[color=red][size=24pt]Legge di stabilità 2016 - TESTO DEFINITIVO al 19/12/2015[/size][/color]
[img]http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/img/header/logo_camera.jpg[/img]
http://www.camera.it/leg17/522?tema=legge_di_stabilit__2016
[b]Pubblichiamo la nota riepilogativa Anci sulla legge di Stabilità 2016. [/b]
Sul provvedimento l’Anci ha svolto la sua audizione in commissione Bilancio riunite di Camera e Senato il 2 novembre scorso, dove ha confermato un parere positivo sull’impianto generale della manovra che, dopo una lunghissima stagione durata anni, mette il punto su interventi di riduzione di risorse e (grazie all’azione dell’Anci), non introduce tagli ai Comuni e alle Città Metropolitane. Restano, tuttavia, questioni ancora irrisolte: dalle spese pregresse per gli uffici giudiziari ai processi di aggregazione intercomunali, fino alle norme su dissesto e predissesto. (com/ef)
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=54285
Dal 1° gennaio 2016 IVA al 4% per le riviste on line
http://buff.ly/1YHTOs6
Ministero Infrastrutture: La scheda degli interventi in Legge di Stabilità di competenza del Mit
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=25692
[color=red][b]LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO [/b][/color]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
(GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
Legge di stabilità: in arrivo la Carta della famiglia
[img]http://www.famiglienumerose.org/news_files/Carta%20famiglia%20udine%20copia.jpg[/img]
L'art. 1, comma 391 della legge n. 208/2015 prevede un nuovo strumento per l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi e riduzioni tariffarie.
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 30.12.2015 - Suppl. Ordinario n. 70 - è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)" entrata in vigore il 1 gennaio 2016.
Tra i 999 commi dell'art. 1 presenti nella manovra economica appena varata si segnala il comma 391 che istituisce la Carta della Famiglia destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico.
La Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli Comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, ed ha una durata biennale dalla data di emissione.
La carta consente a coloro che si trovano in determinate condizioni con un determinato indicatore ISEE, l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa.
Per ottenerla occorrerà presentare un apposita richiesta con modalità che verranno stabilite con apposito decreto entro il 31 marzo, infatti, la legge prevede espressamente che i criteri e le modalità verranno stabiliti con "decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Inoltre, La Carta famiglia nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più Gruppo di acquisto familiare (Gaf) o gruppi di acquisto solidale (Gas) nazionali, nonché alla fruizione dei biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici ed altro.
Fonte: art. 1 comma 391 della legge di Stabilità 2016
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1452025412677.html
Integrazione salariale e mobilità in deroga: novità dalla legge di stabilità
[img width=300 height=135]http://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2011/04/ammortizzatori.jpg[/img]
Il comunicato del Ministero del Lavoro del 5 gennaio 2016 sull'art. 1, comma 304 della legge n. 208/2015.
Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2016), rinvenibile sulla Gazzetta Ufficiale
Relativamente agli Ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66, della L. n. 92/2012, l'art. 1, comma 304, prevede: "Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi".
Viene inoltre riconosciuta, nel medesimo comma 304, la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.
Fonte: comunicato del 5.1.2016 del Ministero del Lavoro
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/20160115-Ammortizzatori-sociali-in-deroga-.aspx
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1452027046709.html
STOP alle tasse regionali e locali - SOSPESA EFFICACIA dal 1/1/2016
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve,
per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'
la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini
dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2
e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali
che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o
il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
DETRAZIONI per EFFICIENZA ENERGETICA (legge stabilità 2016)
[img]http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11251568/efficienza+energetica/d56219da-2f9e-4cc1-a353-30d1299a3fc5?t=1448549018432[/img]
[b]74[/b]. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma
2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del
presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con
modalita' da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione»;
b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
[b]88[/b]. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute per
l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo da remoto degli impianti di
riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle
unita' abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi
energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento
efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici,
mediante la fornitura periodica dei dati;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la
temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione
settimanale degli impianti da remoto.
*************
DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107) (GU Serie Generale n.130 del 5-6-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181).
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con
l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di
impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed
impianti geotermici a bassa entalpia nonche' delle spese per la
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella
misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi
a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e
1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Sconto del 50% sui MOBILI per le giovani coppie (anno 2016)
[img width=300 height=173]http://www.greenbiz.it/images/stories/MarketingComunicazione/prodotti/ikea_expedit_kallax.jpg[/img]
[b]LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO[/b]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da
coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da
almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia
superato i trentacinque anni, acquirenti di unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della
medesima unita' abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed e' calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di
cui al presente comma non e' cumulabile con quello di cui alla
lettera c) del comma 74.
SCONTO per acquisto di AUTO EURO 5 dal 1/1 al 31/12
[img width=300 height=225]http://i.autotrader.co.uk/merlin-image-server/cms/view/504974ec-9988-454d-98ae-f8f5e309e80c.jpg/400[/img]
[b]LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO[/b]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
85. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al
fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei
veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di
categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi
classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima
tipologia, e' riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000
euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine e' autorizzata la
spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo e'
anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul
prezzo di vendita ed e' a questo rimborsato sotto forma di credito
d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito
d'imposta, le modalita' di comunicazione delle spese effettuate ai
fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime
dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il
monitoraggio dell'agevolazione.
86. Le disposizioni di cui al comma 85 si applicano per i veicoli
nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e
l'acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre
2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.
NOTAIO non paga i tributi .... interviene il FONDO (Legge stabilità 2016)
[img width=300 height=132]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQe8BzuulHuuIXm7ea19au03IXDbi6_geZt-KNh4S4K2zkqF5Td[/img]
LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
139. Al fine di garantire la stabilita' del gettito tributario
derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei
tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati,
se il danno non e' coperto da polizza assicurativa, l'agente della
riscossione puo' richiederne il pagamento direttamente al Fondo.
L'erogazione e' subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed
alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo
periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso
dall'autorita' giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei
confronti del notaio.
3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3-bis, e' legalmente surrogato nei confronti del notaio in
tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione
finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma
pagata, richiedere all'autorita' giudiziaria l'ingiunzione di
pagamento. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile
l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano
dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo puo' agire
esecutivamente sull'indennita' dovuta dalla Cassa nazionale del
notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto
comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela
del proprio credito, puo' notificare alla Cassa un atto di
opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennita' nello
stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono
disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle somme da
parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva
surroga ad essa del Fondo medesimo.
3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che
il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non
costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le
somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal
notaio, al notaio medesimo»;
b) al comma 4 dell'articolo 22 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel
quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed
e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;
c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «nonche' richiedere, anche periodicamente,
informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali,
atti, registri e libri anche di natura fiscale»;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis e' inserito il seguente:
«2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale
del notariato, esclusivamente con modalita' telematiche entro il
secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli
omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di
liquidazione»;
e) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del proprio
bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione
obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al
Consiglio nazionale del notariato. Il contributo e' riscosso dal
Consiglio nazionale del notariato con le modalita' di cui
all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28
febbraio di ciascun anno»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La misura dei contributi e' determinata dal Consiglio
nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per
l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da
esso pagati ed e' ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento
nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge
e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;
f) al comma 1 dell'articolo 142-bis e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il notaio e' punito in ogni caso con la
destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il
versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o
autenticati»;
g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno e' sostituita alla
destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non
e' recidivo nella stessa infrazione».
140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2016.
141. All'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa
derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le
competenti autorita' inquirenti ne danno immediatamente notizia
all'Agenzia delle entrate, affinche' proceda al conseguente
accertamento».
CANONE RAI e disciplina delle frequenze televisive in L. stabilità 2016
[img]http://www.freenewsonline.it/wp-content/uploads/2014/01/Rai-di-tutto-di-pi%C3%B9.png[/img]
LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
152. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla
televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pari,
nel suo complesso, all'importo di euro 100.
153. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «La detenzione di un apparecchio si presume
altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza
anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai
precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 e' ammessa
esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui
all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e'
presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di
Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le
modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata»;
b) all'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una sola volta
in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei
luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e
dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come
individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;
c) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui
all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del
canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse
dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla
scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura,
s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio
ad ottobre. L'importo delle rate e' oggetto di distinta indicazione
nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non e'
imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate
direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il
predetto riversa-mento entro il giorno 20 del mese successivo a
quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e
riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di
anticipazione da parte delle imprese elettriche».
154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti termini e modalita' per il riversamento
all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma
di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita
dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti
di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal
medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili
ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al
comma 156, nonche' le misure tecniche che si rendano eventualmente
necessarie per l'attuazione della presente norma.
155. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di
versamento dei canoni di cui al comma 154, si applicano,
rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni.
156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e
limitatamente alle finalita' di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe
tributaria, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i comuni,
nonche' gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la
disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte
le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle
famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia
elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento
alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui
all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
157. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del canone,
le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o
postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari
finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia
elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in
ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle
suddette autorizzazioni all'addebito gia' rilasciate alla data di
entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facolta' di
revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell' utente.
158. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge non e' piu' esercitabile la facolta' di presentare la denunzia
di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, di
cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione
coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento
speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto
disposto dal precedente periodo.
159. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi da
152 a 158:
a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei
sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio
2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;
b) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese
elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato
istituito presso l'Acquirente Unico Spa dall'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai
sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la
dichiarazione di cui al comma 153, lettera a), e fornisce ogni dato
utile a individuare i soggetti obbligati;
c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi
contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in
ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente
e' tenuto a comunicare ogni successiva variazione.
160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate
versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto
alle somme gia' iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per
l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per
cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a)
all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista
dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai
fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento
televisivo in favore di soggetti di eta' pari o superiore a
settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimo
di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; c) al
Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo
1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresi' le
modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma
restando l'assegnazione alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana
Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a
titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di
abbonamento gia' destinate dalla legislazione vigente a specifiche
finalita' sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette
somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero
dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di
riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di
cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono
esserlo in quello successivo.
161. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
anche in conto dei residui. Alle suddette somme si applica quanto
previsto dall'articolo 34, comma 7, ultimo periodo, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
162. Nel Fondo di cui al comma 160, lettera b), confluiscono
altresi' le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle
emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.
163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succesive modificazioni, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di
riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle
risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare
in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la
realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione
del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel
settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti
forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.
164. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 163, sono abrogate le disposizioni
vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti
radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare
le seguenti:
a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;
c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
165. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione
dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo
quanto previsto dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico per il perseguimento delle seguenti finalita':
a) promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e
incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle zone di consegna dei
prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma
digitale;
b) individuare idonee modalita' di ristoro di eventuali spese
connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli attuali
assegnatari della suddetta banda;
c) realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del
servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista
dell'affidamento della concessione del medesimo servizio;
d) compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda
ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare
gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettivita' su
reti a banda ultraveloci.
166. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i
trenta giorni successivi all'incasso delle entrate di cui al comma
165, sono determinate le effettive maggiori entrate rispetto a quelle
previste nei saldi di finanza pubblica nonche' la ripartizione di
tali risorse tra le finalita' indicate al medesimo comma. Con uno o
piu' successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico sono
individuate le modalita' operative e le procedure per l'attuazione
delle suddette finalita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
167. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa
Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15
giugno 2010, il Ministero dello sviluppo economico predispone entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
una procedura di gara con offerte economiche al ribasso a partire
dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per abitante
dall'articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all'allegato A alla
delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n.
353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore di rete
gia' titolare di diritto d'uso che metta a disposizione senza oneri
per la Citta' del Vaticano per un periodo pari alla durata
dell'Accordo una capacita' trasmissiva pari a 4 M/bits su un
multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del
territorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento della
popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione
corrisposti dall'operatore di rete che mette a disposizione senza
oneri per la Citta' del Vaticano per un periodo pari alla durata
dell'Accordo la capacita' trasmissiva pari a 4 M/bits ai sensi del
primo periodo, e' autorizzata la spesa di 2,724 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016.
168. A seguito dell'aggiudicazione resta salva la facolta' delle
parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 167.
169. Al fine di realizzare attivita' di studio, verifiche tecniche
ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a
specifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione della banda
700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello
spettro, e' costituito un apposito Fondo per il riassetto dello
spettro radio presso il Ministero dello sviluppo economico con una
dotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Con successivo
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le specifiche modalita' di utilizzazione del Fondo e
di realizzazione delle attivita'.
170. I maggiori o minori valori che derivano dalla riduzione o
conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV,
capo II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e
all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo
decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono alla formazione
del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla
determinazione del valore della produzione netta del soggetto che ha
emesso gli strumenti.
171. Fermo restando quanto stabilito dal comma 170, i maggiori o
minori valori che derivano dall'attuazione di una misura di
risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i conferimenti del fondo di
risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo
n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei
depositanti, di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 180
del 2015, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai
fini delle imposte sul reddito, per la parte che eccede le perdite
fiscali pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione del
valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione. Ai
fini del presente comma non si considera il limite dell'80 per cento
di cui al citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e rilevano anche le
perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117
del medesimo testo unico e non ancora utilizzate.
172. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze
televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in
ambito nazionale o locale, e' determinato, con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, in
modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e
obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo
autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di
meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacita'
trasmissiva a fini concorrenziali nonche' all'uso di tecnologie
innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e' abrogato.
173. Il regime contributivo di cui al comma 172 si applica anche
alle annualita' per le quali i contributi dovuti non sono stati
determinati.
174. Dall'importo dei contributi di cui al comma 172 e dei diritti
amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di
autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete
televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di
frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio,
calcolati in base all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali
per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8
milioni.
175. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174,
pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si
provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia'
versate, entro il 9 dicembre 2015, all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il corrispondente
importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
ASSUNZIONI e BENEFITS a dipendenti ... sgravi fiscali nella L. Stabilità 2016
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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
178. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori
di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, e'
riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di
esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni
di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a
lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a
tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta
con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al
presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, sia gia' stato usufruito in relazione a
precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al
presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero
di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza
di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori
di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque gia' in
essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di
lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di
cui al comma 178 si applicano:
a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1
milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di
impiegati e dirigenti;
b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni
di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8
milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio
2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre
2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano
risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai
lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli
elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore
a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.
180. L'esonero contributivo di cui al comma 179 e' riconosciuto
dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di
presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle
risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con
riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende
in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione
anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale
provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in
appalto e che assume, ancorche' in attuazione di un obbligo
preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante
fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva
il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei
limiti della durata e della misura che residua computando, a tal
fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono
soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10
per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro
lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita',
redditivita', qualita', efficienza ed innovazione, misurabili e
verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al
comma 188, nonche' le somme erogate sotto forma di partecipazione
agli utili dell'impresa.
183. Ai fini della determinazione dei premi di produttivita', e'
computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita'.
184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del
comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono,
nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro
dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata
dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualita' in cui gli stessi
siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o
in parte, delle somme di cui al comma 182.
185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette.
186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano
applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di
reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno
precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a
euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta
sostitutiva non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione
unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per
iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel
medesimo anno.
187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono
essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali
di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di
produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed innovazione di
cui al comma 182 nonche' le modalita' attuative delle previsioni
contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le
modalita' di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al
comma 189. Il decreto prevede altresi' le modalita' del monitoraggio
dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.
189. Il limite di cui al comma 182 e' aumentato fino ad un importo
non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le
modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188.
190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal
datore di lavoro volontariamente o in conformita' a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma 1
dell'articolo 100»;
2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti
per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12,
dei servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per
borse di studio a favore dei medesimi familiari»;
3) dopo la lettera f-bis) e' inserita la seguente:
«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la
fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non
autosufficienti indicati nell'articolo 12»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di
beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo'
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o
elettronico, riportanti un valore nominale».
BENI CONFISCATI ALLA MAFIA - nuove norme nella L. stabilità 2016
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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
192. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' della
strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende
confiscate alla criminalita' organizzata ed il corretto funzionamento
del sistema di monito-raggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in
coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma
contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata promuove
specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche
interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni
istituzionali.
193. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 192
concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei
programmi operativi nazionali della Commissione europea 2014/2020
«Governance e capacita' istituzionale» e «Legalita'», nonche' dei
programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/ 2015
del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle
rispettive Autorita' di gestione con gli obiettivi dei predetti
programmi.
194. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per
il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla
programmazione dell'Unione europea di cui alla citata delibera CIPE
n. 10/2015, a titolarita' delle amministrazioni regionali, gli enti
interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata, specifiche azioni rivolte
all'efficace valorizzazione dei predetti beni.
195. Per ciascun anno del triennio 20162018 e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate
e confiscate alla criminalita' organizzata nei procedimenti penali
per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di
prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuita' del
credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli
investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di
ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la
promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela
della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle
cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma
8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159
del 2011.
196. Le risorse di cui al comma 195 confluiscono:
a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita
sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni
finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione,
sequestrate o confiscate alla criminalita' organizzata, come
individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che
rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate
alla criminalita' organizzata, come individuate al medesimo comma
195;
b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita
sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di
finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera
a).
197. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le
modalita' per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di
cui al comma 196, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati
avuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravi
difficolta' di accesso al credito.
198. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque
stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione
per la restituzione dell'azienda, e' tenuto a rimborsare gli importi
liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera a), a seguito
dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al
comma 197 sono disciplinate le modalita' per la restituzione, con
applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del
finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di
sequestro.
199. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con
una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018,
avente come finalita' il sostegno alle piccole e medie imprese che
entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da
parte di altre aziende debitrici.
200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le
modalita' stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese che
risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende
debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione),
640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui
all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).
201. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i
limiti, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti
agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al
comma 200.
202. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di
cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati
sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 201.
GESTIONE SEPARATA per il 2016: confermato il 27%
[img width=300 height=100]http://www.pmi.it/wp-content/uploads/2014/04/Contributi-INPS.png[/img]
LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
203. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e
successive modificazioni, e' confermata al 27 per cento anche per
l'anno 2016.
******************
[color=red][b]Per gli iscritti ad altra gestione o pensionati si conferma AUMENTO:
http://www.guidafisco.it/aliquote-gestione-separata-813[/b][/color]
DIRIGENTI in deroga all'anticorruzione ... nuove norme nella L. stabilità 2016
[img width=300 height=167]http://www.manageronline.it/img/resources/article_21fdbf51917f35421003c336113a5ee13b43bc72.jpg[/img]
LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
220. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' effettuata la ricognizione
delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione
delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi
ordinamenti, nonche' al riordino delle competenze degli uffici
dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di
garantire la maggior flessibilita' della figura dirigenziale nonche'
il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli
incarichi dirigenziali puo' essere attribuito senza alcun vincolo di
esclusivita' anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della
polizia municipale. Per la medesima finalita', non trovano
applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma
5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente
risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.
**************
Legge 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
(G.U. n. 265 del 13 novembre 2012)
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.
Programma biennale per ACQUISTI>1.000.000 euro - entro ottobre 2016
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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
505. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la
funzionalita' dell'azione amministrativa, le amministrazioni
pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il
programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione
di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni
di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione,
la quantita', ove disponibile, il numero di riferimento della
nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica
le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo
degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli
aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti
al controllo di gestione, nonche' pubblicati sul profilo del
committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture presso l'Autorita' nazionale anticorruzione. La violazione
delle previsioni di cui ai precedenti periodi e' valutabile ai fini
della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti,
nonche' ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio
collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel
programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma
di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte
salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonche' le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di
legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i
dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei
compiti e delle attivita' ad esso attribuiti. Sono altresi'
comunicati e pubblicati con le medesime modalita' nel loro testo
integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma
biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle
informazioni riservate di proprieta' del committente o del fornitore
di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica
anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni
pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione
di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi
di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.
AFFIDAMENTI in deroga a Consip - CONSENTITI da L. stabilità '16 se .....
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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali
di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente
motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al
competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il
servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali.
512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione
degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita',
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti
per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni
pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate
ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali
previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento
derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del
decreto-legge n. 66 del 2014.
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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione
degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita',
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti
per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni
pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate
ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali
previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento
derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del
decreto-legge n. 66 del 2014.
513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che e'
approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria
di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di
connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere
per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando
altresi' i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare
rilevanza strategica.
514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto
aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e
servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita', in
coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid,
Con-sip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle
informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di
beni e servizi in materia informatica, propongono alle
amministrazioni e alle societa' di cui al comma 512 iniziative e
misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento
della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono
l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base
nazionale, regionale o comune a piu' amministrazioni.
515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di
risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio
2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la
gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio
2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettivita' e della
spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori
documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonche' tramite
la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio
gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonche', per
le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti,
la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, la societa' di cui all'articolo 10, comma 12,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonche'
l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di
investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del
processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi
derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle
medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia
di innovazione tecnologica.
516. Le amministrazioni e le societa' di cui al comma 512 possono
procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalita' di cui ai
commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il
servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello
specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di
necessita' ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la
continuita' della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti
effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorita'
nazionale anti-corruzione e all'Agid.
517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a
516 rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno
erariale.
518. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' abrogato.
519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 512 al
presente comma, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a
realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo
le modalita' stabilite nel proprio ordinamento.
520. Per le finalita' di cui al comma 512, al fine di consentire
l'interoperabilita' dei sistemi informativi degli enti del Servizio
sanitario nazionale e garantire omogeneita' dei processi di
approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere
dell'Agid e della Consip SpA, sono definiti criteri uniformi per gli
acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita' da parte
degli enti del Servizio sanitario nazionale.
PATTO DI STABILITA' INTERNO EELL cessa di avere efficacia dal 2016 ma ....
[img width=300 height=300]http://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2014/03/patto_di_stabilita.jpg[/img]
LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
707. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione
l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme
concernenti la disciplina del patto di stabilita' interno degli enti
locali nonche' i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi
gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla
certificazione del patto di stabilita' interno 2015, di cui ai commi
19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, nonche' l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato
rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2015 o
relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e
31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano
altresi' fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio
e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di
cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, nonche' l'applicazione delle sanzioni in caso di
mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015.
Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni
2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'articolo
4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in
via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo 1, comma
688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni
che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai
fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014.
709. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza
pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese
finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730,
731 e 732.
711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del
medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle
entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato
il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della
quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione e'
allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della
verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato
al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di
previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto
saldo e' definito secondo le modalita' previste dall'articolo 11,
comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con
riferimento all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al bilancio
di previsione gia' approvato mediante delibera di variazione del
bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710
non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per
interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.
L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal
fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1º
marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di
missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi
di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo modalita'
individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima
Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere
interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai
commi 710 e 711. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il
seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di
edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese sostenute
dalle province e dalle citta' metropolitane per interventi di
edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi
dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
nonche' spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e
finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B. E.I.)
destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio
di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66; b) spese sostenute dagli enti locali a valere su
stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante
contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica
finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12
novembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni; c) spese per
interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti
locali. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo
dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora
la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari
disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle
singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia
scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229.
714. Gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno
presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne
hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la
quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del
17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del
piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in
coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La
restituzione delle anticipazioni di liquidita' erogate agli enti di
cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e
243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, e' effettuata in un periodo massimo di trenta anni
decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione.
715. Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano
di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo
243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il
periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse
derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche' dal
riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di
destinazione.
716. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710
non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per
interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attivita'
minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su
risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel
limite massimo di 20 milioni di euro. A tale fine gli enti locali
comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo
modalita' individuate e pubblicate nel sito istituzionale della
medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto del
vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli enti locali beneficiari
dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15
aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli
spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura
proporzionale alle singole richieste.
[b]762. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale
che fanno riferimento al patto di stabilita' interno si intendono
riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a
734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in
materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015
non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno.[/b]
ONERI CONCESSIONI e SANZIONI utilizzabili al 100% dai Comuni nel 2016 per ....
[img]http://bat.ilquotidianoitaliano.it/wp-content/uploads/2012/03/verde_pubblico.jpg[/img]
LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
737. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni
edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta
eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del
medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al
100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle
strade e del patrimonio comunale, nonche' per spese di progettazione
delle opere pubbliche.
1000 "esperti digitali" per la digitalizzazione degli uffici giudiziari
[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfL3JZMIdgCJDQkLRCEQVtrBt9qfgTED0ed8R-L852q0-dpxBjfw[/img]
LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
771. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso
presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al
trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie
per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi
dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo
di 1.000 unita' di personale amministrativo proveniente dagli enti di
area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo
dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla
graduatoria, in corso di validita', ove sia utilmente collocato il
personale di cui al comma 769 del presente articolo, ovvero mediante
il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta giorni dall'avvio
del procedimento di acquisizione del personale per mobilita' non sia
possibile procedere con le modalita' di cui al periodo precedente,
l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta e'
effettuata mediante procedure di mobilita' volontaria semplificate
prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
772. Le unita' di personale che transitano presso il Ministero
della giustizia ai sensi dei commi 768, 769 e 771 sono portate a
scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non
fondamentali degli enti di area vasta.
Ragionevole durata dei processi - NUOVE NORME nella L. 208/2015
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LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
777. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione
del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della
legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Rimedi all'irragionevole durata del processo). - 1.
La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla
violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto
del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione stessa.
2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo
1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa
dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa
riparazione.
Art. 1-ter. - (Rimedi preventivi). - 1. Ai fini della presente
legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma
dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme
del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis
e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresi'
rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito
ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice
di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2,
comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di
cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce
rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di
trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di
procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini
di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale
giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando
ritiene che la causa puo' essere decisa a seguito di trattazione
orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura
civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale
per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di
depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi
i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce
rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui
all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi
prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma
2-bis.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il
presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2,
comma 2-bis.
5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte
dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi
prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma
2-bis.
6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto
a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che
siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di
priorita' nella trattazione dei procedimenti»;
b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal
soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole
durata del processo di cui all'articolo 1-ter»;
c) all'articolo 2, il comma 2-quinquies e' sostituito dal
seguente:
«2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio
consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle
proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96
del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»;
d) all'articolo 2, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i
seguenti:
«2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole
durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato,
limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita' delle parti
ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e
dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio
amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte
introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre gia'
proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i
motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei
processi;
g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa, valutata
anche in relazione alle condizioni personali della parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la
parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del
processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla
misura dell'indennizzo altrimenti dovuto»;
e) all'articolo 2-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una
somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800
per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede
il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata
puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi
al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»;
f) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La somma puo' essere diminuita fino al 20 per cento quando
le parti del processo presupposto sono piu' di dieci e fino al 40 per
cento quando le parti del processo sono piu' di cinquanta.
1-ter. La somma puo' essere diminuita fino a un terzo in caso di
integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel
procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
1-quater. L'indennizzo e' riconosciuto una sola volta in caso di
riunione di piu' giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte.
La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per
ciascun ricorso riunito, quando la riunione e' disposta su istanza di
parte»;
g) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al
presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il
giudice innanzi al quale si e' svolto il primo grado del processo
presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura
civile»;
h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Non puo' essere designato il giudice del processo
presupposto»;
i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo le parole: «delle risorse
disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto
salvo il ricorso al conto sospeso»;
l) dopo l'articolo 5-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 5-sexies. - (Modalita' di pagamento). - 1. Al fine di
ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente
legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo,
l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare
degli importi che l'amministrazione e' ancora tenuta a corrispondere,
la modalita' di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del
presente articolo, nonche' a trasmettere la documentazione necessaria
a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validita' semestrale e
deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono
approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed e'
individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione
debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni
pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al
periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della
dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti,
l'ordine di pagamento non puo' essere emesso.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla
data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi
precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a
decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione
della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi
precedenti.
6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per
intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei
limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio,
fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante
pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico
del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo
26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori
non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto
di precetto, ne' proporre ricorso per l'ottemperanza del
provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente
legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del
libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo
nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente
dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di
incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono
incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al
commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensivita' della
retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della
presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti
correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per
vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo
non superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il
creditore puo' delegare all'incasso un legale rappresentante con il
rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non puo'
essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in
favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge
in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli
obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma
si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente
all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la
dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti
avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle
amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, gia' trasmesse
alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano
validita' anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»;
m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i
termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli
assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1
dell'articolo 2.
2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23,
dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre
2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis».
LUDOPATIA e norme sui giochi nella L. di Stabilità 2016 in vigore dal 1/1
[img width=300 height=152]http://lamedicinaestetica.files.wordpress.com/2013/11/dott-loiacono-emilio-alessio-medico-chirurgo-medicina-chirurgia-estetica-rughe-cavitazione-dieta-peso-dietologo-nutrizionista-cellulite-psa-dimagrire-sessuologo-roma-sesso-sex-smettere.jpg[/img]
LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
918. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
fissata in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare delle somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. A decorrere dalla stessa
data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) e' fissata in
misura non inferiore al 70 per cento.
919. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme
giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.
920. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' abrogato.
921. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle
risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei
concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze,
operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun
operatore della filiera in misura proporzionale alla sua
partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei
relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata
nell'anno 2015.
922. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e' precluso il rilascio di
nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi
in esercizio.
923. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di
violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio e' punito con la
sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica
al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente
periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresi',
nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque
tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a
consentire la connessione telematica al web. Il titolare della
piattaforma dei giochi promozionali e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono
irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area
monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede
all'estero e' competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.
924. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), e dal
relativo decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si
applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali e' stata
accertata la coincidenza con attivita' di gioco riservate allo Stato
o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre
violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente
vigente in materia».
925. Le norme di cui al comma 924 si applicano anche in riferimento
alle sanzioni gia' irrogate, ma non definitive alla data di entrata
in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora
suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate
d'ufficio da parte dell'autorita' competente.
926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio
2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma,
nonche' a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre
2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia,
per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza
essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il
giocatore e' l'offerente e che il contratto di gioco e' pertanto
perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la
legislazione nazionale, e' consentito regolarizzare la propria
posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio
2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;
b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»;
c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque
ricorre, e' sostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º gennaio 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016».
927. Qualora uno o piu' soggetti residenti, operanti nell'ambito di
un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri non
residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o
intermediazione con i soggetti terzi, le attivita' tipiche del
gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad
esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento
dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del servizio
strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature
telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorche' i flussi
finanziari, relativi alle suddette attivita' ed intercorsi tra i
gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi,
500.000 euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti
presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli
altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo
11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, da effettuare secondo i criteri stabiliti
dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e il
soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la
presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi
dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
928. Le attivita' svolte dai gestori possono essere desunte dai
dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal Corpo della
guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio di
cui al comma 927.
929. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di cui
al comma 927, da concludere entro novanta giorni, sia accertata in
Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle
entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta
e le sanzioni dovute.
930. A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate dei
contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile
organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e
2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, ai fini della disciplina in materia di
antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo
d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle
transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del
prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di
effettuazione del pagamento.
931. Il contribuente puo' comunque presentare, entro sessanta
giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza
di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir
meno dei presupposti di cui ai commi da 918 a 930 del presente
articolo.
932. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per
garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attivita' di
raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non
sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei
principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da
indire dal 1º maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e
non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle
predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la
raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su
eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica,
presso punti di vendita aventi come attivita' prevalente la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero
massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un
massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale
attivita' principale la somministrazione di alimenti e bevande;
b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di
vendita avente come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita
avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici;
c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta
entro la data di sottoscrizione della concessione;
d) possibilita' di partecipazione per i soggetti che gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa,
sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.
933. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al
comma 932 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 935,
in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguono le loro
attivita' di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle
convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi dei
predetti commi, a condizione che presentino domanda di
partecipazione.
934. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 636:
1) all'alinea, le parole: «anni 2013 e 2014» e «2014» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2016»
e «2016 a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il
predetto gioco» e le parole: «alla riattribuzione delle medesime
concessioni» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 350.000»;
3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle
seguenti: «nove anni, non rinnovabile»;
4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 5.000» e «euro
2.500» e dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte le
seguenti: «, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto
integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per
tutto il periodo della proroga»;
5) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai
sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della
concessione»;
6) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) possibilita' di partecipazione per i soggetti che gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa,
sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato»;
b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese
di maggio 2014,» sono soppresse.
935. In considerazione dell'approssimarsi della scadenza di un
gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di
cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7
luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuita' delle entrate
erariali, nonche' la tutela dei giocatori e della fede pubblica
attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed
un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le
concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a
distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per
la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non
discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei
suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti
dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata
legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una
tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000.
936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si
raccoglie gioco pubblico, nonche' i criteri per la loro distribuzione
e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori
livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico
e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di
accesso dei minori di eta'. Le intese raggiunte in sede di Conferenza
unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
937. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 4 a
5, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il
divieto di pubblicita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13
dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo
dell'attivita' di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori,
ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a
salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni
economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la
propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi
con vincite in denaro e' effettuata tenendo conto dei principi
previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14
luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione.
938. In ogni caso, e' vietata la pubblicita':
a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
c) che ometta di rendere esplicite le modalita' e le condizioni
per la fruizione di incentivi o bonus;
d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per
risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una
fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto
che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
e) che induca a ritenere che l'esperienza, la competenza o
l'abilita' del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza
della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai
minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano
evidentemente tali, intenti al gioco;
g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone,
direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare
un diretto interesse su di loro;
h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere
la propria autostima, considerazione sociale e successo
interpersonale;
i) che rappresenti l'astensione dal gioco come un valore
negativo;
l) che induca a confondere la facilita' del gioco con la
facilita' della vincita;
m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilita' di
vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di
ottenere dal gioco;
n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo
immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.
939. E' altresi' vietata la pubblicita' di giochi con vincita in
denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel
rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore
22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma
i media specializzati individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, nonche' le lotterie nazionali a estrazione
differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102. Sono altresi' escluse le forme di comunicazione
indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura,
della ricerca, dello sport, nonche' nei settori della sanita' e
dell'assistenza.
940. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e 939 e delle
prescrizioni del decreto di cui al comma 937 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 6,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono
irrogate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo
i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto
che commissiona la pubblicita', al soggetto che la effettua, nonche'
al proprietario del mezzo con il quale essa e' diffusa.
941. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso
l'utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e
sensibilizzazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni
ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo,
al fine di aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza
correlati, nonche' sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo
informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del
terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco
d'azzardo.
942. Al fine di semplificare il processo di certificazione dei
sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei relativi giochi, anche per
incrementare il corrispondente gettito erariale, all'articolo 12,
comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le
parole: «nonche' le modalita' di verifica della loro conformita'»
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni
per l'effettuazione delle verifiche di conformita' dei sistemi di
gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la
verifica di parte dei sistemi e giochi gia' sottoposti a verifica di
conformita' in attuazione delle convenzioni stesse. La presente
disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni
attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per
l'effettuazione dei controlli».
943. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo
110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere rilasciati dopo il
31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31
dicembre 2019. A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere
rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco
pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale,
in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015,
riferibili a ciascun concessionario. Le modalita' di tale riduzione,
anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il
costo dei nuovi nulla osta e le modalita', anche rateali, del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.
944. A decorrere dal 1º gennaio 2016 per i giochi di abilita' a
distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita nella misura del
20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
risultano restituite al giocatore.
945. A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa,
escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra
le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per
cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se
la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si
applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504
del 1998; a decorrere dal 1º gennaio 2017 l'imposta unica e'
stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al
regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
946. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo
patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della
sanita', presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per
il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo e' ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la
dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
947. Ai fini del completamento del processo di riordino delle
funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge
7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo
139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016,
fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta
data gia' prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle
province, alle citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma
associata. Per l'esercizio delle predette funzioni e' attribuito un
contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al
periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche
frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di
riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo
esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.
948. Il numero 26) della lettera b) del comma 78 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' abrogato.
2xMille ad associazione culturale nella dichiarazione 2016
[img]https://cdn.fiscoetasse.com/images/destinazione-2xmille-partiti.jpg[/img]
LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
985. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente
periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per
mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a
favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i
criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonche' le
cause e le modalita' di revoca o di decadenza. I contribuenti
effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede
di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata
ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo
sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la
corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali
sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da
garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le
ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non
impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo.
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di
100 milioni di euro per l'anno 2016.
AUTO immatricolate all'estero - misure di contrasto in vigore dal 1/1/2016
[img width=300 height=171]http://motori.leonardo.it/wp-content/uploads/sites/16/2014/06/esportazioni-auto.jpg[/img]
LEGGE DI STABILITA' 28 dicembre 2015, n. 208 - TESTO DEFINITIVO
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016
964. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica
alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul
territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonche' degli
oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprieta' del
veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo le parole: «del veicolo stesso» sono inserite le
seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della
copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso
di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la
radiazione dal PRA».
***************
TESTO COORDINATO DELL'ART. 103 C.D.S.
“La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione all’estero, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri”.
Approfondimenti:
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/24/radiazioni-per-esportazione-norma-anti-elusione-del-bollo-filiera-dellauto-va-contro-diritto-eu-i-demolitori-ringraziano/2331066/
http://www.passiamo.it/3697-2/
Legge di Stabilità 2016: maggiori (e più celeri) informazioni al Fisco
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/accertamento/quotidiano/2016/01/08/legge-di-stabilita-2016-maggiori-e-piu-celeri-informazioni-al-fisco
[img width=300 height=199]http://cdn-2.lavoroefinanza.it/o/j/come-mettersi-in-regola-con-fisco_9acf85b698b942b83eb208a47604ae5b.jpg[/img]
Legge di Stabilità 2016 - Approfondimento - NOTA DI LETTURA IFEL per gli EELL
[img width=300 height=159]http://www.pmi.it/wp-content/uploads/2015/10/Schermata-del-2015-10-16-164401.png[/img]
Pubblichiamo una nota di lettura, con testo di legge a fronte, delle disposizioni di rilievo per la finanza e la fiscalità dei Comuni contenute nella Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, G.U. Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70).
http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/3249-legge-di-stabilita-2016-nota-di-lettura-ifel
[size=18pt][color=red][b]APPROFONDIMENTI:[/b][/color][/size]
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2016/01/09/legge-di-stabilita-2016-note-minime-sulle-complicazioni-fiscali
http://www.leggioggi.it/2015/12/21/legge-stabilita-2016-testo-integrale-novita-conferme/
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-commento-analitico-legge-di-stabilita-2016.flc
http://www.cisl.it/grandi-temi/contrattazione/967-d-d-l-stabilita-2016-analisi-e-commento-cisl-su-misure-relative-alla-contrattazione.html
http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/108952/legge-stabilita-2016-sintesi-delle-misure.html
http://www.panorama.it/economia/tasse/legge-di-stabilita-2016-tutte-misure/
http://quifinanza.it/tasse/l-stabilita-2016-iva-fisco-imprese-pensioni-cosi-la-manovra/4104/
http://www.fiapautotrasporti.it/legge-di-stabilita-2016-commento-alle-principali-disposizioni-circ-005-2016/
http://www.confindustriavg.it/confindustria/veneziagiulia/istituzionale.nsf/($linkacross)/5320A8ABAC8A5778C1257F33004B1C7B?opendocument
http://www.appaltiecontratti.it/2016/01/04/legge-di-stabilita-2016-norme-sugli-acquisti-di-beni-e-servizi/
http://biblus.acca.it/approvata-la-legge-di-stabilita-2016-ecco-la-scheda-con-tutte-le-misure-per-cittadini-imprese-e-professionisti/
[size=24pt][b]LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208[/b][/size]
[b]Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», corredato delle relative note.[/b] (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015). (16A00238) (Suppl. Ordinario n. 1)
Legge di Stabilità 2016: nuova aliquota IVA del 5% per le cooperative sociali
http://buff.ly/1JKpHPx
La legge di stabilità 2016 - Le misure di interesse del ministero dell'Interno
[img width=300 height=135]http://www.ilquotidianodellapa.it/export/photos/49fd9ce5-cb5e-11e5-bf56-6b86d5422760/_mid.jpg[/img]
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Stabilità 2016: nulli gli accordi che determinano un canone superiore a quello contrattuale
Dal 1 gennaio 2016 stop ai canoni “in nero”: se il locatore non registra il contratto entro trenta giorni dalla stipulazione corre il rischio di sentir dichiarare il contratto nullo e di dover restituire al conduttore le somme ricevute in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto.
[b]Approfondimento su: [/b]http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2016/02/05/stabilita-2016-nulli-gli-accordi-che-determinano-un-canone-superiore-a-quello-contrattatuale
LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 - scheda di approfondimento del MEF
[img]http://www.rgs.mef.gov.it/export/system/modules/it.eng.rgs/resources/logo_MEF-RGS.jpg[/img]
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Legge_di_stabilit/2016
Legge di Stabilità 2016 nel segno della sostenibilità
I provvedimenti che riguardano il ministero delle infrastrutture e trasporti
[img width=300 height=168]http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2016-01/PISTA%20CICLABILE.jpg[/img]
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/stabilita2016