativo  n.  180
del 2015, non concorrono alla formazione del reddito  complessivo  ai
fini delle imposte sul reddito, per la parte che  eccede  le  perdite
fiscali pregresse e di periodo, di  cui  all'articolo  84  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione  del
valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione.  Ai
fini del presente comma non si considera il limite dell'80 per  cento
di cui al citato articolo 84 del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917  del  1986  e  rilevano  anche  le
perdite trasferite al consolidato nazionale di cui  all'articolo  117
del medesimo testo unico e non ancora utilizzate.
  172. L'importo dei contributi per i diritti d'uso  delle  frequenze
televisive in tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di  rete  in
ambito nazionale o locale, e' determinato, con decreto del  Ministero
dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge nella  Gazzetta  Ufficiale,  in
modo trasparente, proporzionato allo  scopo,  non  discriminatorio  e
obiettivo  sulla  base  dell'estensione  geografica  del  titolo
autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto  di
meccanismi  premianti  finalizzati  alla  cessione  di  capacita'
trasmissiva a  fini  concorrenziali  nonche'  all'uso  di  tecnologie
innovative. L'articolo 3-quinquies,  comma  4,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e' abrogato.
  173. Il regime contributivo di cui al comma 172  si  applica  anche
alle annualita' per le quali  i  contributi  dovuti  non  sono  stati
determinati.
  174. Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei  diritti
amministrativi per gli operatori  nazionali  e  locali,  titolari  di
autorizzazione  generale  per  l'attivita'  di  operatore  di  rete
televisiva in tecnologia  digitale  terrestre  e  per  l'utilizzo  di
frequenze  radioelettriche  per  i  collegamenti  in  ponte  radio,
calcolati in base all'allegato n. 10 del codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali
per il bilancio dello Stato in  misura  non  inferiore  a  euro  32,8
milioni.
  175. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174,
pari a 11 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,  si
provvede,  per  l'anno  2015,  mediante  utilizzo  delle  somme  gia'
versate, entro il 9 dicembre 2015,  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il  corrispondente
importo, e,  a  decorrere  dall'anno  2016,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 07:17:17

ASSUNZIONI e BENEFITS a dipendenti ... sgravi fiscali nella L. Stabilità 2016

ASSUNZIONI e BENEFITS a dipendenti ... sgravi fiscali nella L. Stabilità 2016

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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

178. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai  datori
di lavoro  privati,  con  esclusione  del  settore  agricolo,  e  con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di  apprendistato  e  dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal  1°  gennaio  2016  con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre  2016,  e'
riconosciuto, per un periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  ferma
restando l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,
l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi  contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di  un  importo  di
esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle  nuove  assunzioni
di cui  al  primo  periodo,  con  esclusione  di  quelle  relative  a
lavoratori che nei sei mesi precedenti  siano  risultati  occupati  a
tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e  non  spetta
con riferimento a lavoratori per i  quali  il  beneficio  di  cui  al
presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, sia gia' stato  usufruito  in  relazione  a
precedente assunzione a tempo  indeterminato.  L'esonero  di  cui  al
presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni  delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero
di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro  in  presenza
di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i  datori
di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per
interposta persona, allo stesso  soggetto,  hanno  comunque  gia'  in
essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede,  con
le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, al  monitoraggio  del  numero  di  rapporti  di
lavoro attivati ai sensi  del  presente  comma  e  delle  conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze.
  179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di
cui al comma 178 si applicano:
    a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,1
milioni di euro per l'anno 2019 per i  lavoratori  con  qualifica  di
impiegati e dirigenti;
    b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,8
milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  con  riferimento  alle  nuove
assunzioni  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  con
esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1°  gennaio
2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il  31  dicembre
2016,  con  esclusione  dei  lavoratori  che  nell'anno  2015  siano
risultati  occupati  a  tempo  indeterminato  e  relativamente  ai
lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti  negli
elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non  inferiore
a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.
  180. L'esonero contributivo di cui al  comma  179  e'  riconosciuto
dall'ente  previdenziale  in  base  all'ordine  cronologico  di
presentazione delle  domande  e,  nel  caso  di  insufficienza  delle
risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con
riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende
in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione
anche attraverso  il  proprio  sito  internet.  L'ente  previdenziale
provvede  al  monitoraggio  delle  minori  entrate  valutate  con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in
appalto  e  che  assume,  ancorche'  in  attuazione  di  un  obbligo
preesistente, stabilito da norme  di  legge  o  della  contrattazione
collettiva, un lavoratore per il quale il datore di  lavoro  cessante
fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva
il diritto alla  fruizione  dell'esonero  contributivo  medesimo  nei
limiti della durata e della misura  che  residua  computando,  a  tal
fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
  182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono
soggetti a una imposta sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al  10
per cento, entro il limite  di  importo  complessivo  di  2.000  euro
lordi,  i  premi  di  risultato  di  ammontare  variabile  la  cui
corresponsione  sia  legata  ad  incrementi  di  produttivita',
redditivita',  qualita',  efficienza  ed  innovazione,  misurabili  e
verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui  al
comma 188, nonche' le somme erogate  sotto  forma  di  partecipazione
agli utili dell'impresa.
  183. Ai fini della determinazione dei premi  di  produttivita',  e'
computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita'.
  184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del
comma 3 dell'articolo 51 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono,
nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di  lavoro
dipendente, ne' sono soggetti  all'imposta  sostitutiva  disciplinata
dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualita'  in  cui  gli  stessi
siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto  o
in parte, delle somme di cui al comma 182.
  185.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni  e  il
contenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette.
  186. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  182  a  185  trovano
applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari  di
reddito di lavoro dipendente  di  importo  non  superiore,  nell'anno
precedente quello di percezione delle somme di cui al  comma  182,  a
euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare  l'imposta
sostitutiva non e' lo stesso  che  ha  rilasciato  la  certificazione
unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta  per
iscritto l'importo del reddito di lavoro  dipendente  conseguito  nel
medesimo anno.
  187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui  ai  commi
da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182  e  184  devono
essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali  o  territoriali
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabiliti i criteri di misurazione  degli  incrementi  di
produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed  innovazione  di
cui al comma 182 nonche'  le  modalita'  attuative  delle  previsioni
contenute nei commi da  182  a  191,  compresi  gli  strumenti  e  le
modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui  al
comma 189. Il decreto prevede altresi' le modalita' del  monitoraggio
dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.
  189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino ad un  importo
non  superiore  a  2.500  euro  per  le  aziende  che  coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,  con  le
modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188.
  190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2:
      1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
  «f) l'utilizzazione delle opere  e  dei  servizi  riconosciuti  dal
datore di lavoro volontariamente o in conformita' a  disposizioni  di
contratto o di accordo  o  di  regolamento  aziendale,  offerti  alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo  12  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 100»;
      2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
  «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore  di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a  categorie  di  dipendenti
per la fruizione, da parte dei familiari indicati  nell'articolo  12,
dei servizi di educazione e  istruzione  anche  in  eta'  prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi  connessi,  nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e  invernali  e  per
borse di studio a favore dei medesimi familiari»;
      3) dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente:
  «f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei  dipendenti  o  a  categorie  di  dipendenti  per  la
fruizione dei servizi  di  assistenza  ai  familiari  anziani  o  non
autosufficienti indicati nell'articolo 12»;
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione  di
beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo'
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo  o
elettronico, riportanti un valore nominale».

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 07:22:32

BENI CONFISCATI ALLA MAFIA - nuove norme nella L. stabilità 2016

BENI CONFISCATI ALLA MAFIA - nuove norme nella L. stabilità 2016

[img width=300 height=200]http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/antimafia/bene-sequestrati-mafia_full.jpg[/img]

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

192. Al fine di assicurare l'efficacia e  la  sostenibilita'  della
strategia nazionale per la valorizzazione dei beni  e  delle  aziende
confiscate alla criminalita' organizzata ed il corretto funzionamento
del sistema di monito-raggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in
coerenza con quanto  previsto  dal  Programma  nazionale  di  riforma
contenuto  nel  Documento  di  economia  e  finanza  2015,  l'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata  promuove
specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche
interne,  necessarie  per  l'efficace  svolgimento  delle  funzioni
istituzionali.
  193.  Alla  realizzazione  delle  misure  di  cui  al  comma  192
concorrono, nel limite massimo di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, le  risorse  previste  nell'ambito  dei
programmi operativi nazionali  della  Commissione  europea  2014/2020
«Governance e capacita' istituzionale»  e  «Legalita'»,  nonche'  dei
programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/  2015
del 28 gennaio 2015, previa  verifica  di  coerenza  da  parte  delle
rispettive Autorita' di  gestione  con  gli  obiettivi  dei  predetti
programmi.
  194. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per
il  periodo  2014/2020  e  degli  interventi  complementari  alla
programmazione dell'Unione europea di cui alla citata  delibera  CIPE
n. 10/2015, a titolarita' delle amministrazioni regionali,  gli  enti
interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, specifiche  azioni  rivolte
all'efficace valorizzazione dei predetti beni.
  195. Per ciascun anno del triennio 20162018 e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende  sequestrate
e confiscate alla criminalita' organizzata  nei  procedimenti  penali
per i delitti di cui all'articolo 51,  comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale e nei procedimenti  di  applicazione  di  misure  di
prevenzione patrimoniali, limitatamente ai  soggetti  destinatari  di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  la  continuita'  del
credito  bancario  e  l'accesso  al  medesimo,  il  sostegno  agli
investimenti  e  agli  oneri  necessari  per  gli  interventi  di
ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli  occupazionali,  la
promozione di misure di emersione del lavoro  irregolare,  la  tutela
della  salute  e  della  sicurezza  del  lavoro,  il  sostegno  alle
cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c),  e  comma
8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159
del 2011.
  196. Le risorse di cui al comma 195 confluiscono:
    a) nella misura di  3  milioni  di  euro  annui,  in  un'apposita
sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  destinata  alla  concessione  di  garanzie  per  operazioni
finanziarie erogate in favore di imprese,  di  qualunque  dimensione,
sequestrate  o  confiscate  alla  criminalita'  organizzata,  come
individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che
rilevano i complessi aziendali di  quelle  sequestrate  o  confiscate
alla criminalita' organizzata, come  individuate  al  medesimo  comma
195;
    b) nella misura di  7  milioni  di  euro  annui,  in  un'apposita
sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23
del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di
finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui  alla  lettera
a).
  197. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Ministro
della  giustizia,  sono  determinati,  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri  e  le
modalita' per la concessione delle garanzie e  dei  finanziamenti  di
cui al comma 196, lettere a) e b). I predetti criteri sono  formulati
avuto particolare  riguardo  per  le  imprese  che  presentano  gravi
difficolta' di accesso al credito.
  198. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque
stato e grado del procedimento, l'avente  diritto,  quale  condizione
per la restituzione dell'azienda, e' tenuto a rimborsare gli  importi
liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera  a),  a  seguito
dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto  di  cui  al
comma 197 sono disciplinate le modalita'  per  la  restituzione,  con
applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del
finanziamento erogato, per il caso di  revoca  del  provvedimento  di
sequestro.
  199. Presso il Ministero dello sviluppo economico e'  istituito  il
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati  pagamenti,  con
una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio  2016-2018,
avente come finalita' il sostegno alle piccole e  medie  imprese  che
entrano in crisi a causa della mancata corresponsione  di  denaro  da
parte di altre aziende debitrici.
  200. Possono accedere  al  Fondo  di  cui  al  comma  199,  con  le
modalita' stabilite dal comma 201, le piccole  e  medie  imprese  che
risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla  data
di entrata in vigore della presente legge,  a  carico  delle  aziende
debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione),
640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui
all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).
  201. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati,  nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di  Stato,  i
limiti, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti
agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui  al
comma 200.
  202. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di
cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti  agevolati
sono tenuti al rimborso delle  somme  erogate  secondo  le  modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 201.

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 07:27:02

GESTIONE SEPARATA per il 2016: confermato il 27%

GESTIONE SEPARATA per il 2016: confermato il 27%

[img width=300 height=100]http://www.pmi.it/wp-content/uploads/2014/04/Contributi-INPS.png[/img]

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

203. Per i lavoratori autonomi, titolari di  posizione  fiscale  ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  iscritti  alla  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che non risultino iscritti ad altre  gestioni  di  previdenza
obbligatoria  ne'  pensionati,  l'aliquota  contributiva  di  cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  e
successive modificazioni, e' confermata al 27  per  cento  anche  per
l'anno 2016.

******************
[color=red][b]Per gli iscritti ad altra gestione o pensionati si conferma AUMENTO:
http://www.guidafisco.it/aliquote-gestione-separata-813[/b][/color]

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 07:32:12

DIRIGENTI in deroga all'anticorruzione ... nuove norme nella L. stabilità 2016

DIRIGENTI in deroga all'anticorruzione ... nuove norme nella L. stabilità 2016

[img width=300 height=167]http://www.manageronline.it/img/resources/article_21fdbf51917f35421003c336113a5ee13b43bc72.jpg[/img]

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

220. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' effettuata la ricognizione
delle dotazioni organiche dirigenziali  delle  amministrazioni  dello
Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti
pubblici non economici, degli enti di  ricerca,  nonche'  degli  enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  221. Le regioni e gli  enti  locali  provvedono  alla  ricognizione
delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo  i  rispettivi
ordinamenti,  nonche'  al  riordino  delle  competenze  degli  uffici
dirigenziali,  eliminando  eventuali  duplicazioni.  Allo  scopo  di
garantire la maggior flessibilita' della figura dirigenziale  nonche'
il  corretto  funzionamento  degli  uffici,  il  conferimento  degli
incarichi dirigenziali puo' essere attribuito senza alcun vincolo  di
esclusivita'  anche  ai  dirigenti  dell'avvocatura  civica  e  della
polizia  municipale.  Per  la  medesima  finalita',  non  trovano
applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma
5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la  dimensione  dell'ente
risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.

**************
Legge  6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
(G.U. n. 265 del 13 novembre 2012)

5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:

a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 07:50:24

Programma biennale per ACQUISTI>1.000.000 euro - entro ottobre 2016

Programma biennale per ACQUISTI>1.000.000 euro - entro ottobre 2016

[img width=300 height=288]http://www.malgradotuttoweb.it/wp-content/uploads/milione.jpg[/img]

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

505.  Al  fine  di  favorire  la  trasparenza,  l'efficienza  e  la
funzionalita'  dell'azione  amministrativa,  le    amministrazioni
pubbliche approvano, entro il mese di ottobre  di  ciascun  anno,  il
programma biennale e suoi aggiornamenti  annuali  degli  acquisti  di
beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  milione
di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni
di beni e servizi, indica le prestazioni  oggetto  dell'acquisizione,
la  quantita',  ove  disponibile,  il  numero  di  riferimento  della
nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica
le risorse finanziarie relative  a  ciascun  fabbisogno  quantitativo
degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli
aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli  uffici  preposti
al  controllo  di  gestione,  nonche'  pubblicati  sul  profilo  del
committente  dell'amministrazione  e  sul  sito  informatico  presso
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture presso l'Autorita' nazionale anticorruzione. La  violazione
delle previsioni di cui ai precedenti periodi e' valutabile  ai  fini
della responsabilita' amministrativa e  disciplinare  dei  dirigenti,
nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  del  trattamento  accessorio
collegato  alla  performance.  Le  acquisizioni  non  comprese  nel
programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna  forma
di finanziamento da parte di pubbliche  amministrazioni.  Sono  fatte
salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili  o  calamitosi,
nonche' le acquisizioni dipendenti da  sopravvenute  disposizioni  di
legge o regolamentari. Le  amministrazioni  pubbliche  trasmettono  i
dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma  2,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai  fini  dello  svolgimento  dei
compiti  e  delle  attivita'  ad  esso  attribuiti.  Sono  altresi'
comunicati e pubblicati con le  medesime  modalita'  nel  loro  testo
integrale tutti i contratti stipulati  in  esecuzione  del  programma
biennale  e  suoi  aggiornamenti,  fatta  salva  la  tutela  delle
informazioni riservate di proprieta' del committente o del  fornitore
di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si  applica
anche ai contratti in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge aventi ad oggetto la  fornitura  alle  amministrazioni
pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione
di  euro.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  271  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni  e  servizi
di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 08:00:46

AFFIDAMENTI in deroga a Consip - CONSENTITI da L. stabilità '16 se .....

AFFIDAMENTI in deroga a Consip - CONSENTITI da L. stabilità '16 se .....

[img width=300 height=194]http://www.nomarcadabollo.it/wp-content/uploads/2014/01/serviziomepa.jpg[/img]

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

510. Le amministrazioni  pubbliche  obbligate  ad  approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di  cui  all'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali
di committenza regionali,  possono  procedere  ad  acquisti  autonomi
esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione  specificamente
motivata resa dall'organo di vertice amministrativo  e  trasmessa  al
competente ufficio della Corte  dei  conti,  qualora  il  bene  o  il
servizio oggetto di convenzione non  sia  idoneo  al  soddisfacimento
dello  specifico  fabbisogno  dell'amministrazione  per  mancanza  di
caratteristiche essenziali.

512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e  la  razionalizzazione
degli acquisti di beni e  servizi  informatici  e  di  connettivita',
fermi restando gli obblighi di  acquisizione  centralizzata  previsti
per i beni e servizi  dalla  normativa  vigente,  le  amministrazioni
pubbliche e le societa'  inserite  nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  provvedono  ai  propri  approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori,  ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni  sono  autorizzate
ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la  piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli  assunzionali
previsti  dalla  normativa  vigente,  nei  limiti  del  finanziamento
derivante dal Fondo di cui al comma 9 del  medesimo  articolo  9  del
decreto-legge n. 66 del 2014.

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 08:09:19

ACQUISTI INFORMATICI - solo tramite CONSIP e coordinamento AGID

ACQUISTI INFORMATICI - solo tramite CONSIP e coordinamento AGID

[img width=300 height=62]http://www.agid.gov.it/sites/default/files/logo-AGID_0.png[/img]

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e  la  razionalizzazione
degli acquisti di beni e  servizi  informatici  e  di  connettivita',
fermi restando gli obblighi di  acquisizione  centralizzata  previsti
per i beni e servizi  dalla  normativa  vigente,  le  amministrazioni
pubbliche e le societa'  inserite  nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  provvedono  ai  propri  approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori,  ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni  sono  autorizzate
ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la  piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli  assunzionali
previsti  dalla  normativa  vigente,  nei  limiti  del  finanziamento
derivante dal Fondo di cui al comma 9 del  medesimo  articolo  9  del
decreto-legge n. 66 del 2014.
  513. L'Agenzia per l'Italia digitale  (Agid)  predispone  il  Piano
triennale per l'informatica nella  pubblica  amministrazione  che  e'
approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro
delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria
di amministrazioni, l'elenco dei beni  e  servizi  informatici  e  di
connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese  da  sostenere
per innovazione  e  spese  per  la  gestione  corrente,  individuando
altresi' i beni e servizi la  cui  acquisizione  riveste  particolare
rilevanza strategica.
  514. Ai fini di  cui  al  comma  512,  Consip  SpA  o  il  soggetto
aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni  e
servizi strategici indicati nel  Piano  triennale  per  l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al  comma  513,  programma  gli
acquisti di  beni  e  servizi  informatici  e  di  connettivita',  in
coerenza con la domanda aggregata di cui  al  predetto  Piano.  Agid,
Con-sip SpA e i soggetti aggregatori, sulla  base  di  analisi  delle
informazioni in loro possesso relative ai contratti  di  acquisto  di
beni  e  servizi  in  materia  informatica,  propongono    alle
amministrazioni e alle societa' di cui  al  comma  512  iniziative  e
misure, anche organizzative e  di  processo,  volte  al  contenimento
della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti  aggregatori  promuovono
l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli  strumenti
messi  a  disposizione  delle  pubbliche  amministrazioni  su  base
nazionale, regionale o comune a piu' amministrazioni.
  515. La procedura di cui ai commi 512 e  514  ha  un  obiettivo  di
risparmio di spesa annuale, da raggiungere  alla  fine  del  triennio
2016-2018, pari al 50 per cento della  spesa  annuale  media  per  la
gestione corrente del solo settore informatico, relativa al  triennio
2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettivita'  e  della
spesa  effettuata  tramite  Consip  SpA  o  i  soggetti  aggregatori
documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonche'  tramite
la societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio
gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88,  nonche',  per
le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni  committenti,
la societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, la societa' di cui all'articolo  10,  comma  12,
della legge  8  maggio  1998,  n.  146,  e  la  Consip  SpA,  nonche'
l'amministrazione  della  giustizia  in  relazione  alle  spese  di
investimento necessarie al completamento  dell'informatizzazione  del
processo  civile  e  penale  negli  uffici  giudiziari.  I  risparmi
derivanti dall'attuazione del presente comma  sono  utilizzati  dalle
medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia
di innovazione tecnologica.
  516. Le amministrazioni e le societa' di cui al comma  512  possono
procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalita' di cui ai
commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione
motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o  il
servizio non  sia  disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento  dello
specifico  fabbisogno  dell'amministrazione  ovvero  in  casi  di
necessita'  ed  urgenza  comunque  funzionali  ad  assicurare  la
continuita' della  gestione  amministrativa.  Gli  approvvigionamenti
effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati  all'Autorita'
nazionale anti-corruzione e all'Agid.
  517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi  da  512  a
516 rileva ai fini della responsabilita'  disciplinare  e  per  danno
erariale.
  518. Il comma  3-quinquies  dell'articolo  4  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
  agosto 2012, n. 135, e' abrogato.
  519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 512 al
presente comma, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a
realizzare le economie previste nella rispettiva  autonomia,  secondo
le modalita' stabilite nel proprio ordinamento.
  520. Per le finalita' di cui al comma 512, al  fine  di  consentire
l'interoperabilita' dei sistemi informativi degli enti  del  Servizio
sanitario  nazionale  e  garantire  omogeneita'  dei  processi  di
approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo  sancito  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  previo  parere
dell'Agid e della Consip SpA, sono definiti criteri uniformi per  gli
acquisti di beni e servizi informatici e di  connettivita'  da  parte
degli enti del Servizio sanitario nazionale. 

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 08:45:33

Re:LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO

PATTO DI STABILITA' INTERNO EELL cessa di avere efficacia dal 2016 ma ....

[img width=300 height=300]http://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2014/03/patto_di_stabilita.jpg[/img]

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

707. A decorrere  dall'anno  2016  cessano  di  avere  applicazione
l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le  norme
concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno degli  enti
locali nonche' i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Restano  fermi
gli adempimenti degli enti locali relativi  al  monitoraggio  e  alla
certificazione del patto di stabilita' interno 2015, di cui ai  commi
19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge  12  novembre  2011,  n.
183,  nonche'  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno  relativo  all'anno  2015  o
relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28,  29  e
31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  183.  Restano
altresi' fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio
e alla certificazione del pareggio di bilancio per  l'anno  2015,  di
cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190,  nonche'  l'applicazione  delle  sanzioni  in  caso  di
mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno  2015.
Sono fatti salvi gli effetti  connessi  all'applicazione  negli  anni
2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma  483  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  e  al  comma  7  dell'articolo
4-ter  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente  in
via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo  1,  comma
688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli  comuni
che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014,  le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e  delle  detrazioni  ai
fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014.
  709. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,
gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della  legge  24  dicembre
2012, n.  243,  concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai  commi  da
707  a  734  del  presente  articolo,  che  costituiscono  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
  710. Ai fini del concorso al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le  spese
finali, come eventualmente modificato ai sensi dei  commi  728,  730,
731 e 732.
  711. Ai fini dell'applicazione del comma  710,  le  entrate  finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
le spese finali sono quelle ascrivibili  ai  titoli  1,  2  e  3  del
medesimo schema  di  bilancio.  Limitatamente  all'anno  2016,  nelle
entrate e nelle spese finali in termini di competenza e'  considerato
il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della
quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
  712. A decorrere dall'anno  2016,  al  bilancio  di  previsione  e'
allegato  un  prospetto  obbligatorio  contenente  le  previsioni  di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto  ai  fini  della
verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710,  come  declinato
al comma 711. A tal  fine,  il  prospetto  allegato  al  bilancio  di
previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilita'  e  dei  fondi  spese  e  rischi  futuri  concernenti
accantonamenti  destinati  a    confluire    nel    risultato    di
amministrazione. Il prospetto concernente il  rispetto  del  predetto
saldo e' definito secondo le  modalita'  previste  dall'articolo  11,
comma 11, del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118.  Con
riferimento all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al  bilancio
di previsione gia' approvato  mediante  delibera  di  variazione  del
bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma  11,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma  710
non sono  considerate  le  spese  sostenute  dagli  enti  locali  per
interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo  di
amministrazione e  su  risorse  rivenienti  dal  ricorso  al  debito.
L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro.  A  tal
fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio  del  1º
marzo, alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Struttura  di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di  riqualificazione  dell'edilizia  scolastica,  secondo  modalita'
individuate  e  pubblicate  nel  sito  istituzionale  della  medesima
Struttura, gli spazi finanziari  di  cui  necessitano  per  sostenere
interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui  ai
commi 710 e 711. Gli spazi  finanziari  sono  attribuiti  secondo  il
seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di
edilizia scolastica avviati dai comuni a  seguito  dell'articolo  48,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  spese  sostenute
dalle  province  e  dalle  citta'  metropolitane  per  interventi  di
edilizia scolastica, nell'ambito delle  risorse  assegnate  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 467, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
nonche'  spese  sostenute  dai  comuni  a  compartecipazioni  e
finanziamenti  della  Banca  europea  degli  investimenti  (B.  E.I.)
destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal  beneficio
di cui al citato articolo 48, comma 1, del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66; b)  spese  sostenute  dagli  enti  locali  a  valere  su
stanziamenti  di  bilancio  ovvero  su  risorse  acquisite  mediante
contrazione  di  mutuo,  per  interventi  di  edilizia  scolastica
finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12
novembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
novembre 2013, n. 128,  e  successive  modificazioni;  c)  spese  per
interventi di edilizia  scolastica  sostenute  da  parte  degli  enti
locali. Gli  enti  locali  beneficiari  dell'esclusione  e  l'importo
dell'esclusione  stessa  sono  individuati,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile  2016.  Qualora
la richiesta complessiva  risulti  superiore  agli  spazi  finanziari
disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale  alle
singole richieste.  Il  monitoraggio  degli  interventi  di  edilizia
scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229.
  714. Gli enti locali che nel  corso  del  2013  o  del  2014  hanno
presentato il piano di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  o  ne
hanno conseguito l'approvazione ai sensi  dell'articolo  243-bis  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  possono  ripianare  la
quota di disavanzo applicato al piano  di  riequilibrio,  secondo  le
modalita' previste dal decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89  del
17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del
piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis,  comma  5,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano  in
coerenza  con  l'arco  temporale  di  trenta  anni  previsto  per  il
riaccertamento straordinario dei residui  attivi  e  passivi  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  La
restituzione delle anticipazioni di liquidita' erogate agli  enti  di
cui  ai  periodi  precedenti,  ai  sensi  degli  articoli  243-ter  e
243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, e' effettuata in un  periodo  massimo  di  trenta  anni
decorrente  dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  viene  erogata
l'anticipazione.
  715. Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del  piano
di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  ai  sensi  dell'articolo
243-bis del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per  il
periodo  della  durata  del  piano  possono  utilizzare  le  risorse
derivanti da  operazioni  di  rinegoziazione  di  mutui  nonche'  dal
riacquisto  dei  titoli  obbligazionari  emessi  senza  vincoli  di
destinazione.
  716. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma  710
non sono  considerate  le  spese  sostenute  dagli  enti  locali  per
interventi  di  bonifica  ambientale,  conseguenti  ad  attivita'
minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di  amministrazione  e  su
risorse rivenienti dal ricorso  al  debito.  L'esclusione  opera  nel
limite massimo di 20 milioni di euro. A tale  fine  gli  enti  locali
comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo
modalita' individuate  e  pubblicate  nel  sito  istituzionale  della
medesima Struttura, gli  spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per
sostenere gli interventi di cui al presente comma  nel  rispetto  del
vincolo di cui ai commi  710  e  711.  Gli  enti  locali  beneficiari
dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono  individuati,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro  il  15
aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore  agli
spazi finanziari disponibili, gli stessi sono  attribuiti  in  misura
proporzionale alle singole richieste.

[b]762. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di  personale
che fanno riferimento al patto di  stabilita'  interno  si  intendono
riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a
734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  altre  disposizioni  in
materia di spesa di personale riferite agli enti che  nell'anno  2015
non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno.[/b]

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 08:55:37

ONERI CONCESSIONI e SANZIONI utilizzabili al 100% dai Comuni nel 2016 per ....

ONERI CONCESSIONI e SANZIONI utilizzabili al 100% dai Comuni nel 2016 per ....

[img]http://bat.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2012/03/verde_pubblico.jpg[/img]

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

737. Per gli  anni  2016  e  2017,  i  proventi  delle  concessioni
edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  fatta
eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31,  comma  4-bis,  del
medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al
100 per cento per spese di manutenzione ordinaria  del  verde,  delle
strade e del patrimonio comunale, nonche' per spese di  progettazione
delle opere pubbliche.

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 09:05:18

1000 "esperti digitali" per la digitalizzazione degli uffici giudiziari

1000 "esperti digitali" per la digitalizzazione degli uffici giudiziari

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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

771. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso
presso gli uffici  giudiziari  e  per  dare  compiuta  attuazione  al
trasferimento al Ministero della giustizia delle  spese  obbligatorie
per il funzionamento degli  uffici  giudiziari  effettuato  ai  sensi
dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, il Ministero della giustizia acquisisce un  contingente  massimo
di 1.000 unita' di personale amministrativo proveniente dagli enti di
area vasta,  nel  biennio  2016  e  2017,  da  inquadrare  nel  ruolo
dell'amministrazione giudiziaria,  attingendo  prioritariamente  alla
graduatoria, in corso di validita', ove sia  utilmente  collocato  il
personale di cui al comma 769 del presente articolo, ovvero  mediante
il portale di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta  giorni  dall'avvio
del procedimento di acquisizione del personale per mobilita' non  sia
possibile procedere con le modalita' di cui  al  periodo  precedente,
l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta  e'
effettuata mediante procedure di  mobilita'  volontaria  semplificate
prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
  772. Le unita' di personale  che  transitano  presso  il  Ministero
della giustizia ai sensi dei commi 768, 769  e  771  sono  portate  a
scomputo del personale  soprannumerario  adibito  alle  funzioni  non
fondamentali degli enti di area vasta.

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 09:29:53

Ragionevole durata dei processi - NUOVE NORME nella L. 208/2015

Ragionevole durata dei processi - NUOVE NORME nella L. 208/2015

[img width=300 height=212]http://galleria.castedduonline.it/medias/20/uid_15042c3fcad.640.0.jpg[/img]

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

777. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla  violazione
del termine di ragionevole durata dei  processi,  al  capo  II  della
legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti:
  «Art. 1-bis. - (Rimedi all'irragionevole durata del processo). - 1.
La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi  alla
violazione  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata  ai  sensi  della
legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo  del  mancato  rispetto
del termine ragionevole di cui all'articolo  6,  paragrafo  1,  della
Convenzione stessa.
  2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo
1-ter, ha subito un danno patrimoniale o  non  patrimoniale  a  causa
dell'irragionevole  durata  del  processo  ha  diritto  ad  una  equa
riparazione.
  Art. 1-ter. - (Rimedi preventivi). -  1.  Ai  fini  della  presente
legge, nei processi civili costituisce  rimedio  preventivo  a  norma
dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme
del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli  702-bis
e seguenti del  codice  di  procedura  civile.  Costituisce  altresi'
rimedio  preventivo  formulare  richiesta  di  passaggio  dal  rito
ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis  del  codice
di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui  all'articolo  2,
comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il  rito  sommario  di
cognizione, ivi comprese quelle  in  grado  di  appello,  costituisce
rimedio  preventivo  proporre  istanza  di  decisione  a  seguito  di
trattazione orale a norma  dell'articolo  281-sexies  del  codice  di
procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini
di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui  il  tribunale
giudica in composizione  collegiale,  il  giudice  istruttore  quando
ritiene che la causa puo' essere  decisa  a  seguito  di  trattazione
orale, a norma  dell'articolo  281-sexies  del  codice  di  procedura
civile, rimette la causa al collegio  fissando  l'udienza  collegiale
per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
  2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di
depositare,  personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale,
un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi
i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
  3.  Nei  giudizi  dinanzi  al  giudice  amministrativo  costituisce
rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo  di  cui
all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo,  di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  almeno  sei  mesi
prima che siano trascorsi i termini  di  cui  all'articolo  2,  comma
2-bis.
  4. Nel procedimento contabile  davanti  alla  Corte  dei  conti  il
presunto responsabile ha diritto di  depositare,  personalmente  o  a
mezzo di procuratore speciale, un'istanza  di  accelerazione,  almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui  all'articolo  2,
comma 2-bis.
  5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla  Corte
dei conti ha diritto  di  depositare,  personalmente  o  a  mezzo  di
procuratore speciale, un'istanza di accelerazione,  almeno  sei  mesi
prima che siano trascorsi i termini  di  cui  all'articolo  2,  comma
2-bis.
  6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto
a depositare un'istanza di accelerazione almeno due  mesi  prima  che
siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
  7. Restano  ferme  le  disposizioni  che  determinano  l'ordine  di
priorita' nella trattazione dei procedimenti»;
    b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. E' inammissibile la domanda di equa  riparazione  proposta  dal
soggetto che non ha esperito i  rimedi  preventivi  all'irragionevole
durata del processo di cui all'articolo 1-ter»;
    c)  all'articolo  2,  il  comma  2-quinquies  e'  sostituito  dal
seguente:
  «2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
    a) in favore della parte che ha agito  o  resistito  in  giudizio
consapevole  della  infondatezza  originaria  o  sopravvenuta  delle
proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96
del codice di procedura civile;
    b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile;
    c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo  periodo,  del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
    d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali  che  abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»;
    d) all'articolo 2, dopo il  comma  2-quinquies  sono  aggiunti  i
seguenti:
  «2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole
durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
    a)  dichiarazione  di  intervenuta  prescrizione  del  reato,
limitatamente all'imputato;
    b) contumacia della parte;
    c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita' delle parti
ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di  procedura  civile  e
dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
    d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli  81  e  82  del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104;
    e) mancata presentazione della domanda di riunione  nel  giudizio
amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte
introdotti e ricorrendo le condizioni  di  cui  all'articolo  70  del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104;
    f)  introduzione  di  domande  nuove,  connesse  con  altre  gia'
proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i  presupposti  per  i
motivi aggiunti di  cui  all'articolo  43  del  codice  del  processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,
salvo che il  giudice  amministrativo  disponga  la  separazione  dei
processi;
    g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa,  valutata
anche in relazione alle condizioni personali della parte.
  2-septies. Si presume parimenti insussistente il  danno  quando  la
parte ha conseguito,  per  effetto  della  irragionevole  durata  del
processo, vantaggi  patrimoniali  eguali  o  maggiori  rispetto  alla
misura dell'indennizzo altrimenti dovuto»;
    e) all'articolo 2-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una
somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a  euro  800
per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede
il termine ragionevole di durata del  processo.  La  somma  liquidata
puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi
al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»;
    f) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. La somma puo' essere diminuita fino al 20 per cento  quando
le parti del processo presupposto sono piu' di dieci e fino al 40 per
cento quando le parti del processo sono piu' di cinquanta.
  1-ter. La somma puo' essere diminuita fino a un terzo  in  caso  di
integrale  rigetto  delle  richieste  della  parte  ricorrente  nel
procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
  1-quater. L'indennizzo e' riconosciuto una sola volta  in  caso  di
riunione di piu' giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte.
La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento  per
ciascun ricorso riunito, quando la riunione e' disposta su istanza di
parte»;
    g) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. La domanda di  equa  riparazione  si  propone  con  ricorso  al
presidente della corte d'appello del distretto  in  cui  ha  sede  il
giudice innanzi al quale si e' svolto il  primo  grado  del  processo
presupposto. Si  applica  l'articolo  125  del  codice  di  procedura
civile»;
    h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito  il
seguente:  «Non  puo'  essere  designato  il  giudice  del  processo
presupposto»;
    i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo  le  parole:  «delle  risorse
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto
salvo il ricorso al conto sospeso»;
    l) dopo l'articolo 5-quinquies e' inserito il seguente:
  «Art. 5-sexies. -  (Modalita'  di  pagamento).  -  1.  Al  fine  di
ricevere il pagamento delle somme liquidate a  norma  della  presente
legge,  il  creditore  rilascia  all'amministrazione  debitrice  una
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
attestante la mancata riscossione di somme per  il  medesimo  titolo,
l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito,  l'ammontare
degli importi che l'amministrazione e' ancora tenuta a corrispondere,
la modalita' di riscossione  prescelta  ai  sensi  del  comma  9  del
presente articolo, nonche' a trasmettere la documentazione necessaria
a norma dei decreti di cui al comma 3.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1  ha  validita'  semestrale  e
deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
  3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del
Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016,  sono
approvati i modelli  di  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  ed  e'
individuata  la  documentazione  da  trasmettere  all'amministrazione
debitrice  ai  sensi  del  predetto  comma  1.  Le  amministrazioni
pubblicano nei propri siti istituzionali la  modulistica  di  cui  al
periodo precedente.
  4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione  della
dichiarazione o della documentazione  di  cui  ai  commi  precedenti,
l'ordine di pagamento non puo' essere emesso.
  5. L'amministrazione effettua il pagamento  entro  sei  mesi  dalla
data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi
precedenti. Il termine di cui al  periodo  precedente  non  inizia  a
decorrere in caso di mancata, incompleta  o  irregolare  trasmissione
della dichiarazione ovvero  della  documentazione  di  cui  ai  commi
precedenti.
  6. L'amministrazione esegue, ove  possibile,  i  provvedimenti  per
intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei
limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio,
fatto  salvo  il  ricorso  ad  anticipazioni  di  tesoreria  mediante
pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a  carico
del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di  cui  all'articolo
26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i  creditori
non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto
di  precetto,  ne'  proporre  ricorso  per  l'ottemperanza  del
provvedimento.
  8. Qualora i creditori di somme liquidate a  norma  della  presente
legge propongano l'azione di ottemperanza di  cui  al  titolo  I  del
libro quarto del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice  amministrativo
nomina,  ove  occorra,  commissario  ad  acta    un    dirigente
dell'amministrazione soccombente,  con  esclusione  dei  titolari  di
incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono
incarichi  dirigenziali  generali.  I  compensi  riconosciuti  al
commissario  ad  acta  rientrano  nell'onnicomprensivita'  della
retribuzione dei dirigenti.
  9. Le operazioni di pagamento delle  somme  dovute  a  norma  della
presente  legge  si  effettuano  mediante  accreditamento  sui  conti
correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per  cassa  o  per
vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se  di  importo
non superiore a 1.000 euro.
  10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il
creditore puo' delegare all'incasso un legale rappresentante  con  il
rilascio di procura speciale.
  11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in  corso,  non  puo'
essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti  in
favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente  legge
in  caso  di  mancato,  incompleto  o  irregolare  adempimento  degli
obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al  presente  comma
si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
  12.  I  creditori  di  provvedimenti  notificati  anteriormente
all'emanazione  dei  decreti  di  cui  al  comma  3  trasmettono  la
dichiarazione  e  la  documentazione  di  cui  ai  commi  precedenti
avvalendosi della modulistica presente nei siti  istituzionali  delle
amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, gia' trasmesse
alla data di entrata in  vigore  del  presente  articolo,  conservano
validita' anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»;
    m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nei processi la cui durata al  31  ottobre  2016  ecceda  i
termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e  in  quelli
assunti in decisione alla stessa data  non  si  applica  il  comma  1
dell'articolo 2.
  2-ter. Il comma 2 dell'articolo  54  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  come  modificato  dall'articolo  3,  comma  23,
dell'allegato 4 al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  si
applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31  ottobre
2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis».

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 10:30:21

LUDOPATIA e norme sui giochi nella L. di Stabilità 2016 in vigore dal 1/1

LUDOPATIA e norme sui giochi nella L. di Stabilità 2016 in vigore dal 1/1

[img width=300 height=152]http://lamedicinaestetica.files.wordpress.com/2013/11/dott-loiacono-emilio-alessio-medico-chirurgo-medicina-chirurgia-estetica-rughe-cavitazione-dieta-peso-dietologo-nutrizionista-cellulite-psa-dimagrire-sessuologo-roma-sesso-sex-smettere.jpg[/img]

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

918. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
fissata in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare  delle  somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. A  decorrere  dalla  stessa
data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e'  fissata  in
misura non inferiore al 70 per cento.
  919. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera b), del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
fissata in misura pari al 5,5 per cento  dell'ammontare  delle  somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.
  920. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' abrogato.
  921. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, si interpreta nel senso che la riduzione  su  base  annua  delle
risorse  statali  a  disposizione,  a  titolo  di  compenso,  dei
concessionari e dei soggetti che, secondo le  rispettive  competenze,
operano nella  gestione  e  raccolta  del  gioco  praticato  mediante
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico  di  cui
al regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  si  applica  a  ciascun
operatore  della  filiera  in  misura  proporzionale  alla  sua
partecipazione  alla  distribuzione  del  compenso,  sulla  base  dei
relativi  accordi  contrattuali,  tenuto  conto  della  loro  durata
nell'anno 2015.
  922. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e'  precluso  il  rilascio  di
nulla osta per gli apparecchi  di  cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta  di  apparecchi
in esercizio.
  923. Ferma restando  l'applicazione  dell'articolo  1,  comma  646,
lettera b), della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  in  caso  di
violazione dell'articolo 7,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio e'  punito  con  la
sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica
al proprietario dell'apparecchio. Il divieto  di  cui  al  precedente
periodo  e  la  sanzione  ivi  prevista  si  applicano,  altresi',
nell'ipotesi di offerta di giochi  promozionali  di  cui  al  decreto
legislativo 9 aprile  2003,  n.  70,  per  il  tramite  di  qualunque
tipologia  di  apparecchi  situati  in  esercizi  pubblici  idonei  a
consentire la  connessione  telematica  al  web.  Il  titolare  della
piattaforma  dei  giochi  promozionali  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da euro  50.000  a  euro  100.000.  Le  sanzioni  sono
irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area
monopoli,  territorialmente  competente;  per  i  soggetti  con  sede
all'estero e' competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.
  924. All'articolo 12 del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le sanzioni  previste  dal  comma  1,  lettera  o),  e  dal
relativo decreto di attuazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  si
applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i  quali  e'  stata
accertata la coincidenza con attivita' di gioco riservate allo  Stato
o  l'elusione  del  monopolio  statale  dei  giochi.  Per  le  altre
violazioni resta  ferma  la  disciplina  sanzionatoria  anteriormente
vigente in materia».
  925. Le norme di cui al comma 924 si applicano anche in riferimento
alle sanzioni gia' irrogate, ma non definitive alla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  in  quanto  impugnate  o  ancora
suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono  rideterminate
d'ufficio da parte dell'autorita' competente.
  926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il  31  gennaio
2015 alla procedura di regolarizzazione di  cui  al  medesimo  comma,
nonche' a quelli attivi successivamente  alla  data  del  30  ottobre
2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia,
per conto proprio ovvero  di  soggetti  terzi,  anche  esteri,  senza
essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che,  in  tale  caso,  il
giocatore e' l'offerente e che il  contratto  di  gioco  e'  pertanto
perfezionato  in  Italia  e  conseguentemente  regolato  secondo  la
legislazione  nazionale,  e'  consentito  regolarizzare  la  propria
posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale  fine,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) alle lettere a) e b) del comma 643,  le  parole:  «31  gennaio
2015» e «5 gennaio  2015»  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;
    b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28  febbraio  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»;
    c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque
ricorre, e' sostituita  dalla  seguente:  «2016»  e  le  parole:  «30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
    d) alla lettera g) del comma 644, le parole:  «1º  gennaio  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».
  927. Qualora uno o piu' soggetti residenti, operanti nell'ambito di
un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri  non
residenti o  comunque  sulla  base  di  contratti  di  ricevitoria  o
intermediazione con  i  soggetti  terzi,  le  attivita'  tipiche  del
gestore, anche sotto forma di centro  trasmissione  dati,  quali,  ad
esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate,  pagamento
dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del  servizio
strumenti  per  effettuare  la  giocata,  quali  le  apparecchiature
telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorche'  i  flussi
finanziari, relativi alle suddette  attivita'  ed  intercorsi  tra  i
gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi,
500.000  euro,  l'Agenzia  delle  entrate,  rilevati  i  suddetti
presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario  e  degli
altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo
11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  e
successive modificazioni, da effettuare secondo i  criteri  stabiliti
dal Ministero dell'economia e delle finanze,  entro  sessanta  giorni
dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e  il
soggetto estero, i quali possono fornire  prova  contraria  circa  la
presenza  in  Italia  di  una  stabile  organizzazione,  ai  sensi
dell'articolo 162 del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  928. Le attivita' svolte dai gestori  possono  essere  desunte  dai
dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal  Corpo  della
guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio  di
cui al comma 927.
  929. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di  cui
al comma 927, da concludere entro novanta giorni,  sia  accertata  in
Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle
entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore  imposta
e le sanzioni dovute.
  930. A seguito  di  segnalazione  dell'Agenzia  delle  entrate  dei
contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata  la  stabile
organizzazione, gli intermediari  finanziari  e  gli  altri  soggetti
esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1  e
2, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e  successive
modificazioni,  ai  fini  della  disciplina  in    materia    di
antiriciclaggio, sono tenuti  ad  applicare  una  ritenuta  a  titolo
d'acconto  nella  misura  del  25  per  cento  sugli  importi  delle
transazioni verso il beneficiario non residente, con  versamento  del
prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a  quello  di
effettuazione del pagamento.
  931. Il  contribuente  puo'  comunque  presentare,  entro  sessanta
giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta,  specifica  istanza
di interpello disapplicativo, ai sensi  dell'articolo  11,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale  dimostri  il  venir
meno dei presupposti di cui ai  commi  da  918  a  930  del  presente
articolo.
  932.  In  vista  della  scadenza  delle  concessioni  vigenti,  per
garantire la tutela  degli  interessi  pubblici  nelle  attivita'  di
raccolta delle scommesse su eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non
sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  nel  rispetto  dei
principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara  da
indire dal 1º maggio 2016, mediante procedura aperta,  competitiva  e
non discriminatoria, tutte  le  concessioni  per  la  raccolta  delle
predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la
raccolta, esclusivamente in  rete  fisica,  di  scommesse  su  eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le  scommesse  su
eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed  ippica,
presso  punti  di  vendita  aventi  come  attivita'  prevalente  la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a  un  numero
massimo di 10.000 diritti, e presso  punti  di  vendita  aventi  come
attivita' accessoria la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
pubblici, fino ad un massimo di 5.000  diritti,  di  cui  fino  a  un
massimo di 1.000 diritti negli esercizi  in  cui  si  effettua  quale
attivita' principale la somministrazione di alimenti e bevande;
    b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000  per  ogni  punto  di
vendita avente come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita
avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei  prodotti
di gioco pubblici;
    c) in caso di  aggiudicazione,  versamento  della  somma  offerta
entro la data di sottoscrizione della concessione;
    d)  possibilita'  di  partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale  ovvero  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.
  933. I concessionari per la raccolta  delle  scommesse  di  cui  al
comma 932 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 935,
in scadenza  alla  data  del  30  giugno  2016,  proseguono  le  loro
attivita'  di  raccolta  fino  alla  data  di  sottoscrizione  delle
convenzioni accessive  alle  concessioni  aggiudicate  ai  sensi  dei
predetti  commi,  a  condizione  che  presentino  domanda    di
partecipazione.
  934. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 636:
      1) all'alinea, le parole: «anni 2013  e  2014»  e  «2014»  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «anni dal 2013 al  2016»
e «2016 a una gara per  l'attribuzione  di  210  concessioni  per  il
predetto gioco» e le  parole:  «alla  riattribuzione  delle  medesime
concessioni» sono soppresse;
      2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 350.000»;
      3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle
seguenti: «nove anni, non rinnovabile»;
      4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:  «euro  5.000»  e  «euro
2.500» e dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte  le
seguenti:  «,  fermi  in  ogni  caso  la  sottoscrizione  dell'atto
integrativo previsto  dall'articolo  1,  comma  79,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei  locali  per
tutto il periodo della proroga»;
      5) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  «d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai
sensi  della  lettera  a)  entro  la  data  di  sottoscrizione  della
concessione»;
      6) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
  «d-bis) possibilita' di partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale  ovvero  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato»;
    b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese
di maggio 2014,» sono soppresse.
  935. In considerazione  dell'approssimarsi  della  scadenza  di  un
gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di
cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad  f),  della  legge  7
luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuita' delle entrate
erariali, nonche' la tutela  dei  giocatori  e  della  fede  pubblica
attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco  illegale,  ed
un  allineamento  temporale,  al  31  dicembre  2022,  di  tutte  le
concessioni aventi ad oggetto la  commercializzazione  dei  giochi  a
distanza di cui al citato articolo  24,  comma  11,  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una  gara  per
la  selezione,  mediante  procedura  aperta,  competitiva  e  non
discriminatoria, di 120 concessioni per  la  commercializzazione  dei
suddetti  giochi  a  distanza  nel  rispetto  dei  criteri  previsti
dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e)  e  g),  della  citata
legge n. 88 del 2009 e previo  versamento  di  un  corrispettivo  una
tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000.
  936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono  definite  le  caratteristiche  dei  punti  di  vendita  ove  si
raccoglie gioco pubblico, nonche' i criteri per la loro distribuzione
e concentrazione  territoriale,  al  fine  di  garantire  i  migliori
livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico
e della pubblica fede dei giocatori e  di  prevenire  il  rischio  di
accesso dei minori di eta'. Le intese raggiunte in sede di Conferenza
unificata sono recepite con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
  937. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da  4  a
5, del decretolegge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e  fermo  il
divieto di pubblicita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13
dicembre  1989,  n.  401,  per  contrastare  l'esercizio  abusivo
dell'attivita' di gioco o scommessa e per garantire  ai  consumatori,
ai giocatori e ai minori un  elevato  livello  di  tutela,  inteso  a
salvaguardare la salute e a ridurre al  minimo  gli  eventuali  danni
economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la
propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti  di  giochi
con vincite in  denaro  e'  effettuata  tenendo  conto  dei  principi
previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del  14
luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
da adottare, di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentita
l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione.
  938. In ogni caso, e' vietata la pubblicita':
    a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
    b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
    c) che ometta di rendere esplicite le modalita' e  le  condizioni
per la fruizione di incentivi o bonus;
    d) che presenti o  suggerisca  che  il  gioco  sia  un  modo  per
risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una
fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto
che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
    e) che induca  a  ritenere  che  l'esperienza,  la  competenza  o
l'abilita' del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza
della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
    f) che si rivolga  o  faccia  riferimento,  anche  indiretto,  ai
minori e rappresenti questi  ultimi,  ovvero  soggetti  che  appaiano
evidentemente tali, intenti al gioco;
    g)  che  utilizzi  segni,  disegni,  personaggi  e  persone,
direttamente e primariamente legati ai minori, che  possano  generare
un diretto interesse su di loro;
    h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad  accrescere
la  propria  autostima,  considerazione  sociale    e    successo
interpersonale;
    i)  che  rappresenti  l'astensione  dal  gioco  come  un  valore
negativo;
    l) che  induca  a  confondere  la  facilita'  del  gioco  con  la
facilita' della vincita;
    m) che contenga dichiarazioni  infondate  sulla  possibilita'  di
vincita o sul  rendimento  che  i  giocatori  possono  aspettarsi  di
ottenere dal gioco;
    n) che  faccia  riferimento  a  servizi  di  credito  al  consumo
immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.
  939. E' altresi' vietata la pubblicita' di giochi  con  vincita  in
denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste,  nel
rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7  alle  ore
22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente  comma
i  media  specializzati  individuati  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo  economico,  nonche'  le  lotterie  nazionali  a  estrazione
differita di cui all'articolo  21,  comma  6,  del  decreto-legge  1º
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. Sono altresi' escluse le forme di  comunicazione
indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura,
della ricerca, dello sport,  nonche'  nei  settori  della  sanita'  e
dell'assistenza.
  940. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e  939  e  delle
prescrizioni del decreto di  cui  al  comma  937  e'  punita  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo  7,  comma  6,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni  sono
irrogate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  secondo
i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689,  al  soggetto
che commissiona la pubblicita', al soggetto che la effettua,  nonche'
al proprietario del mezzo con il quale essa e' diffusa.
  941. Il Ministero  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  anche  attraverso
l'utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e
sensibilizzazione, con particolare riferimento alle  scuole  di  ogni
ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al  gioco  d'azzardo,
al fine di aumentare la consapevolezza  sui  fenomeni  di  dipendenza
correlati, nonche' sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo
informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e  del
terzo settore per affrontare il problema della  dipendenza  da  gioco
d'azzardo.
  942. Al fine di semplificare  il  processo  di  certificazione  dei
sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  b),  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  dei  relativi  giochi,  anche  per
incrementare il corrispondente  gettito  erariale,  all'articolo  12,
comma 1, lettera  l),  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  le
parole: «nonche' le modalita' di  verifica  della  loro  conformita'»
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  stipula  convenzioni
per l'effettuazione delle verifiche di  conformita'  dei  sistemi  di
gioco e dei  giochi  offerti  e  affida  al  partner  tecnologico  la
verifica di parte dei sistemi e giochi gia' sottoposti a verifica  di
conformita' in  attuazione  delle  convenzioni  stesse.  La  presente
disposizione  si  applica  a  partire  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello in cui, con decreto  del  direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono emanate  le  relative  disposizioni
attuative  di  carattere  tecnico  e  quelle  necessarie    per
l'effettuazione dei controlli».
  943. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
disciplinato il processo di evoluzione tecnologica  degli  apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di  cui  al  citato  articolo
110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere rilasciati dopo  il
31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il  31
dicembre  2019.  A  partire  dal  1º  gennaio  2017  possono  essere
rilasciati solo nulla osta per apparecchi  che  consentono  il  gioco
pubblico da ambiente remoto, prevedendo la  riduzione  proporzionale,
in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015,
riferibili a ciascun concessionario. Le modalita' di tale  riduzione,
anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il
costo dei nuovi  nulla  osta  e  le  modalita',  anche  rateali,  del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.
  944. A decorrere dal 1º gennaio 2016 per i  giochi  di  abilita'  a
distanza con vincita in denaro l'imposta  unica  di  cui  al  decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita nella  misura  del
20 per cento delle somme che, in base al regolamento  di  gioco,  non
risultano restituite al giocatore.
  945. A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa,
escluse le scommesse ippiche,  l'imposta  unica  di  cui  al  decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra
le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure  del  18  per
cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento,  se
la raccolta avviene a distanza. Al gioco  del  Bingo  a  distanza  si
applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo  n.  504
del 1998;  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2017  l'imposta  unica  e'
stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in  base  al
regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
946. Al fine di garantire le prestazioni  di  prevenzione,  cura  e
riabilitazione rivolte  alle  persone  affette  dal  gioco  d'azzardo
patologico (GAP), come definito  dall'Organizzazione  mondiale  della
sanita', presso il Ministero della salute e' istituito il  Fondo  per
il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo  e'  ripartito  tra  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla  base  di
criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Per  la
dotazione del Fondo di cui al periodo precedente  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  947. Ai fini del  completamento  del  processo  di  riordino  delle
funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge
7 aprile  2014,  n.  56,  le  funzioni  relative  all'assistenza  per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge  5
febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di  cui  all'articolo
139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal  1º  gennaio  2016,
fatte salve le disposizioni legislative regionali che  alla  predetta
data gia'  prevedono  l'attribuzione  delle  predette  funzioni  alle
province, alle citta' metropolitane  o  ai  comuni,  anche  in  forma
associata. Per l'esercizio delle predette funzioni e'  attribuito  un
contributo di 70 milioni di euro per l'anno  2016.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, si provvede al  riparto  del  contributo  di  cui  al
periodo precedente  tra  gli  enti  territoriali  interessati,  anche
frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base  dell'anno  scolastico  di
riferimento,  in  due  erogazioni,  tenendo  conto  dell'effettivo
esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.
  948. Il numero 26) della lettera b) del comma  78  dell'articolo  1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' abrogato.

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 11:42:49

2xMille ad associazione culturale nella dichiarazione 2016

2xMille ad associazione culturale nella dichiarazione 2016

[img]https://cdn.fiscoetasse.com/images/destinazione-2xmille-partiti.jpg[/img]

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

985. Per l'anno finanziario 2016,  con  riferimento  al  precedente
periodo d'imposta, ciascun contribuente puo'  destinare  il  due  per
mille della propria imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a
favore di un'associazione culturale iscritta in  un  apposito  elenco
istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente  legge,  sono  stabiliti  i  requisiti  e  i
criteri per l'iscrizione delle associazioni  nell'elenco  nonche'  le
cause e le  modalita'  di  revoca  o  di  decadenza.  I  contribuenti
effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in  sede
di  dichiarazione  annuale  dei  redditi  ovvero,  se  esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata
ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo
sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il  riparto  e  la
corresponsione delle  somme  spettanti  alle  associazioni  culturali
sulla  base  delle  scelte  operate  dai  contribuenti,  in  modo  da
garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione,  nonche'  le
ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le  somme  non
impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in  quello  successivo.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa  di
100 milioni di euro per l'anno 2016.

riferimento id:30954

Data: 2016-01-07 14:12:53

AUTO immatricolate all'estero - misure di contrasto in vigore dal 1/1/2016

AUTO immatricolate all'estero - misure di contrasto in vigore dal 1/1/2016

[img width=300 height=171]http://motori.leonardo.it/wp-content/uploads/sites/16/2014/06/esportazioni-auto.jpg[/img]

LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

964. Al fine di contrastare l'elusione della tassa  automobilistica
alla quale sono tenuti  i  proprietari  dei  veicoli  circolanti  sul
territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,  n.  39,  nonche'  degli
oneri e delle spese  connessi  al  trasferimento  di  proprieta'  del
veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo le parole: «del veicolo stesso» sono  inserite  le
seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata  dall'esibizione  della
copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso
di cessione intracomunitaria,  dalla  documentazione  comprovante  la
radiazione dal PRA».

***************

TESTO COORDINATO DELL'ART. 103 C.D.S.
“La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione all’estero, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri”.

Approfondimenti:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/24/radiazioni-per-esportazione-norma-anti-elusione-del-bollo-filiera-dellauto-va-contro-diritto-eu-i-demolitori-ringraziano/2331066/
http://www.passiamo.it/3697-2/

riferimento id:30954

Data: 2016-01-08 08:21:50

Re:LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO

Legge di Stabilità 2016: maggiori (e più celeri) informazioni al Fisco

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/accertamento/quotidiano/2016/01/08/legge-di-stabilita-2016-maggiori-e-piu-celeri-informazioni-al-fisco

[img width=300 height=199]http://cdn-2.lavoroefinanza.it/o/j/come-mettersi-in-regola-con-fisco_9acf85b698b942b83eb208a47604ae5b.jpg[/img]

riferimento id:30954

Data: 2016-01-08 09:22:06

Legge di Stabilità 2016 - Approfondimento - NOTA DI LETTURA IFEL per gli EELL

Legge di Stabilità 2016 - Approfondimento - NOTA DI LETTURA IFEL per gli EELL

[img width=300 height=159]http://www.pmi.it/wp-content/uploads/2015/10/Schermata-del-2015-10-16-164401.png[/img]

Pubblichiamo una nota di lettura, con testo di legge a fronte, delle disposizioni di rilievo per la finanza e la fiscalità dei Comuni contenute nella Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, G.U. Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70).

http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/3249-legge-di-stabilita-2016-nota-di-lettura-ifel

riferimento id:30954

Data: 2016-01-11 06:41:33

APPROFONDIMENTI sulla LEGGE DI STABILITA' 2016

[size=18pt][color=red][b]APPROFONDIMENTI:[/b][/color][/size]

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2016/01/09/legge-di-stabilita-2016-note-minime-sulle-complicazioni-fiscali

http://www.leggioggi.it/2015/12/21/legge-stabilita-2016-testo-integrale-novita-conferme/

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-commento-analitico-legge-di-stabilita-2016.flc

http://www.cisl.it/grandi-temi/contrattazione/967-d-d-l-stabilita-2016-analisi-e-commento-cisl-su-misure-relative-alla-contrattazione.html

http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/108952/legge-stabilita-2016-sintesi-delle-misure.html

http://www.panorama.it/economia/tasse/legge-di-stabilita-2016-tutte-misure/

http://quifinanza.it/tasse/l-stabilita-2016-iva-fisco-imprese-pensioni-cosi-la-manovra/4104/

http://www.fiapautotrasporti.it/legge-di-stabilita-2016-commento-alle-principali-disposizioni-circ-005-2016/

http://www.confindustriavg.it/confindustria/veneziagiulia/istituzionale.nsf/($linkacross)/5320A8ABAC8A5778C1257F33004B1C7B?opendocument

http://www.appaltiecontratti.it/2016/01/04/legge-di-stabilita-2016-norme-sugli-acquisti-di-beni-e-servizi/

http://biblus.acca.it/approvata-la-legge-di-stabilita-2016-ecco-la-scheda-con-tutte-le-misure-per-cittadini-imprese-e-professionisti/

riferimento id:30954

Data: 2016-01-21 09:53:16

Re:LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO

[size=24pt][b]LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208[/b][/size]
[b]Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», corredato delle relative note.[/b] (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015). (16A00238) (Suppl. Ordinario n. 1)

riferimento id:30954

Data: 2016-01-29 06:07:44

Re:LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO

Legge di Stabilità 2016: nuova aliquota IVA del 5% per le cooperative sociali

http://buff.ly/1JKpHPx

riferimento id:30954

Data: 2016-02-05 09:52:22

La legge di stabilità 2016 - Le misure di interesse del ministero dell'Interno

La legge di stabilità 2016 - Le misure di interesse del ministero dell'Interno

[img width=300 height=135]http://www.ilquotidianodellapa.it/export/photos/49fd9ce5-cb5e-11e5-bf56-6b86d5422760/_mid.jpg[/img]

Scarica allegato

riferimento id:30954

Data: 2016-02-08 06:58:25

Stabilità 2016: nulli gli accordi che determinano un canone superiore a quello c

Stabilità 2016: nulli gli accordi che determinano un canone superiore a quello contrattuale

Dal 1 gennaio 2016 stop ai canoni “in nero”: se il locatore non registra il contratto entro trenta giorni dalla stipulazione corre il rischio di sentir dichiarare il contratto nullo e di dover restituire al conduttore le somme ricevute in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto.


[b]Approfondimento su: [/b]http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/02/05/stabilita-2016-nulli-gli-accordi-che-determinano-un-canone-superiore-a-quello-contrattatuale

riferimento id:30954

Data: 2016-02-08 07:35:47

LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 - scheda di approfondimento del MEF

LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 - scheda di approfondimento del MEF

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http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Legge_di_stabilit/2016

riferimento id:30954

Data: 2016-02-16 07:16:27

Re:LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO

Legge di Stabilità 2016 nel segno della sostenibilità
I provvedimenti che riguardano il ministero delle infrastrutture e trasporti

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http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stabilita2016

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