ACCESSO: illegittimo diniego per segreti e privativa industriale SE non motivato
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[color=red][b]Tar Marche, sent. 11 dicembre 2015 n. 875[/b][/color]
N. 00875/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00236/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2015, proposto da:
Cancelloni Food Service Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Sorci, Matteo Schippa, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Provincia di Fermo;
nei confronti di
Ricci Srl,
Tomassini Carni Snc,
per l'annullamento
in parte qua, della nota prot. n. 0005916 del 20/2/2015 recante parziale diniego di accesso agli atti di gara per la fornitura biennale di generi alimentali vari per refezione scolastica periodo 1/1/2015 31/12/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
[color=red][b]Con l’odierno ricorso viene impugnato il diniego di accesso agli atti della gara per la fornitura biennale di generi alimentari, con specifico riferimento alle offerte presentate dalle ditte controinteressate stante l’opposizione delle stesse, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, per salvaguardare proprie esigenze tecniche e commerciali la cui divulgazione avvantaggerebbe le aziende concorrenti in difetto di una concreta esigenza difensiva manifestata dalla ricorrente.[/b][/color]
Il ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento di diniego, la ricorrente, partecipante alla gara in oggetto e risultante non aggiudicataria, presentava istanza di accesso allo specifico “fine di valutare la possibilità di effettuare un formale ricorso”.
Non si può quindi escludere una specifica esigenza difensiva per la tutela di una posizione concreta e differenziata.
Riguardo alla pretesa esigenza di salvaguardare “know-how industriale e commerciale”, va osservato che l’esigenza di riservatezza viene genericamente affermata dall’amministrazione richiamando le opposizioni delle controinteressate trascritte nel provvedimento impugnato che contengono, nella sostanza, un generico dissenso senza specificare quale tipo di segreto verrebbe divulgato e in quali documenti sarebbe contenuto.
Solo Ricci Srl aggiunge che alcuni documenti sono stati rilasciati da enti pubblici loro clienti che non l’hanno autorizzata a diffonderli ma, al riguardo, è agevole rilevare che gli enti pubblici sono soggetti alla disciplina sulla trasparenza.
[b]Sul punto va ricordato che l’amministrazione ha l’onere di rappresentare quali sono le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale custoditi negli atti di gara, in riferimento a precisi dati tecnici. In assenza di tale dimostrazione, l’accesso deve essere consentito.[/b]
[color=red][b]Di conseguenza, ove non sia fornita, in modo puntuale, idonea prova circa l’esistenza di un vero e proprio segreto, non possono che prevalere le esigenze di trasparenza della procedura cui lo stesso concorrente (che oggi si oppone all’accesso) si è volontariamente ed implicitamente assoggettato con la partecipazione alla gara, peraltro con la duplice garanzia offerta dall’ordinamento della limitazione, sul piano della legittimazione soggettiva attiva, dell’accessibilità dell’offerta ad esclusivo vantaggio dei soli concorrenti che abbiano partecipato alla selezione e, sul piano oggettivo, per le sole esigenze di tutela giurisdizionale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26.2.2013, n. 2106; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 15.1.2013 n. 116).[/b][/color]
L’impugnato diniego è quindi illegittimo e va annullato.
La Provincia di Fermo dovrà consentire l’accesso ai documenti richiesti nei termini di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui oppone diniego ad accedere alla documentazione presentata dalle ditte Ricci Srl e Tomassini Carni Snc. Ordina al Responsabile del procedimento di esibire i documenti richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 12 gennaio 2016 n. 68
Ed invero, se non può in linea di principio pretendersi che l’istante in sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, deve in ogni caso rilevarsi come l’Amministrazione, in detta sede, sia tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto , e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi.
Richieste generiche, infatti, sottoporrebbero l’Amministrazione a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa.
In altri termini, a prescindere dalla specifica indicazione della data e del numero di protocollo attribuito agli atti richiesti, non v’è dubbio come l’accesso non possa costringere l’Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati, di guisa che la relativa istanza non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati.
Come già precisato, infatti, l’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare, come nella fattispecie, dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa .
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